Conducente ammette l’uso di sostanze stupefacenti e rifiuta i test: sussiste il reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada

Conducente ammette l’uso di sostanze stupefacenti e rifiuta i test: sussiste il reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada

Abstract. La pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. 1, Sent. n. 24390/2025, 02/07/2025) definisce l’ambito applicativo dell’art. 187, comma 8, cod. strada in relazione al rifiuto degli accertamenti sanitari su assunzione di sostanze stupefacenti. L’ammissione dell’uso dichiarata dal conducente non sostituisce il controllo diagnostico previsto dalla legge. Resta centrale la finalità dell’accertamento: individuare il tipo di sostanza e misurare la rilevanza dell’assunzione. La valutazione sull’eventuale giustificazione del rifiuto richiede coerenza logica con il contesto fattuale e può essere reputata non credibile quando in contraddizione con la condotta complessiva.
Massima.
Il reato di rifiuto di accertamenti sanitari ex art. 187, comma 8, cod. strada è configurabile anche in presenza di ammissione del conducente circa l’assunzione di sostanze stupefacenti, poiché tale ammissione non sostituisce l’accertamento diagnostico (Cass. pen., Sez. 1, Sent. n. 24390/2025, 02/07/2025).
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
La vicenda trae origine dalla condanna per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari diretti a verificare l’alterazione da uso di sostanze stupefacenti, a seguito di fermo alla guida con riscontro di sintomi indicativi e ammissione di assunzione di cocaina, nonché per porto di coltello a serramanico fuori dall’abitazione senza giustificato motivo. Il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità e applicato la pena; la Corte territoriale ha confermato, escludendo sia la particolare tenuità del fatto per il porto dell’arma, sia le attenuanti generiche.
Il ricorso dell’imputato ha dedotto tre profili. In primo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 187 cod. strada, sostenendo l’assenza di volontà elusiva per via della immediata ammissione di assunzione e lamentando l’inosservanza della procedura nonché la giustificazione del rifiuto per timore di contagio. In secondo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. relativamente al porto del coltello. In terzo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen..
In ordine al primo motivo, la Corte di cassazione ha rilevato l’aspecificità del ricorso e la manifesta infondatezza della censura. È stata valorizzata la motivazione del giudice di merito sul rispetto della sequenza procedimentale prevista dall’art. 187 cod. strada, sulla presenza di specifici elementi di sospetto e sul rifiuto dell’imputato di sottoporsi agli accertamenti sanitari. È stato affermato che l’ammissione dell’assunzione non surroga l’accertamento clinico, volto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell’assunzione. La dedotta giustificazione del rifiuto per timore di contagio è stata reputata non credibile alla luce del contesto fattuale illustrato in sentenza.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ritenuto il ricorso privo di specificità. La decisione impugnata ha offerto motivazione adeguata sul diniego dell’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la potenzialità lesiva dell’arma, un coltello a serramanico con lama di nove centimetri, e l’assenza di una spiegazione attendibile, a fronte di giustificazioni plurime non credibili. È stato richiamato il criterio di valutazione ancorato all’art. 133, comma primo, cod. pen., senza necessità di disamina di ogni elemento astrattamente considerabile, bastando quelli ritenuti rilevanti.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha evidenziato che il diniego delle attenuanti generiche rientra nel giudizio di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non contraddittoria e logicamente adeguata. La sentenza impugnata ha dato conto degli elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen., rimarcando la gravità e pericolosità della condotta e l’atteggiamento descritto come «manifestamente sprezzante dell’incolumità altrui».
Il Collegio ha preliminarmente ribadito l’onere di specificità dei motivi di ricorso e la necessità del confronto critico con la motivazione impugnata, richiamando il paradigma dell’art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. e la distinzione tra censure ammissibili e richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen..
La Suprema Corte, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura ritenuta equa.
La decisione della Suprema Corte chiarisce il rapporto tra dichiarazioni autoattribuitive e necessità dell’accertamento sanitario nell’ambito dell’art. 187, comma 8, cod. strada. L’ammissione non sostituisce la verifica clinica, poiché la ratio della disposizione è conoscitiva e misurativa, quanto al tipo di sostanza e alla rilevanza dell’assunzione. La coerenza della giustificazione del rifiuto è scrutinata sul piano logico e fattuale, senza deroghe alla tipicità della condotta. La pronuncia si innesta su una struttura processuale che valorizza il requisito di specificità dei motivi, segmento funzionale a delimitare il perimetro del sindacato di legittimità. Sul versante sanzionatorio, il rilievo della gravità complessiva delle condotte giustifica il diniego sia della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sia delle attenuanti generiche, nel rispetto dei criteri selettivi dell’art. 133 cod. pen..
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista