AVVOCATO REATO PORNOGRAFICA MINORILE 600 TER CODICE PENALE
L’avvocato Davide Tutino offre consulenza giudiziale (DIFESA IN PROCEDIMENTO PENALE NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI O IN CORSO) e stragiudiziale anche per quanto concerne il reato di pornografia minorile previsto e punito dell’articolo 600 ter del codice penale
Cos’è la pornografia minorile
Costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, oppure degli organi sessuali di minori con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale (Sez.5, n. 33862 del 08/06/2018, Rv.273897- 01).
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il riferimento alla “rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto” di cui all’art. 600-ter c.p., u.c. ricomprende non solo gli organi genitali, ma anche altre zone erogene, come il seno e i glutei (Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020, Rv. 278639 – 02).
La valutazione del carattere pedopornografico del materiale compete al giudice il quale può servirsi degli ordinari mezzi di prova previsti dall’ordinamento (art. 187 c.p.p.), senza dover necessariamente procedere ad un esame diretto del materiale medesimo (Sez. 3, n. 3110 del 20/11/2013, dep. 23/01/2014, Rv. 259318 – 01, che ha affermato il principio in fattispecie, nella quale la valutazione del giudice territoriale si era fondata sulla testimonianza di un ufficiale di P.G. che, avendo visionato un file recuperato dal p.c. dell’imputato, ne aveva riferito il contenuto consistente nella ripresa di una bambina intenta a masturbarsi).
COSA SUCCEDE DOPO UNA DENUNCIA PER PORNOGRAFIA MINORILE (600 TER C.P.)?
La prima cosa che viene chiesto di fare all’indagato, è quella di nominare un avvocato di fiducia e di eleggere un domicilio valido per le notifiche. Qualora il difensore non venga indicato, l’Autorità Giudiziaria provvederà alla nomina di un avvocato di ufficio.
Si apre a questo punto, la fase delle indagini preliminari, nella quale il P.M. compirà tutti gli accertamenti idonei per una valutazione di profili di responsabilità penale nei confronti dell’indagato.
Nel frattempo, l’indagato, può svolgere a mezzo del suo difensore e di altri soggetti abilitati, delle indagini difensive; può depositare memorie al P.M., può chiedere di essere interrogato e altre facoltà specifiche previste dal codice di procedura penale vigente.
Ultimate le indagini, il P.M. può decidere se avanzare al G.I.P. una richiesta di archiviazione, oppure notificare all’indagato un avviso, in cui lo stesso viene reso edotto della chiusura delle indagini preliminari.
A quel punto si apre un’altra fase, della c.d. discovery degli atti di indagini in cui l’interessato può svolgere altra attività difensiva.
Nel caso in cui il P.M. continui a ravvisare profili di responsabilità penale nei confronti dell’indagato, avanzerà richiesta di rinvio a giudizio, ed inizia pertanto la fase dibattimentale.
Pena detentiva prevista per il reato di pornografica minorile 600 ter cp
Da un punto di vista sanzionatorio, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma .
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
Quanto costa farsi difendere da un avvocato in un processo penale per l’imputazione di pornografia minorile ?
Le tariffe forensi sono previste dal D.M. 55/2014, e variano da un minimo ad un massimo sulla base della concreta attività che il professionista dovrà svolgere.
Più in generale, l’avvocato va pagato per ogni fase processuale e solo su questa va commisurato il suo compenso.
A titolo esemplificativo, se l’attività del difensore è limitata alla sola fase delle indagini preliminari distinguiamo al suo interno le sotto fasi relative a:
FASE STUDIO
€. 405,00 (MIN) €. 810,00 (MED) €. 1.458 (MAX)
La fase studio, è la tipica attività che è dovuta al difensore per la prestazione della sua opera intellettuale. Come indicato va da un minimo di €. 405,00 ad un massimo di €. 1.458, commisurata sulla base della difficoltà del procedimento penale per il quale si chiede assistenza.
La fase dello studio comprende:
(1) Corrispondenza e sessioni con il cliente e con colleghi
(2) Esame e studio della controversia
(3) Pareri
FASE INTRODUTTIVA
€. 315,00 (MIN) €. 630,00 (MED) €. 1.134 (MAX)
I costi per la fase introduttiva, come indicato, variano da un minimo di €. 315,00 ad un massimo di €. 1.134, ed essi sono commisurati sulla base della difficoltà del procedimento penale per il quale si chiede assistenza.
La fase introduttiva comprende:
(1) Esposti, denunce, querele
(2) Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi immediati al GDP
(3) memorie
FASE ISTRUTTORIA
€. 495,00 (MIN) €. 990,00 (MED) €. 1.782 (MAX)
I costi per la fase istruttoria, come indicato, variano da un minimo di €. 495,00 ad un massimo di €. 1.782, ed essi sono commisurati sulla base della difficoltà del procedimento penale per il quale si chiede assistenza.
La fase istruttoria comprende:
(1) Investigazioni difensive
(2) partecipazione ed assistenza ad atti o attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla PG, dal PM o dal Giudice, per i quali sia prevista o richiesta la partecipazione del difensore; alle attività di ricerca o formazione della prova.
(3) partecipazione all’udienza in camera di consiglio
(4) esercizio di attività difensive in udienza in ordine alle udienze in camera di consiglio
FASE DECISORIA
€. 585,00 (MIN) €. 1.170,00 (MED) €. 2.106 (MAX)
I costi per la fase decisoria, come indicato, variano da un minimo di €. 585,00 ad un massimo di €. 2.106, ed essi sono commisurati sulla base della difficoltà del procedimento penale per il quale si chiede assistenza.
La fase decisoria comprende:
(1) partecipazione all’udienza in camera di consiglio
(2) esercizio di attività difensive in udienza in camera di consiglio
(3) discussione orale in udienza in camera di consiglio
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