Il Tribunale di Genova, Sezione Seconda, in composizione monocratica ha emesso la sentenza n. 1690 del 29 maggio 2024 nei confronti di G.C., imputata per il reato di atti persecutori (art. 612 bis co. I e 3 A, 604 ter c.p.) con aggravanti per discriminazione e odio etnico e/o razziale. G.C. ha perpetrato una serie di condotte moleste e minacciose contro i vicini D.S. e suo figlio D.W., affetto da disabilità psichica, causando loro grave ansia, paura e alterazione delle abitudini di vita. Tra le condotte vi erano suonate insistenti del campanello, insulti, minacce, danneggiamenti e comportamenti intimidatori.
Durante il processo, le prove presentate includevano testimonianze delle persone offese, dichiarazioni degli operanti e documentazione video e fotografica delle molestie subite. Il Tribunale ha ritenuto credibili le testimonianze delle parti civili e ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell’imputato, che cercava di giustificare le sue azioni come reazioni a presunti dispetti.
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Testo della Sentenza Tribunale Genova, Sez. II, Sent., 29/05/2024, n. 1690:
fonte: Banca dati giuridica One LEGALE, consultata il 13/06/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
– SEZIONE SECONDA –
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Dott.ssa Paola Calderan
All’udienza del 09/05/2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
G.C. nata a G. il (…) ed ivi residente in Via A. S. n. 17/17.
Elettivamente domiciliata presso l’Avv. Massimo Auditore del Foro di Genova (elezione del 30.11.2021).
Difeso di fiducia dall’Avv. Massimo Auditore del Foro di Genova (nomina del 30.11.2021).
LIBERA – PRESENTE
IMPUTATA
del reato di cui all’art. 612 bis co. I e 3 A, 604 ter c.p. perche, con condotte reiterate, minacciava c molestava D.S. e suo figlio, D.W. (nato in data (…) ed affetto da disabilità psichica di cui all’art. 3 L. n. 104 del 1992), in modo da cagionare agli stessi un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ingenerare un fondato timore per l’incolumità dei medesimi ed indurli ad alterare le proprie abitudini di vita, segnatamente costringendo D.S. a chiedere ad una terza persona di prendersi cura del proprio figlio in sua assenza; in particolare, suonava insistentemente il campanello di casa delle persone offese, pronunciava frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di D.S. quali: “Vai via da casa, stroma, perché prendi tu la casa popolare, anziché un italiano, perche non torni a casa tua, una del terzo mondo”, “ti apro come un vitello, “non ti lascio più uscire da casa, io adesso sto con la porta aperta! Vediamo dove arriviamo, a chi l’hai data puttanona…abbi il coraggio bastarda, “… che hai fatto ammalare tuo figlio, perché l’ammalata sei tu…”, scriveva “bastarda” sulla porta dell’abitazione delle persone offese, metteva della colla nella maniglia c intorno al buco della serratura della porta e danneggiava quest’ultima graffiandola, imbrattava lo zerbino e l’uscio di casa con sabbia, segatura della lettiera del cane c deiezioni di quest’ultimo. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno di persona con disabilità psichica e per finalità di discriminazione e di odio etnico e/o razziale. In Genova dal 18 giugno 2021 in permanenza.
Parte Civile: (costituita in cancelleria in data 17/06/2022)
D.S. nata in T. il (…), residente a G. in Via S. 17/16, codice fiscale (…)
Assistita e difesa dall’Avv. Andrea Martini del Foro di Genova, presso cui è domiciliata ex art. 33 disp. att. c.p.p
D.W. nata a G. il (…) ed ivi residente in Via S. (…), codice fiscale (…)
Assistito e difeso dall’Avv. Andrea Martini del Foro di Genova, presso cui è domiciliata ex art. 33 disp. att. c.p.p.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In data 17 giugno 2022, all’esito dell’udienza preliminare, veniva emesso decreto di rinvio a giudizio, nei confronti di G.C., in relazione al reato in epigrafe indicato.
All’udienza del 12 gennaio 2023, controllata la regolarità della costituzione delle parti, il Tribunale Monocratico (in diversa composizione) dichiarava l’assenza dell’imputata.
All’udienza del 21 settembre 2023, il Tribunale Monocratico (in diversa composizione) revocava l’assenza dell’imputata, procedendosi in sua presenza, e disponeva un rinvio in vista della riassegnazione del fascicolo.
All’udienza del 7 febbraio 2024, l’odierno Giudice, preso atto dell’adesione dei difensori all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere Penali, disponeva un rinvio, sospesi i termini di prescrizione.
All’udienza del 1 marzo 2024, le P.P.C.C. producevano le procure speciali conferite all’odierno difensore e, aperto il dibattimento, il P.M. chiedeva l’esame dei testi indicati nella propria lista, nonché del l’imputata, ove acconsentisse, riservandosi produzioni documentali. Le difese rispettivamente delle P.P.C.C. e dell’imputata, similarmente, si riservavano il controesame dei testi del P.M., chiedevano l’esame dei testi indicati nelle rispettive liste e l’esarne dell’imputata ove acconsentisse, riservandosi produzioni documentali. La difesa dell’imputata domandava altresì disporsi perizia calligrafica.
Ammesse tutte le istanze istruttorie richieste, con riserva all’esito dell’istruttoria per la sola perizia calligrafica, nella successiva udienza del 28 marzo 2024, il P.M. preliminarmente rinunciava all’escussione della teste C.A. e, nulla opponendo le altre parti, il Tribunale ne revocava l’ordinanza ammissiva. Si procedeva all’esame dei testi del P.M. D.S. e D.W. (P.P.C.C. costituite), Vice Isp. I.M. (operante intervenuto il 23 giugno 2021, in via S. nr. 17) e Luog. P.C. (delegato all’attività di indagine). Si passava, dietro accordo delle Parti, all’escussione dei testi della Difesa A.S.J.J. (addetta alle pulizie in via S. nr. 17), O.Q.M.B. e N.M. (precedenti vicine di casa delle P.P.C.C.). Da ultimo, si procedeva all’esame dell’imputata, che vi si sottoponeva. Nel corso dell’istruttoria, il P.M. produceva: una chiavetta U.S.B. contenente video realizzati dalla P.C.; fotografie effettuate dalla P.C.; PEC proveniente dal C.S.M. di Struppa. La difesa delle P.P.C.C. produceva certificato medico, relativo a D.W., e la difesa dell’imputata produceva certificazione medica, relativa all’imputata, e chiavetta U.S.B. Inoltre, la difesa delle P.P.C.C. faceva istanza di visionare in aula il contenuto delle chiavette U.S.B. prodotte e il Giudice si riservava.
All’udienza del 9 maggio 2024, il Giudice, respinta perché superflua l’istanza di esperimento di perizia calligrafica, a scioglimento della riserva di visionare il contenuto delle chiavette U.S.B. rilevava che la chiavetta prodotta dalla difesa dell’imputata risultava vuota e, pertanto, il difensore veniva autorizzato a mostrare direttamente, dal proprio dispositivo mobile, al Giudice e alla difesa delle P.P.C.C. le fotografie e i video oggetto di produzione.
A questo punto, dichiarata chiusa l’istruzione dibattimentale, il P.M. e le Difese esponevano le conclusioni sopra indicate, all’esito delle quali veniva chiuso il dibattimento e data lettura del dispositivo.
In base agli atti utilizzabili ai fini della decisione, all’esito dell’istruzione dibattimentale, i fatti per cui è processo possono essere ricostruiti nei termini che seguono.
In sede di esame dibattimentale, la P.C. D.S. riferiva di essersi trasferita, nel 2015, con il figlio D.W., nato nel (…) e portatore di handicap grave, in via S. n. 17, in G., nel complesso di alloggi popolari ove già risiedeva, dal 2012, l’odierna imputata, G.C.. D. occupava l’interno nr. 16 dello stabile condominiale e, sullo stesso pianerottolo, al nr. 17, vi era l’alloggio dell’attuale imputata.
La P.C. dichiarava che, quando si trasferiva, inizialmente i rapporti con l’imputata erano di reciproco saluto e di buon vicinato (“normali buongiorno e buongiorno … un po’ di chiacchiere normali”).
Tuttavia, D. notava che G. mutava atteggiamento, in seguito ad un episodio, così ricostruito dalla p.o.: “lei una volta ha messo davanti a casa mia un vaso …le ho detto “C. … non mi piace, sono allergica … C. tienilo davanti casa tua perché io sono allergica”. Da lì in poi, raccontava la P.C. D.: quando io qualche volta dico “buongiorno” e lei non mi risponde e ho capito che qualcosa è cambiato”‘1.
In particolare, la P.C. riferiva che, incontrata “faccia a faccia”, davanti al portone dello stabile, l’imputata, quest’ultima aveva iniziato ad ingiuriarla, intimandole di andarsene dallo stabile di via S., (“prima è iniziato il comportamento … davanti al portone mi ha parlato male … mi dice parolacce, alza la voce … “vai via”, parolacce pesanti”).
Da lì in poi, precisava la p.o., l’imputata prendeva l’abitudine di suonare insistentemente, più volte al giorno, il citofono della famiglia D., per poi rimanere sul pianerottolo, rivolgendo urla ed insulti alla vicina di casa, (“lei parla, gridava … mi diceva continuamente: “vai via di casa” … dice di tutto, proprio parolacce e anche di più… lei ha cominciato a suonare la porta di casa mia, dire sempre continuamente: “vai via di casa”); condotta che, così come descritta, trova riscontro nei video realizzati dalla P.C..
In particolare, la P.C. si soffermava sul contenuto degli improperi di G., precisando che alludevano al fatto che D. non fosse italiana, con frasi del tipo: “vai via di casa, torna al tuo paese” e: “vieni dal terzo mondo. Vai e torna al tuo paese. Perché questa casa l’hanno data a una straniera e non l’hanno data a un’italiana? Vai via di casa”. Inoltre, l’imputata si spingeva ad accusare D. di aver provocato la disabilità del figlio, in questi termini: “hai fatto ammalare tuo figlio perché la malata sei tu “.
Quanto alla frequenza delle condotte descritte, la p.o. specificava che la vicina era solita suonare insistentemente al campanello, per poi fermarsi ad inveire fuori dalla sua porta di casa: “tante volte, penso tre volte a settimana”.
Progressivamente, G. non si limitava più alle urla, ma, come descritto dalla P.C., iniziava a rivolgerle dei veri e propri dispetti.
In particolare, D. ricostruiva uno schema ricorrente, nel comportamento adottato dalla vicina, così articolato: “prima cosa … suona … poi lei comincia a parlare male e fa tante cose davanti la porta… sempre prima suonare il campanello di casa, sempre la stessa parola che dice: “vai via di casa” e poi inizia a fare di tutto”.
La P.C. spiegava di percepire, in questa concatenazione di condotte, un significato intimidatorio, in questi termini: “io ti suono alla porta di casa, ti faccio sapere che io sono davanti a casa tua, faccio di tutto e tu non puoi fare niente … questo è il messaggio che fa passare a me”.
Quanto ai dispetti, D. raccontava di aver trovato sullo zerbino di casa del “liquido giallo” e, in un’altra occasione, dello “sporco del cane con fazzoletti”, nonché una scritta (“bastarda”), sulla sua porta di ingresso; rinvenimenti che, così come descritti, trovano riscontro nelle fotografie effettuate dalla P.C.
D. specificava che, pur non avendo visto G. realizzare la scritta, pochi istanti prima l’aveva sentita gridare il medesimo insulto fuori dalla sua porta, aggiungendo, quanto alle altre condotte, che era stata proprio l’imputata, che aveva un cane piccolo, ad avvisarla di aver: “lasciato qualcosa davanti alla porta”.
Soprattutto, la P.C. spiegava di aver ricollegato questi gesti a G., in quanto : “nel piano dove abito io non c’è nessuno che mi dà fastidio, solo lei”.
A partire da giugno 2021, D. chiariva che, sebbene i comportamenti fossero iniziati in precedenza, prendeva la decisione di denunciare G., nonché di allertare le F.F.O.O. ogni qual volta si verificassero degli episodi a suo danno che vedevano coinvolta la vicina (“lei sempre comportata male ma io sempre cercare per evitare di denunciare perché volevo allontanare problemi … quando le cose sono aumentate di più, esagerate, sono obbligata di cercare prove reali e anche di denunciare”).
Ciò anche in quanto, nel frattempo, le condotte di G. non si arrestavano, come seguitava a spiegare la P.C.: “sempre stava parlando male di me a tutti … parlava malissimo di me con tutti. Quando io esco di casa … c’è tanta gente che guardava male me e non conosco”.
Nel dettaglio, D. ripercorreva gli specifici episodi in cui, a partire da giugno 2021, decideva di richiedere l’intervento delle F.F.O.O. (“quando le cose esagerate … alzo il telefono e chiamo io In Polizia”):
– In data 20 giugno 2021, la P.C. riferiva che, dopo aver suonato insistentemente al campanello dei D., G. iniziava ad urlare davanti alla porta di casa della p.o., la quale, dovendo uscire di casa e temendo un’aggressione da parte della vicina, allertava la Polizia.
Intervenuti gli operanti, D. riusciva ad uscire sul pianerottolo, dove trovava Io zerbino e lo spioncino sporchi di sabbia, (“ho sentito che suonava alla porta … dopo che lei suonava alla porta comincia a variare male, mi dice continuamente: “vai via di casa”, mi dice le parolacce … lei si ferma lì davanti a casa mia … io devo uscire e non ce la faccio a uscire … in quel momento lì alzo il telefono e chiamare la Polizia … quando loro sono già arrivati allora apro la porta e quando ho aperto la porta ho scoperto che c’è quella sabbia che ha lasciato davanti alla casa”); circostanza che, così come descritta, trova riscontro nelle fotografie effettuate dalla P.C., la quale precisava trattarsi di terriccio, analogo a quello utilizzato dall’imputata per curare le piante che teneva sul proprio ballatoio.
Inoltre, D. specificava di aver trovato il coraggio di aprire la porta solo in presenza degli operanti, spiegando che: “prima io non apro la porta perché ho sempre paura. Non è sicuro aprire”, in quanto in precedenza avveniva che G., nel corso di una discussione, aveva fatto il gesto di colpirla con un pugno al volto (“lei ha alzato la sua mano … non ha dato un pugno ma ha fatto così davanti ai miei occhi”);
– In data 23 giugno 2021, D. chiamava nuovamente le F.F.O.O., perché G. si posizionava, con una sedia, davanti alla porta dell’abitazione della P.C., impedendole così di uscire tranquillamente (“ha messo la sedia davanti casa mia, è stata seduta e non vuole muoversi da lì. lo devo uscire e allora obbligata di chiamare la Polizia”), ma soprattutto iniziava ad urlare, rivolgendo alla vicina pesanti minacce, del tipo: “ti apro come un vitello … non ti faccio più uscire di casa”; espressioni che trovano riscontro nei video realizzati dalla P.C.;
– In un’ulteriore occasione, in cui intervenivano gli operanti, D. spiegava di aver rinvenuto della colla sulla maniglia e dentro la serratura della porta di casa, precisando che: “quel giorno lì, la sera io tornata a casa … quando sto per infilare le chiavi, in quel momento lì le chiavi non entra, non gira e la colla fresca … chiamato i vigili del fuoco … chiamato i Carabinieri, sono arrivati loro, loro scoperto che c’è qualcosa dentro e anche la colla scendere”;
– In un’altra occasione in cui allertava le F.F.O.O., la P.C. spiegava di aver sentito G. non solo suonare il campanello ed inveire contro di lei, ma contestualmente di aver avvertito dei forti colpi sulla porta. Infatti, aprendo dopo l’arrivo gli operanti, D. trovava la porta di casa completamente ammaccata (“sono a casa e suonata la porta … ho guardato dietro la porta chi è e sentito lei parlare come al solito … ha cominciato a parlare male, dire parolacce continue e nel frattempo sto a sentire rumori sopra la porta … qualcosa che batte. Quando alla fine più avanti chiamato la Polizia e lì aperto la porta ho scoperto che tutta la porta è bucata”).
Oltre agli episodi sinora ripercorsi, D. spiegava che G. controllava continuamente i suoi spostamenti, in modo da indirizzare sue condotte anche a danno del figlio, allorché rimaneva solo a casa (“lei sempre controllare, sempre … quando io esco da sola, che lei sa che mio figlio è a casa da solo, va a suonare a lui continuamente”). In particolare, riferiva D., ciò avveniva con più frequenza nel periodo del Covid, in cui W. doveva necessariamente rimanere a casa per seguire lezioni online (“lei approfittare che io sono uscita e comincia a suonare alla porta … disturbare continuamente, continuamente, non lascia mai mio figlio in pace”). Inoltre, la P.C. raccontava che G. era solita avvicinare W. anche fuori casa, riferendo che: “poverino non ce la fa ad uscire, perché quando vede mio figlio solo giocare … cercare per dare fastidio”. Tutto ciò, chiariva D., le veniva riferito dal figlio stesso, nei limiti delle sue problematiche di salute e della sua timidezza (“lui dice: “parla male” però cosa ha detto precisamente non è in grado di ripetere”‘).
A seguito della decisione di rivolgersi alle F.F.O.O., la P.C. riferiva che la situazione non cambiava, ma anzi peggiorava, sino a che la famiglia D., nell’impossibilità di sopportare oltre, si risolveva a lasciare lo stabile di via S. nr. 17, ottenuta l’assegnazione di un altro alloggio popolare. Sul punto, dichiarava D. che: “ho anche scoperto gli ultimi giorni che lei mette il suo orecchio davanti alla porta di casa mia addirittura … (i comportamenti n.d.e.) sono rimasti gli stessi e anche di più nel comportare male continuamente” e che, da ultimo, persino il giorno del trasloco, in data 23 febbraio 2024: “ha fatto di tutto”.
Le condotte di disturbo continuativo attuate dall’imputata, spiegava D., avevano provocato gravi conseguenze sulla vita delle P.P.C.C., che, oltre ad avvertire una forte ansia, venivano costrette a mutare le proprie abitudini di vita.
Invero, descrivendo il suo stato d’animo, la donna raccontava che a M. la sua vita era “piena di ansia” e, quanto al cambiamento delle proprie quotidiane abitudini di vita, la P.C. spiegava che: “non posso entrare e uscire in normalità … non voglio trovare un modo per avere un problema con lei o qualche litigio o qualche parola … preferisco io stare dentro casa mia”.
Inoltre, la p.o. precisava che le sue preoccupazioni maggiori riguardavano gli effetti della condotta della vicina sul figlio W., in ragione delle sue problematiche di salute (“lui ha avuto veramente tantissima ansia e anche poverino non ce la fa ad uscire” ). Da questa situazione, si lamentava D., derivava che: “mio figlio è rimasto chiuso a casa”, in quanto la donna chiariva che non si sentiva tranquilla a farlo uscire da solo in bicicletta, per il timore che G. potesse avvicinarlo ed infastidirlo (“C. sta sempre giù, sempre mi controlla … vede mio figlio e comincia a dare fastidio, dire parolacce, sputa, fare di tutto”).
In altre parole, la crescita di W. – proseguiva la P.C. – era influenzata e limitata dalle molestie della vicina (“non riesce a uscire, non riesce a giocare, non riesce a fare niente … mi viene da piangere perché lei mi ha fatto rovinare …la crescita di mio figlio”), sino al punto che D. era costretta a ricorrere all’aiuto di una terza persona, C., che potesse accompagnare il figlio fuori casa in sua assenza (“C. ha seguito mio figlio mentre sto facendo un corso, perché in quel periodo mio figlio mi chiama continuamente e mi dice: “la C. suona la porta” … ha aiutato mio figlio … lei portare fuori di M., fa uscire fino a che io finisco il corso e tornare a casa … perché mio figlio … rimane tutto il giorno a casa chiuso e non è una cosa giusta … C. continua a suonare e dà fastidio anche quando lui è dentro casa da solo”).
Senza dubbio, però, il cambiamento di vita più significativo per la famiglia D. era rappresentato da quel trasloco necessitato, non solo in un’altra abitazione, ma in un’altra città.
In particolare, la P.C. riferiva di esser stata costretta, per l’ormai insostenibile situazione di vicinato, a cambiare casa, appoggiandosi ai servizi sociali e ottenendo così l’assegnazione di un nuovo alloggio popolare (“è durata abbastanza tanto però comunque con l’aiuto della mia assistenza sociale anche con la lettera che ha scritto la cosa è andata avanti, perché loro hanno scoperto che questa abitazione e questo ambiente non può andare avanti così soprattutto per il bene del ragazzo”). Quanto alla nuova sistemazione, D., attenta a non rivelare il nuovo indirizzo in presenza dell’imputata in aula, riferiva che: “sono contenta. Mi dispiace non posso dire il mio indirizzo perché davanti a lei … nessuno deve sapere il mio indirizzo però sono contenta. Adesso lavoro, cambiato casa, mio figlio felice e non vado avanti e indietro con lui, va da solo”. E, quanto a W., la p.o. raccontava che: “è più libero, contento, troppo contento che ha le sue chiavi… entra, esce, fa le sue cose come tutti i ragazzi della sua età”.
Quanto dichiarato da D., trovava riscontro nell’esame del figlio D.W., anch’egli costituitosi P.C., condotto dal Giudice in ragione della particolare vulnerabilità del teste, portatore di handicap grave.
In aula, D.W. riconosceva nell’imputata presente in aula l’ex vicina di casa, riferendo: “suonato mia porta tante volte”, precisando che in tali circostanze G. contestualmente ripeteva: “vai via di casa”.
Pur nelle difficoltà dell’escussione, la P.C. accennava agli episodi già descritti dalla madre, riferendo che in casa sentiva: “suonare porta casa tante ‘volte … nella settimana”, nonché G. intimargli: “vai via” e “parolacce”. Inoltre, D.W. richiamava l’episodio della colla trovata nella serratura. Soprattutto, nel corso dell’escussione si coglieva un cambio di atteggiamento nella P.C., la quale passava da una tensione iniziale, nel riferire le condotte della vicina, ad un evidente sollievo, nel racconto della quotidianità dopo il trasloco nella nuova casa, in cui erano frequenti le uscite con gli amici o per lo sport.
Si passava, quindi, ad esaminare il teste operante I.M., intervenuto, in data 23 giugno 2021, presso lo stabile di via S. nr. 17, per un litigio in corso tra le condomine degli interni 16 e 17.
Sul posto, I. riferiva di aver dapprima identificato G., la quale si presentava “abbastanza agitata …con noi non era tanto collaborativa”, tanto che, anche in ragione degli accertamenti in Banca Dati che davano conto del fatto che la donna risultava seguita dal C.S.M., procedeva a contattare il personale del Centro, “sia per una questione sua di sicurezza e sia per l’intero condominio”. Per cui, spiegava l’operante che: “sopraggiungeva poi in loco un dottore della Salute Mentale che provvedeva a sottoporre la signora a visita e riteneva opportuno trasportarla in ospedale”. A quel punto, le F.F.O.O. passavano a identificare D., la quale riferiva che, al momento di rientrare in casa, veniva avvicinata e poi minacciata dalla vicina, che, rimasta sul pianerottolo, colpiva insistentemente la porta della P.C. Da ultimo, specificava I. che: “(D. n.d.e.) ci rappresentava che non era un episodio singolo ma bensì degli episodi che si perpetravano da diversi anni”.
L’ulteriore teste Luog.te P.C. riferiva di essersi occupato, su delega della Procura, dell’attività di indagine consistita nella convocazione della p.o. per sentirla a s.i.; circostanza in cui aveva modo di visionare i video registrati da D., nonché nell’identificazione dell’imputata e nell’acquisizione di documentazione relativa alla stessa, tramite il C.S.M. di Struppa.
Quanto all’intervento del 23 giugno 2021, dalla relazione 3 agosto 2021 inoltrata dal C.S.M. P. precisava di aver appreso che, in quell’occasione, G. veniva trasportata in P.S. per agitazione psicomotoria in stato di intossicazione alcolica e che, dopo una breve degenza in D.E.A., seguiva rientro a casa, senza eseguire alcun T.S.O. nei suoi confronti.
Si procedeva, così, all’esame della teste della Difesa A.S.J., precedente vicina dei D., in via S. nr. 7, la quale riferiva di pregressi rapporti difficili con la P.C., sfociati in procedimenti giudiziari. La teste dichiarava di aver conosciuto anche G., nel 2013 o 2014, nel giardinetto comune ai due condomini.
Tuttavia, O. ammetteva di non aver conoscenza diretta dei fatti di causa (“no, io non conosco”), se non per quanto riferitole da G. circa i dispetti subiti dall’odierna P.C. (“che le rovinava le piante, che sputava per terra”). In particolare, O. ribadiva di non aver mai assistito personalmente ad incontri tra G. e D. e di aver soltanto notato, in diverse occasioni, gli interventi delle F.F.O.O. presso lo stabile di via S. nr. 17.
L’ulteriore teste della Difesa, A.S.J.J., riferiva di lavorare nello stabile di via S. nr. 17 dal 2012, quale addetta alle pulizie dello scalone condominiale, precisando però di non aver mai assistito a litigi tra G. e D., né di essere a conoscenza di eventuali tensioni tra le due (“non lo so perché io non ci abito lì, ci vado soltanto due volte alla settimana a lavorare”).
Inoltre, la teste riferiva che, dal suo ricordo, D. non aveva uno zerbino davanti alla porta di casa e sosteneva di non aver mai notato alcuna scritta sulla porta della persona offesa.
L’ultima teste della Difesa, N.M., anche lei precedente vicina di D. in via S. nr. 7, riferiva di aver avuto in passato delle tensioni con la stessa, sfociate in una vicenda processuale, e di aver conosciuto, per averla spesso incontrata nel cortile condominiale, anche l’odierna imputata.
N., peraltro, precisava di non aver mai assistito a litigi tra le odierne parti processuali (“bisticciare no, non ho mai visto … ho insto solo tante macchine di Polizia avanti il palazzo, chiesto a un’altra persona …e mi ha detto che sono le due signore”).
L’odierna imputata G.C., nel corso dell’esame dibattimentale, ammetteva parte delle condotte in contestazione, sostenendo, però, di averne subite dello stesso tenore da parte della P.C. che: “è sempre a spiare … vivo con il citofono staccato … per divertimento, per non so che, il ragazzo si divertiva a suonarmi a tutte le ore”. La stessa imputata, peraltro, precisava di non aver mai sporto denuncia nei confronti delle P.P.C.C., dichiarando che: “io non ho mai fatto denuncia … per me è una perdita di risorse umane, di denaro, di tempo”.
Nello specifico, G.:
– dichiarava di aver suonato al campanello di D. in un’unica occasione (“io quel campanello l’ho suonato una volta”);
– riconduceva il deteriorarsi dei rapporti di vicinato all’eccessiva invadenza di D. (“ho messo dei paletti perché era invadente, troppo invadente”);
– sosteneva che ad iniziare a farle dispetti fosse stata DRTDI, allo scopo di provocarla (“ha iniziato a farmi i dispetti per farmi reagire … mi Ha soffocato …ha tentato, tutte le piante che ho di farina . ..mi ha rotto svariate piante … “);
– negava di aver messo la colla nella serratura (“la colla no”) e di aver scritto sulla porta della p.o. (“quella non è la mia scrittura … è una cosa che la signora D. si è prodotta da sola”);
– negava di aver mai rivolto le proprie condotte al figlio della P.C.: “cercava di investirmi con il monopattino, mi suonava al campanello, mi faceva così con la cosa ma io non ho mai fatto niente contro W. … mi faceva solo pena.”^;
– ammetteva di aver messo del terriccio nello spioncino della porta dell’alloggio delle P.P.C.C., rincarando: “se avessi avuto della cacca ci avrei messo quella”e di aver minacciato, urlando, la P.C. (“le ho urlato sicuramente: “ti apro come un vitello” l’ho urlato”), ribadendo che si trattava di reazioni alle condotte di D., che: “fa tutto di nascosto la notte, non si muove e non si fa vedere”.
Da ultimo, G. riferiva di pregresse problematiche di dipendenza, in ordine alle quali è tuttora seguita dai servizi competenti, specificando che: “sono una ex tossica … ho smesso nel 1998 … dopodiché sono un po’ caduta nell’alcool”.
Così ricostruiti i fatti, si possono ora trarre le conclusioni.
I racconti delle P.P.C.C.- lineari, dettagliati e del tutto collimanti fra loro – trovano una molteplicità di riscontri: nelle dichiarazioni degli operanti I. e P., oltre che nella documentazione fotografica e nei video prodotti.
Trattasi di versione dei fatti intrinsecamente credibile, perché riproposta in termini sovrapponibili, lineari e coerenti, da D.S., nelle diverse occasioni in cui rendeva dichiarazioni sui fatti, ovvero di fronte agli operanti in sede di interventi in via S. nr. 17, in sede di indagini e a dibattimento.
Inoltre, la soggettiva attendibilità delle P.P.C.C. merita una valutazione positiva, ove si consideri la raggiunta serenità manifestata dalle stesse durante l’escussione dibattimentale, dovuta alla nuova sistemazione abitativa; serenità dalla quale non può che desumersi l’assenza, in capo a D.S. e W., di alcun attuale intento ritorsivo o volontà di calunniare l’imputata.
Quanto ai riscontri esterni alla versione delle parti offese, occorre principiare dalla documentazione fotografica, avente ad oggetto gli scatti realizzati da D.S., muniti di data e circostanziati dalla stessa in esame, che immortalano gli specifici episodi di rinvenimento, nei giorni 20, 21, 26 e 27 giugno 2021, della sabbia sullo zerbino e nello spioncino, della porta ammaccata, della scritta “bastarda” in pennarello indelebile, della colla sulla maniglia, nonché dello sporco del cane e del liquido giallo davanti alla porta.
Accanto ai riscontri fotografici, assumono pari rilevanza i video realizzati da D.S. nel corso delle aggressioni verbali subite dall’imputata, realizzati (come risulta dalla denominazione dei file), nelle date del 20 e 23 giugno 2021, nei quali si distinguono, in termini inequivocabili, i contenuti degli improperi profferiti dell’imputata, appositamente posizionatasi dinanzi alla porta chiusa delle P.P.C.C.
In particolare, nei video nr. 180333 e nr, 171959, datati 20 giugno 2021 ore 17:30-18:00 circa, D. inizia a filmare la propria porta di casa, chiusa, manifestando l’intenzione di voler uscire con il figlio, quando si sente suonare insistentemente il campanello di casa, sino a che allo scampanellio prolungato si accompagna la voce di G., che inizia ad inveire: “avevo solo terra perché se no ti mettevo la merda … torna a casa tua”. Dopo qualche minuto, le urla cessano e al suono del campanello di casa si sostituisce quello, insistente e prolungato, del citofono condominiale dei D..
Inoltre, nei video nr, 133242, nr, 133217, 133134, 132813, 132709, datati 23 giugno 2021 ore 13.30 circa, D., appena rientrata a casa con il figlio, inizia a filmare la porta di ingresso, chiusa, e davanti alla quale si sente chiaramente G., posizionatasi sul pianerottolo della p.o., inveire: “ora sai cosa faccio? Ti spalmo la porta di merda … bastarda … che hai fatto ammalare tuo figlio perché l’ammalata sei tu … vai a casa tua, vergognosa … non ti faccio più uscire di casa … vediamo dove arriviamo … a chi l’hai data puttanona? … ti apro come un vitello”.
L’ascolto delle dichiarazioni dell’imputata, registrate nei video della P.C., consente di avvalorare in termini decisivi la ricostruzione d’accusa, circa le condotte di minacce e di insulti, da parte di G., così come riferite da D., nelle modalità e nel contenuto, anche discriminatorio.
Sugli indizi che contribuiscono a ricondurre anche le ulteriori condotte descritte in imputazione a G., occorre premettere che si tratta di comportamenti in parte ammessi dall’imputata, per quanto attiene al terriccio apposto sullo zerbino e nella serratura della P.C., mentre in ordine alla realizzazione della scritta “bastarda” non è privo di rilevanza il dato per cui nelle registrazioni video si distingue chiaramente l’imputata profferire a gran voce il medesimo insulto. In ordine, poi, alla colla nella serratura e nella maniglia, nonché ai bisogni del cane lasciati sull’uscio dei D., come riferito dalla P.C., era la stessa G. ad avvertirla di averle lasciato qualcosa fuori dalla porta poco prima dei rinvenimenti. Soprattutto, si tratta di episodi allo stato non riconducibili ad altri vicini, posto che, come sottolineato da D., non c’erano attriti o reciprochi dispetti con altri condomini di via S. nr. 17.
Inverosimile (e del tutto priva di logica) risulta invece la versione dei fatti fornita da G., nella misura in cui capovolge le condotte attribuendo a D.S. un’eccessiva invadenza, per poi giustificare i suoi comportamenti come reazioni ai dispetti della vicina.
Sul punto, non è superfluo premettere che la giurisprudenza di legittimità è costante nel sostenere che: “la configurabilità del reato di atti persecutori non è esclusa dalla reciprocità delle condotte, che comporta esclusivamente un più accurato onere motivazionale in capo al giudice in ordine alla sussistenza nella persona offesa di uno stato di ansia o di paura, di un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona affettivamente legata, o della necessità di alterare le proprie abitudini di vita”, (cfr. Cass. Sez. V nr. 2726/19).
Ciò detto, a sostegno della versione dell’imputata, la Difesa ha prodotto, in sede di memoria difensiva, le richieste di cambio abitativo, inoltrate a tutela di G. dal Dipartimento della Salute mentale e dipendenze dell’A.T., nessuna di tali richieste è motivata rispetto a condotte riferibili a D., in quanto l’unica missiva temporalmente compatibile con i fatti di causa, datata 28 giugno 2021, menziona, quale episodio eclatante: “una violenta aggressione all’ingresso nella sua abitazione a seguito della quale ha sporto denuncia verso un vicino di casa”, che evidentemente non riguarda le odierne P.P.C.C.
Ancora, a supporto della tesi della reciprocità delle condotte, la Difesa dell’imputata ha mostrato in aula alcune fotografie e un breve filmato, realizzati da G. e aventi ad oggetto il rinvenimento di farina, sparsa sul proprio ballatoio e sulle sue piante. Tuttavia, si tratta di documenti non corredati da alcun riferimento temporale o da un qualsiasi elemento che valga a ricondurre questo gesto a D..
Soprattutto, vale a destituire definitivamente di valore la versione di G.A. la circostanza per cui quest’ultima non si è mai rivolta alle F.F.O.O. per segnalare i presunti comportamenti di D. e lei stessa dichiara di non aver mai inteso sporgere querela nei confronti della vicina, reputandolo una perdita di tempo.
Da ultimo, occorre precisare che, argomentata come sopra la raggiunta positiva valutazione di attendibilità soggettiva della P.C., non vale a scalfirla il “carattere tutt’altro che pacifico e sottomesso” della stessa, prospettato dalla Difesa dell’imputata attraverso le testimonianze delle precedenti vicine di casa di D.. Infatti, posto che O.Q. e N., come del resto anche A.S., hanno ammesso di non avere alcuna diretta conoscenza dei fatti di causa c dei rapporti effettivi tra le parti, le eventuali vicende giudiziarie collaterali, dovute o meno al carattere della P.C., con ogni evidenza esulano dai fatti di interesse per l’odierno procedimento.
In conclusione, è pacifica l’integrazione del reato di cui all’art. 612 bis c.p.
Va premesso che il reato di cui all’art. 612 bis c.p. è un reato d’evento con eventi alternativi (cfr. Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 9222 del 16.01.2015 ud., dep. 3.03.2015, rv. 262517: “Il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di “danno” consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”.
Inoltre (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 20 novembre 2013, dep. 11 febbraio 2014, n. 6384), le condotte di minaccia o molestie reiterate devono essere, alternativamente, poste “in modo da”:
a) “cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura”,
b) “ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva”,
c) “costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Nel caso in esame, vi è prova in atti della causazione alla persona offesa D.S. di un perdurante e grave stato di ansia e di paura (ed è consolidato in giurisprudenza di legittimità l’orientamento per cui: “Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.) non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori – e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica” – cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n. 18646 del 17.02.2017 ud., dep. 14.04.2017, rv. 270020). Infatti, ai fini dell’integrazione del reato di atti persecutori, non è richiesto l’accertamento di uno stato patologico, essendo sufficiente che gli atti persecutori – come quelli sopra descritti – abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima; ragionamento che si giustifica sulla base del l’impossibilità di ritenere il delitto di atti persecutori come una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), ove l’evento viene configurato in termini di malattia fisica, psichica, mentale o psicologica. In questi termini, si è raggiunta la prova di come le reiterate e continuative condotte di disturbo, i dispetti e le assillanti aggressioni verbali attuate da G. abbiano causato nelle persone offese dal reato un perdurante e grave stato di ansia e di paura. D.S. ha ben descritto l’angoscia provata rispetto alla situazione con G., nonché le preoccupazioni relative alle conseguenze di ansia e disagio che tale situazione provocava nel figlio, a sua volta bersaglio delle persecuzioni della vicina di casa e limitato nei suoi spostamenti.
Non solo, a causa delle reiterate e continuative condotte disturbanti, agite con meticolosa assiduità da G., D. era costretta a modificare le proprie abitudini di vita, rimanendo spesso chiusa in casa, nel timore di incontrare di persona la vicina e scatenare nuove aggressioni verbali. In secondo luogo, D. era costretta a chiedere a una terza persona, C., di prendersi cura del figlio in sua assenza c, in particolare, nelle uscite fuori casa.
Soprattutto, a causa della condotta di G. le P.P.C.C. erano costrette a trasferirsi, cambiando abitazione e persino città. La stessa D. ha invero descritto come questo necessitato e radicale mutamento delle proprie abitudini di vita, sia derivato dai disagi e dalle angosce provocate in lei e nel figlio dalle condotte subite da G.. E si tratta di un dato confermato dall’accortezza a non rivelare mai, nel corso dell’istruttoria, il nuovo indirizzo di residenza, nel timore di venire nuovamente rintracciati e perseguitati da G..
Questo radicale cambiamento di vita, oggettivamente verificatosi, non può che riscontrare il disagio e l’ansia che la famiglia D. manifestava a seguito dell’odierna vicenda, e costituire solida prova della verificazione dell’evento tipico di cui alla fattispecie di atti persecutori.
Parimenti integrate risultano le aggravanti in contestazione.
In ordine alla circostanza di cui all’art. 612 bis comma 3 c.p., è agli atti il certificato di riconoscimento, nei confronti di D.W., da parte della Commissione Medica dell’A.G., di handicap in situazione di gravità, di cui all’art. 3 comma 3 L. n. 104 del 1992.
Rispetto all’aggravante di cui all’art. 604 ter c.p., si presenta dirimente il contenuto delle frasi minacciose e ingiuriose profferite da G., come riferite dalle persone offese nonché registrate nei video agli atti, ovvero: “vai via di casa, torna al tuo paese”; “vieni dal terzo mondo. Vai e torna al tuo paese. Perché questa casa l’hanno data a una straniera e non l’hanno data a un’italiana? Vai via di casa” (cfr. Sez. Ili nr. 32028/2018, che riconosce aggravante in merito ad espressioni di contenuto razzista, aventi ad oggetto in particolare le frasi “che venite a fare qua…dovete andare via”). Invero, dal tenore delle espressioni rivolte dall’odierna imputata, non può che evincersi la ricorrenza della circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, prevista dall’art. 3 D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con legge in L. 25 giugno 1993, n. 205, configurabile in linea generale, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in espressioni che rivelino la volontà di discriminare la vittima in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa (Sez. 5, n. 43488 del 13/07/2015, M., Rv. 264825). Tanto, come pure precisato dalla Suprema Corte, non ricorre solo allorché l’espressione riconduca alla manifestazione in un pregiudizio nel senso dell’inferiorità di una determinata razza; ma anche quando la condotta, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico, e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori (Sez. 5, n. 13530 del 08/02/2017, Z., Rv. 269712).
Trattamento sanzionatolo
Può essere riconosciuta all’imputata la circostanza attenuante di cui all’art. 62 bis c.p., valutando la sua partecipazione al dibattimento e le condizioni dell’imputata, attualmente seguita dai servizi e coinvolta in un percorso di recupero, per pregresse dipendenze.
Il bilanciamento dell’attenuante con le aggravanti contestate, consentito solo rispetto all’aggravante di cui all’art. 612 bis comma 3 c.p., non può, in considerazione della non modestia dei fatti di causa, andare oltre l’equivalenza.
La valutazione di tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., e, in particolare, delle modalità dei fatti (durati per un lasso di tempo non breve e particolarmente gravi, specie in quanto coinvolgenti anche un soggetto di giovane età affetto da grave handicap) e delle condizioni personali di G. (incensurata), consente una condanna comunque prossima ai minimi edittali della fattispecie; di conseguenza, pena equa appare quella così determinata:
– pena base (più grave il fatto in danno di D.W.): anni 1 di reclusione;
– aumentata ex art. 604 ter c.p.: anni 1 mesi 4 di reclusione;
– aumentata ex art. 81 cpv. c.p. per la continuazione interna alla pena finale: anni 1 mesi 8 di reclusione.
Ex-lege segue il pagamento delle spese processuali.
L’incensuratezza dell’attuale imputata, unita ai costanti rapporti con i servizi sociali e sanitari che ne curano il percorso terapeutico e di supporto in atto, sono elementi che consentono di presumere una futura astensione dal compimento di altri reati e quindi di concedere all’attuale imputata i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.
Il titolo di reato impone di condizionare la sospensione, ai sensi dell’art. 165 c.p. alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Preso atto del percorso di approfondimento psicologico già seguito dall’imputata presso il Ser.D., A.S.L. 3, Distretto 12 di Genova, questo Giudice ritiene che detto percorso di recupero possa utilmente delinearsi e svolgersi nell’ambito della terapia già in atto.
Pertanto, il Giudice dispone la frequentazione, con cadenza bisettimanale, di specifici incontri, da programmarsi con gli specialisti del Centro Salute Mentale, Distretto 12, A. 3 di G., sino al positivo superamento del percorso di recupero, il quale dovrà intervenire entro il termine di un anno dall’irrevocabilità della sentenza, con delega ai relativi controlli all’autorità di P.S. di zona competente.
Le richieste delle parti civili
Per quanto concerne le richieste delle parti civili (costituitesi tempestivamente), dall’affcrmata responsabilità dell’imputata per il reato a lei addebitato consegue anche la sua responsabilità nei confronti delle parti civili D.S. e W., per i danni patrimoniali e non patrimoniali alle stesse cagionati, posto che non può essere messo in dubbio che gli stessi siamo conseguenza diretta ed immediata delle condotte in precedenza esaminate. Infatti, D.S. e W., portatore di handicap grave, hanno subito un profondo stravolgimento della propria vita personale (come sopra già ampiamente descritto) a causa della persecuzione a loro inflitta da G.; dunque, sia un danno economico, sia un danno morale dai fatti oggetto di processo.
Poiché le prove acquisite nel presente processo non consentono la liquidazione del danno nella sua totalità (non vi è neppure alcun accertamento tecnico sull’eventuale danno biologico riportato da D.S. o dal figlio), occorre demandarne la quantificazione completa al giudice civile, ferma restando in questa sede la condanna generica dell’imputata al risarcimento.
Ai sensi dell’art. 539 c.p.p., si ritiene, comunque, raggiunta la prova di un danno complessivo pari ad Euro 10.000,00 (Euro 5.000,00 per ciascuna delle Parti Civili), a titolo morale, quale parte del maggior danno subito dalle parti civili. Può pertanto accogliersi la richiesta delle parti civili di condanna dell’imputata al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, nei confronti di ciascuna delle P.P.C.C., nella misura sopra determinata.
Alle Parti Civili compete, infine, anche la pronuncia favorevole in tema di spese.
Tenuto conto della modesta difficoltà del processo, svoltosi in poche udienze e con istruttoria contenuta, l’importo liquidato in favore delle P.P.C.C, viene quantificato, in quanto reputato congruo, anche alla luce dei parametri indicati nel D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in conformità alla nota depositata in sede di conclusioni in adesione al Protocollo d’intesa per la liquidazione degli onorari del 17 maggio 202369, in complessivi Euro 2.152,80, disponendone il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell’art. 110 comma 3 D.P.R. n. 115 del 2002, essendo le P.P.C.C. ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
La particolare ricostruzione in fatto dell’intera vicenda induce ad indicare in giorni trenta il termine per il deposito dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.;
Dichiara G.C. responsabile del reato a lei ascritto e, ritenuto il vincolo della continuazione fra i fatti, nonché riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 bis c.p. equivalente all’aggravante di cui all’art. 612 bis comma 3 c.p., la condanna alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali;
Visti gli artt. 163,165 e 175 c.p.;
Concede all’imputata G.C. il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandola alla partecipazione, con cadenza bisettimanale per la durata di mesi sei, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso il Centro Salute Mentale, Distretto 12, in Genova, e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.;
Condanna l’imputata G.C. al risarcimento, in favore delle costituite parti civili D.S. e D.W., dei danni patrimoniali e non patrimoniali da queste subiti, da liquidarsi in separata sede da parte del giudice civile a cui si rimettono le parti.
Condanna l’imputata al pagamento in favore delle predette costituite parti civili di una provvisionale immediatamente esecutiva che si quantifica in Euro 5.000,00, da corrispondersi a ciascuna delle P.P.C.C.
Condanna l’imputata al rimborso, in favore delle predette costituite parti civili, delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio dalle stesse sostenute che si liquidano in complessivi Euro 2.152,80;
Visto l’art. 544 c.p.p.,
Indica in giorni trenta il termine per il deposito dei motivi della decisione.
Conclusione
Così deciso in Genova, il 9 maggio 2024.
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2024.

















































































