Concesso il perdono giudiziale dal Tribunale per i minorenni di Catania in tema di Furto Aggravato

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Massima

Il Tribunale per i minorenni di Catania con Sentenza n. 105/2018, depositata il 4 dicembre 2018, ha concesso il beneficio del perdono giudiziale in ordine al reato di furto aggravato. Secondo il Tribunale, l’incensuratezza dell’imputato e il “verosimile” minimo ruolo assunto nelle modalità della condotta accertata, sono elementi idonei a formulare un positivo giudizio prognostico circa l’astensione in futuro da parte del prevenuto dalla commissione di altri reati e contando sulla ragionevole concreta possibilità che la mancata irrogazione della pena possa servire al suo totale recupero.

Massima a cura di Davide Tutino, avvocato penalista Catania

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Testo della Sentenza

Di seguito il testo della Sentenza n. 105/2018 emessa dal Tribunale per i minorenni di Catania

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUBALE PENALE PER I MINORENNI di Catania composto dai Signori:

Dott.                    Massimo Lo Truglio                                       Presidente

Dott.                    Umberto Zingales                                           Giudice

Dott.ssa               Maria Carmela Laudani                                 Componente privato

Dott.                    Fabio Fragale                                                  Componente privato

Con l’intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Silvia Vassallo Procuratore della Repubblica sostituito.

E con l’assistenza del Cancelliere Esperto Angelo Silvio Musmeci questi ultimi due non presenti alla votazione ha proferito la

SENTENZA

nella causa

CONTRO

T.C.I. nato in xxxx, elettivamente domiciliato in xxxxx, difeso di ufficio dall’Avv. Davide Tutino del foro di Catania – xxxx

IMPUTATO

del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110,  624, e 625 nn. 2 e 4 c.p. perché, in concorso con i maggiorenni xxxxxxxx, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, si impossessava di 40 polli di circa 5 kg cadauno, sottraendoli ad xxxxxxxxxxx, proprietario dell’azienda avicola “xxxx” sita in xxxxx, all’interno della quale  si introduceva. Con l’aggravante di avere commesso il fatto in più di tre persone e facendo uso di violenza sulle cose, avendo forzato la finestra del capannone pollaio n. 5 tagliando la rete e infrangendo i vetri.

In Modica, il 25/02/2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 07.05.2018, il G.U.P. in sede, in accoglimento della richiesta del P.M., disponeva il rinvio a giudizio di T.C.I. per il delitto di furto aggravato, commesso in concorso con xxx, xxxx, a lui ascritto in rubrica.

All’udienza del 06.11.2018 venivano ammessi tutti i mezzi di prova indicati dalle parti, e veniva sentito, in qualità di testimone, Campailla Tommaso, agente in servizio presso il Commissariato di Modica, nonché venivano acquisiti il verbale della denuncia sporta in data 25.02.2017 dalla persona offesa xxxx, il verbale di riconoscimento e consegna degli oggetti del furto, con la relativa documentazione fotografica.

Alla medesima udienza, quindi, esaurita l’istruttoria dibattimentale, ed indicati gli atti utilizzabili ai fini della decisione, il P.M. ed il difensore dell’imputato concludevano come meglio specificato nel verbale in atti; conclusioni che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. Il Tribunale, quindi, si pronunciava come in dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La compiuta istruzione dibattimentale ha consentito di accertare la responsabilità penale dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.

Ed invero, dalla testimonianza resa da Campailla Tommaso, agente in servizio presso il Commissariato di Modica, nonché dalla denuncia presentata dalla parte offesa xxx, acquisita agli atti con il consenso delle parti, risulta che nella notte del 25.02.2017 nel territorio di Rosolini, nelle prime ore del mattino, venivano fermati da una volante della Polizia di Stato, dopo un breve inseguimento, sei cittadini di nazionalità rumena, tra cui l’imputato xxxx, a bordo di un’autovettura (casa produttrice xxx, modello “xxx”, targata xxxx). Al riguardo, gli agenti constatavano all’interno del bagagliaio della xxx la presenza di tre sacchi contenenti circa quaranta polli, tutti deceduti, verosimilmente in seguito a soffocamento, date le condizioni del loro occultamento. Nell’immediatezza, quindi, i militari si recavano presso l’azienda avicola “xxx”, ubicata nelle vicinanze della zona in cui i soggetti sospetti erano stati bloccati, ed accertavano che in uno dei capannoni dell’azienda una finestra presentava i vetri frantumati e la grata di ferro che la copriva divelta, come si evince pure dalla documentazione fotografica acquisita. Il proprietario, infine, riconosceva gli esemplari di gallina sottratti, in quanto corrispondenti per peso, razza ed età a quelli da lui allevati.

Ad avviso del Collegio, non vi è motivo di dubitare della veridicità della superiore dichiarazione testimoniale, in quanto il predetto teste ha descritto in modo coerente, non contraddittorio ed esaustivo i fatti.

Né sono emersi elementi tali da poter ritenere che il teste escusso nutrisse, per qualsiasi ragione, risentimento, rancore o intenti persecutori nei confronti dell’odierno imputato.

Gli elementi probatori acquisiti, in sostanza, consentono di prestare incondizionata adesione alla ricostruzione della vicenda offerta dal teste, peraltro pubblico ufficiale, non potendo in alcun modo fondatamente dubitarsi della intrinseca affidabilità del suo racconto, non caratterizzato da inverosimiglianze o contraddizioni riguardanti circostanze non marginali della ricostruzione del fatto, e non contrastato da alcun serio riscontro probatorio di senso contrario.

Non vi è dubbio quindi che l’imputato abbia commesso i suddetti fatti, integranti tutti i presupposti richiesti per la sussistenza del reato di furto previsto e punito dall’art. 624 c.p. di cui in rubrica, tenuto in particolare conto che per la configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato il contributo causale ha rilevanza o quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, o comunque quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe egualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è necessario e sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti, come nella specie, in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (vedi, Cass. n. 24895/2007).

Per la Suprema Corte, il concorso può essere manifestato in forme che, come nel caso in esame, agevolano la condotta illecita, anche solo assicurando all’altro concorrente nel reato lo stimolo all’azione criminosa, o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (sent. n. 15023/2006).

Nella fattispecie, è chiara la corresponsabilità morale e materiale del xxxx, atteso in special modo che lo stesso, ancora minorenne, si trovava a tarda ora, insieme a cinque maggiorenni, in una zona distante dalla propria abitazione, all’interno di un autovettura contenente ben quaranta polli, sottratti poco prima dai locali di una vicina azienda.

La colpevolezza è dimostrata anche dal fatto che tutti i giovani di cui trattasi, alla vista degli agenti, avevano tentato di fuggire, seppur vanamente.

Certa è anche la configurabilità delle aggravanti previste ai nn. 2) e 4) dell’art. 625 c.p., per avere il xxxx commesso il fatto in più di tre persone e facendo uso di violenza sulle cose, avendo frantumato una finestra e divelto una grata.

Deve poi anche osservarsi che al momento della commissione del fatto delittuoso di cui trattasi l’imputato aveva sufficiente maturità per comprendere la gravità del suo comportamento e per autodeterminarsi.

È infatti indubbia la capacità d’intendere e di volere del giovane, desunta in primo luogo dal disvalore già naturalisticamente percepibile del fatto contestatogli.

Dalla documentazione in atti non risulta poi che l’imputato al momento dei fatti fosse affetto da rilevanti deficit cognitivi ed intellettivi e non era portatore di limitazioni che potessero escludere una sua capacità di scelta e di comprensione.

Pur sussistendo dunque i presupposti per la condanna del ragazzo (ad una pena che in concreto sarebbe pari a mesi sei, applicandosi la diminuente della minore età da ritenersi equivalente alle conteste aggravanti), considerate l’incensuratezza dello stesso e il verosimile minimo ruolo assunto (il minore si accompagnava a cinque adulti, per cui è ragionevole ritenere che la loro presenza abbia avuto un’incidenza significativa circa la condivisione del giovane al proposito criminoso maturato dal gruppo), questo Tribunale ritiene comunque doversi applicare il beneficio del perdono giudiziale di cui all’art. 169 c.p., formulando positivo giudizio prognostico circa l’astensione in futuro da parte del xxxx dalla commissione di altri reati e contando sulla ragionevole concreta possibilità che la mancata irrogazione della pena possa servire al suo totale recupero.

P.Q.M.

Visti gli artt. 169 c.p. e 532 c.p.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti di xxxx in ordine al reato ascrittogli in rubrica, astenendosi dal pronunciare condanna per concessione del perdono giudiziale.

Visto l’art. 544, commi II e III c.p.p.

indica per il deposito della motivazione della presente sentenza il termine di giorni trenta.

Catania 6.11.2018