Condominio, l’amministratore può sporgere querela a tutela dei servizi comuni

Condominio, l’amministratore può sporgere querela a tutela dei servizi comuni

Abstract. La decisione della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. 2, Sent. n. 29548/2025, 18/08/2025) afferma che la legittimazione a proporre querela spetta anche a chi è responsabile della gestione del bene leso. Il perno argomentativo è l’estensione della qualità di persona offesa oltre il mero titolare di diritti reali. Il collegamento con le attribuzioni dell’amministratore di condominio, delineate dall’art. 1130 cod. civ., giustifica l’accesso alla tutela penale per la salvaguardia della consistenza patrimoniale comune.
Massima.
La qualità di persona offesa cui compete il diritto di querela spetta non solo al titolare di diritti reali, ma anche ai soggetti responsabili dei beni, in ragione delle responsabilità gestionali e della titolarità di fatto dell’interesse protetto, a prescindere dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza.
(Cass. pen., Sez. 2, Sent. n. 29548/2025, 18/08/2025 – fattispecie nella quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 646 e 61, n. 11, cod. pen.; la Corte di appello aveva ritenuto sussistente l’autonoma legittimazione dell’amministratore a proporre querela; il ricorso, incentrato sull’asserita improcedibilità per difetto o irregolarità del mandato assembleare, è stato dichiarato inammissibile).
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
L’impostazione seguita dalla Suprema Corte valorizza la funzione gestoria dell’amministratore nella protezione delle risorse comuni. La legittimazione a proporre querela è ancorata al perimetro delle attribuzioni e all’interesse sostanziale amministrato; non alla formale investitura assembleare. La distinzione tra “parti comuni” e “cose comuni” amplia l’oggetto della tutela: include i rapporti patrimoniali e, in particolare, i conti correnti condominiali e le somme ivi giacenti. La qualità di persona offesa è ricostruita mediante la “titolarità di fatto” dell’interesse protetto, che legittima anche il detentore qualificato. Il momento consumativo dell’appropriazione indebita è collocato nel subentro del nuovo amministratore; ciò consente di coordinare cessazione dell’incarico, mancata restituzione e interversione del possesso. L’inammissibilità del ricorso si fonda sull’irrilevanza delle irregolarità formali della delibera assembleare quando la querela poggia sui poteri propri dell’amministratore, esercitati nei limiti delle sue attribuzioni.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

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