Condotte diffamatorie reiterate su facebook e social media: Per Cassazione è Stalking se creano ansia e turbamento alla persona offesa

di Davide Tutino, Avvocato penalsta

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40756 del 6 novembre 2024, ha rigettato il ricorso dell’imputato, confermando l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento per un soggetto accusato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.). La Corte ha evidenziato come la reiterata delegittimazione della persona offesa, attuata tramite una serie di condotte diffamatorie pubblicate sui social network e capaci di travalicare i limiti del legittimo esercizio della libertà di espressione e informazione, possa configurare uno stillicidio persecutorio anche se non direttamente indirizzata alla vittima, qualora idonea a creare uno stato d’ansia e turbamento, determinato dalla costante paura di essere vittima di attività denigratoria, fino a costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.

Il caso in esame trae origine dall’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti dell’indagato. Quest’ultimo, secondo la ricostruzione del giudice di merito, avrebbe diffuso una serie di post e commenti sui social media con contenuti diffamatori e offensivi nei confronti della vittima, volti a screditarla anche tramite espressioni volgari e sessiste. Tali post, secondo la ricostruzione dell’accusa, avevano una cadenza quotidiana e miravano a creare un clima intimidatorio nei confronti della persona offesa, minacciando di “attenzionarla” senza limiti di tempo.

L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando l’idoneità della misura e sostenendo che le proprie espressioni dovessero essere considerate alla stregua di una manifestazione del diritto di critica e di libertà di espressione, in quanto inserite in un contesto di discussione pubblica su una pagina social visibile a chiunque e non direttamente rivolte alla vittima.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando la misura cautelare e affermando che l’esercizio della libertà di espressione e del diritto di critica non può essere invocato per giustificare condotte che, nella sostanza, risultino idonee a ledere la serenità della vittima. Nella motivazione, la Cassazione ha ribadito che qualsiasi comportamento che rappresenti un’intrusione indebita e lesiva nella vita privata e sociale di una persona può costituire un elemento integrante del reato di stalking, in particolare quando tali comportamenti creano uno stato di ansia e timore continuativi.

Secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. pen., Sez. 5, n. 15734/2023 e Sez. 5, n. 1753/2021), le molestie o le diffamazioni, ancorché non rivolte in maniera diretta alla persona offesa, possono configurare un reato di atti persecutori se le condotte sono reiterate, diffamatorie e tali da compromettere la stabilità emotiva della vittima. Viene dunque riconosciuto che i comportamenti di delegittimazione protratti nel tempo, pur non indirizzati in modo immediato alla vittima ma diffusi tramite piattaforme accessibili al pubblico, possano produrre un “effetto stillicidio” che incide in modo significativo sulla vita della vittima stessa.

La Cassazione ha sottolineato, richiamando il proprio consolidato orientamento, che il delitto di stalking non richiede un contatto diretto tra molestatore e vittima; è sufficiente che la vittima percepisca la presenza di un’attività persecutoria costante, idonea a turbare la propria vita quotidiana e a modificarne le abitudini. La Corte ha quindi respinto la linea difensiva secondo cui, per essere qualificate come molestie, le condotte dovrebbero essere rivolte direttamente alla persona offesa, sottolineando invece che la pubblicazione di post denigratori su piattaforme social può comunque generare ansia e preoccupazione, portando la vittima a cambiare abitudini e a evitare luoghi e situazioni per timore di ulteriori offese o aggressioni.

Un ulteriore passaggio rilevante della pronuncia riguarda i limiti della libertà di espressione. La Corte ha ribadito che, pur essendo la critica una manifestazione costituzionalmente garantita, essa trova un limite laddove sconfini nella diffamazione o nelle molestie psicologiche, specialmente se finalizzate a danneggiare la reputazione e la serenità della persona. La sentenza chiarisce che, in questi casi, la reiterazione di post denigratori su piattaforme social può integrare il reato di stalking, in quanto idonea a creare uno stato di continua preoccupazione per la vittima.

Testo della Sentenza Cass. pen., Sez. V, Sent., 06/11/2024, n. 40756
fonte del testo della Sentenza: Banca dati giuridica One LEGALE, consultata il 13/11/2024
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MASINI Tiziano – Consigliere

Dott. OCCHIPINTI Andreina Maria Angela – Consigliere

Dott. CUOCO Michele – Relatore

Dott. CIRILLO Pierangelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a P il (omissis);

avverso l’ordinanza del 19 giugno 2024 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

letta la memoria depositata il 2 settembre 2024, dall’avv. Daniele Marchiori, nell’interesse del ricorrente, con la quale, anche in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, formulando motivi aggiunti.

Svolgimento del processo
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con l’ordinanza impugnata, ha applicato a A.A., indagato dei reati di cui agli artt. 595, commi 1 e 3, e 612-bis cod. pen., la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Ricorre per cassazione l’indagato deducendo, con unico motivo d’impugnazione (formulato sotto il profilo della violazione degli artt. 612-bis cod. pen. e 280 cod. proc. pen.), l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, in quanto la condotta contestata sarebbe consistita nella sola pubblicazione di post meramente canzonatori ed irridenti, riconducibili all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica, peraltro non indirizzati direttamente alla persona offesa (e, quindi, non invasivi della sua sfera personale), ma pubblicati sul profilo pubblico di Facebook e su alcune pagine dello stesso social network.

Con memoria depositata il 2 settembre 2024, la difesa del ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso, proponendo ulteriori motivi d’impugnazione, (enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., negli stretti limiti necessari per la motivazione) a mezzo dei quali si deduce, sostanzialmente, la nullità dell’ordinanza ai sensi degli artt. 177, 178, lett. c), 292, comma 2, lett. b) e c) cod. proc. pen., evidenziando:

– la genericità della descrizione del fatto, priva dell’indicazione del modo di diffusione dei messaggi, della specificazione dell’evento tipico e della sua causalità, della componente valutativa della circostanza aggravante del reato di minaccia e della ragione per cui i messaggi sono stati riferiti all’indagato;

– l’omessa indicazione della concreta valenza intimidatoria della frase ascritta ad elemento costitutivo del reato (“saremo il tuo incubo”) e degli elementi costitutivi dell’aggravante (che, in quanto valutativa, non può essere contestata in fatto);

– la mancanza di un’autonoma motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di stalking e all’offensività delle condotte contestate (quanto, in particolare, all’idoneità di messaggi, meramente fastidiosi, “a interferire significativamente nella vita privata”, al loro modo di diffusione, all’esistenza dell’evento e al relativo nesso di causalità) e alla loro riconducibilità all’indagato.

Motivi della decisione
Il ricorso è, complessivamente, infondato.

Preliminarmente, va dato atto dell’indeducibilità dei motivi nuovi, depositati con memoria del 2 settembre 2024, in quanto non concernenti i capi e i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di (Sez. U., n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259). Il requisito della novità, infatti, deve essere attinente ai motivi, vale a dire alle ragioni che illustrano ed argomentano l’impugnazione, e non può servire ad introdurre, come in concreto avvenuto, nuovi capi o punti d’impugnazione, in spregio al confine temporale previsto per la presentazione del ricorso (Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, dep. 2000, Tonduti, Rv. 215669).

Ciò considerato, secondo la ricostruzione del giudice di merito, le condotte poste in essere dall’imputato sono consistite nella pubblicazione quotidiana di post ed articoli diffamatori, sovente sessisti e volgari, indirizzati anche all’attuale compagna della persona offesa e alla madre della stessa, inseriti in pagine pubbliche al dichiarato fine di “fermare” il B.B., minacciando di “attenzionare” quest’ultimo a tempo indeterminato.

Il ricorrente deduce che tali condotte non possono integrare il reato contestato in quanto non indirizzati direttamente alla persona offesa, ma divulgati attraverso una pagina pubblica, visibile a tutti gli utenti del social network, la cui lettura è rimessa alla individuale scelta di ciascuno, richiamando, sotto tale profilo, una precedente decisione di questa stessa sezione (Sez. 5, n. 34512 del 03/11/2020, P., Rv. 279977).

La deduzione è infondata.

Nella nozione di molestia (quale possibile elemento costitutivo del reato di stalking), infatti, rientra qualsiasi condotta (diretta o indiretta) che si concretizzi in un’indebita ingerenza o interferenza nella vita privata e di relazione della vittima, creando un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica (Sez. 5, n. 15734 del 13/01/2023, m., Rv. 284587; Sez. 5, n. 1753 del 16/09/2021, dep. 2022, Q., Rv. 282426).

Ebbene, la reiterata delegittimazione della persona offesa realizzata attraverso una serie protratta di condotte diffamatorie che travalicano i limiti del legittimo esercizio della libertà di espressione e informazione, ancorché non indirizzate immediatamente alla persona offesa, ben può configurare uno stillicidio persecutorio ove sia idoneo a creare uno stato d’ansia e turbamento (determinato dalla costante paura di essere vittima di attività denigratoria), costringendo la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita (Sez. 5, n. 1813 del 17/11/2021, dep. 2022, Biundo. Rv. 282527: fattispecie nella quale la condotta era consistita proprio in una serie protratta e reiterata di condotte diffamatorie e moleste -mediante affissione di manifesti e volantini e una video-intervista divulgata su youtube nonché mediante la pubblicazione di un libro e di numerosi post diffamatori sul social network Facebook).

In ciò l’infondatezza della tesi difensiva e l’inconferenza della decisione richiamata (nella quale le condotte diffamatorie non presentavano i caratteri delle molestie, anzi, al contrario, si è ritenuto rientrassero nei limiti della legittima libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

La natura del reato impone l’oscuramento del presente provvedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Conclusione
Così deciso in Roma, l’11 settembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2024.