Sintesi della Sentenza:
La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con sentenza n. 36335 del 30 settembre 2024, ha parzialmente accolto il ricorso proposto da De.Mi., annullando con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano nella parte in cui ha omesso di motivare adeguatamente il mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità del reato di violenza sessuale (art. 609-bis, comma 3, c.p.). Nonostante la richiesta specifica dell’imputato in sede di appello, la Corte territoriale non ha esaminato le circostanze attenuanti offerte dalla difesa, né ha considerato le dichiarazioni della vittima che ridimensionavano la gravità dei fatti. La Cassazione ha ritenuto, quindi, necessario il rinvio per un nuovo giudizio sulla qualificazione del reato. La responsabilità penale dell’imputato per il reato di violenza sessuale è stata, comunque, confermata sulla base dell’analisi della prova, che ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da elementi probatori oggettivi.
In tema di violenza sessuale, l’omessa motivazione in merito alla mancata applicazione dell’ipotesi di minore gravità del reato, ex art. 609-bis, comma 3, c.p., determina vizio di legittimità della sentenza. La mancata considerazione di tale circostanza, quando espressamente richiesta e supportata da dichiarazioni della stessa persona offesa che ridimensionano l’offensività del fatto, impone l’annullamento della sentenza e il rinvio per un nuovo giudizio. (Cass. pen., sez. III, sent. n. 36335/2024)
Massima a cura di Avv. Davide Tutino, penalista, Catania.
Testo della Sentenza (Corte di Cassazione,Sezione 3 Penale, Sentenza 30 settembre 2024 n. 36335):
Fonte del testo della Sentenza: Banca dati giuridica de Il Sole 24 ORE, consultata in data 11/10/2024
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. MACRÌ Ubalda – Consigliere
Dott. MAGRO Maria Beatrice – Relatore
Dott. BOVE Valeria – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De.Mi. nato a S il (Omissis);
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO.
Il Proc. Gen. si riporta alla memoria depositata e chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Udito il difensore;
l’avvocata BI.SI. si riporta alle conclusioni del ricorso e insiste per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. De.Mi. ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il ricorrente per il capo di imputazione sub 2), relativo al reato di atti persecutori di cui all’art 612-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste, e lo ha condannato per il reato di cui all’art. 609-bis e 609-ter cod. pen., contestato nel capo di imputazione sub 1), commesso ai danni della moglie convivente, Ma.Ti., con conseguente rideterminazione della pena in anni 3 e mesi 4 di reclusione.
2.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per il reato di violenza sessuale. Al riguardo, evidenzia l’erroneità della valutazione della credibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalia persona offesa così come esposte nella denuncia querela.
Tali dichiarazioni non hanno, infatti, ottenuto alcun riscontro nelle dichiarazioni rese dalla teste Ir., amica della persona offesa, considerando, peraltro, che per la contestazione di atti persecutori il ricorrente ha ottenuto una pronuncia di assoluzione.
Inoltre, evidenzia che anche il file audio che la persona offesa ha allegato all’atto di querela del Marzo 2019, che riprodurrebbe un episodio di violenza sessuale accaduto tra i coniugi in data 10/10/2018, costituisce un elemento probatorio precostituito dalla persona offesa in chiave accusatoria, non fornisce alcun riscontro, essendo la registrazione stata effettuata, su suggerimento di un’amica, allo scopo di essere allegata nel procedimento civile di separazione personale dei. coniugi. Tale file audio, che rappresenterebbe l’unico riscontro del narrato della persona offesa, peraltro, scandisce due momenti distinti della interazione fra i due coniugi, ove solo nella seconda fase emerge la reazione della persona offesa, enfatizzata proprio allo di precostituire una prova, senza alcun elemento da cui desumere il ricorso alla violenza o alla minaccia da parte dell’imputato. Il file audio attesta solo un menage sessuale connotato da una certa vigorosità e dall’uso di un alterco volgare, peraltro, non desueto ai componenti della coppia. Il ricorrente rappresenta una diversa versione dei fatti ove la moglie al contrario, aveva provocato artatamente una sua reazione sessuale, che aveva poi rifiutato.
Il giudice a quo non ha neppure considerato le discrepanze fra quanto dichiarato dalla persona offesa in data 29 settembre 2021 e quanto dichiarato in querela e nell’audizione del 12 Marzo 2019, ove la donna si è mostrata incerta nella descrizione dei fatti, talora descrivendo un rapporto sessuale completo, talaltra facendo cenno ad una mera penetrazione con le dita.
Neanche il referto medico costituisce prova di quanto avvenuto nella suddetta occasione, in quanto in esso si legge solo quanto dalla donna riferito in ordine al fatto di essere stata trattenuta ai polsi, al collo e alle gambe.
Il ricorrente evidenzia, peraltro, che la parte offesa, costituita parte civile, ha comunicato dichiarazione di rinuncia della costituzione, e ha rilasciato dichiarazioni scritte già depositate all’udienza del 2023 ove vengono ridimensionati i fatti, rappresentando di aver sporto querela per motivi di necessità economica e in quanto mossa da sentimenti di rabbia nei confronti del marito. Tali dichiarazioni, rese nel corso del giudizio d’appello, non sono state prese in esame dal giudice di merito né ai fini della contestazione della responsabilità né sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, con riconoscimento della lieve entità.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, con riguardo al riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità, il ricorrente evidenzia di averne fatto esplicita richiesta nel corso del giudizio di primo grado, con le conclusioni, all’udienza del 09/11/2023 e di aver dedotto la questione con i motivi di appello, e che tuttavia, al riguardo, la Corte territoriale nulla ha disposto, sebbene siano state acquisite in giudizio anche le dichiarazioni scritte della persona offesa, depositate dalla difesa della parte civile ove la donna ha fortemente ridimensionato la gravità dei fatti in contestazione ed ha evidenziato una condizione di necessità economica conseguente alla separazione dal marito che l’aveva indotta a depositare una querela nei suoi confronti. La Corte d’Appello non ha neppure valutato la dichiarazione di rinuncia della costituzione di parte civile né la richiesta di archiviazione formulata dal PM per i fatti di cui al capo di imputazione sub 2 relativa agli atti persecutori.
3. Il Procuratore generale in udienza ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. È pervenuta dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate in ordine all’affermazione della penale responsabilità esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).
Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che sono state analiticamente esaminate riferendone i contenuti, anche facendo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, in ordine all’episodio di violenza descritto dalla persona offesa, con chiarezza e linearità, dando conto di tutte le apparenti discrasie e contraddizioni che il difensore dell’imputato ha ritenuto di evidenziare, così fornendo piena corrispondenza tra quanto narrato e quanto si evince dal documentazione audio fornita dalla donna, affermando la piena attendibilità della persona offesa.
La Corte territoriale ha posto in luce, in ordine alla registrazione della conversazione prodotta in giudizio, che la persona offesa ha spiegato la ragione per la quale, in quel periodo, era solita registrare le conversazioni intercorse con il marito, fornendo una motivazione del tutto ragionevole, e quindi non ravvisando alcun profilo di profilo di non credibilità.
La Corte territoriale, con riguardo ai fatti accaduti la sera del 10/10/2018 e alla registrazione audio fornita dalla persona offesa, ha evidenziato che l’imputato non ha negato i fatti avvenuti quella sera, ed ritenuto che la versione difensiva, secondo cui la donna si sarebbe accostata all’imputato in modo provocatorio, e che il rapporto sessuale è avvenuto in modo del tutto consenziente, è priva di riscontri, considerato che da tale registrazione – di cui sono riportati interi brani – si evince il chiaro ed esplicito rifiuto della donna, si ode rumore di sberle, si sentono pianti e urla, sicché è non credibile la tesi dell’imputato secondo cui un tale rapporto sessuale, così violento ed accompagnato da turpiloquio, possa essere stato consenziente. Peraltro, la persona offesa, nell’immediatezza, ha chiamato i carabinieri, ha azionato l’antifurto domestico ed ha telefonato all’amica Ir. a cui ha raccontato l’accaduto, pregandola di rimanere al telefono fino all’arrivo dei carabinieri perché aveva paura dell’imputato. Tale reazione successiva al fatto da parte della persona offesa è particolarmente rilevante, in quanto perfettamente compatibile con la descrizione di una violenza sessuale, e non di un rapporto sessuale consensuale. Non elide l’attendibilità di quanto dichiarato neppure la descrizione della natura degli atti sessuali, avendo la persona offesa nell’immediatezza dei fatti riferito di una penetrazione completa, mentre nel corso del dibattimento ha ricordato solo una penetrazione con le dita, posto che il giudice a quo ha ritenuto che tale discrasia nel ricordo possa essere compatibile con il fatto che, al momento dell’esame della persona offesa, erano ormai decorsi tre anni dai fatti. La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto compatibili con la descrizione dei fatti resa dalla persona offesa alcune incertezze del racconto, da ricollegarsi alla concitazione e allo shock del momento.
I giudici a quibus hanno anche evidenziato la sussistenza di innumerevoli riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, desumibili dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, e in particolare dalla teste Ir., amica della persona offesa, e dal referto medico, ove sono descritti due ematomi al polso destro, al ginocchio sinistro e abrasioni nell’introito vaginale.
Pertanto, la Corte d’Appello ha evidenziato l’inattendibilità della tesi difensiva del ricorrente, che aveva rappresentato una situazione di interesse della persona offesa da far valere nel procedimento civile di separazione legale tra coniugi. In ogni caso, anche tale ultimo profilo costituisce questione di fatto in ordine alla quale la valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, ove sia sorretta da una motivazione congrua, come nel caso in disamina, in cui la Corte territoriale ha affermato la piena attendibilità della persona offesa.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest’ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767).
Il giudice a quo ha, in particolare, perfettamente lumeggiato le ragioni per le quali egli ha ritenuto attendibili le deposizioni della persona offesa e dei testi. La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni processualmente rilevanti, da qualunque parte provengano, esige infatti un’accurata disamina, anche in ordine ai rapporti tra i protagonisti della vicenda sub iudice, agli interessi e ai moventi che possono aver mosso un testimone a rendere una dichiarazione di un determinato tenore e a tutte le circostanze che abbiano eventualmente influito sulla deposizione (Sez. U, 4/02/1992, Ballan). Occorre, in questa prospettiva, tener presente, in particolare, come la deposizione della persona offesa dal reato, pur potendo certamente rientrare nello spettro cognitivo e valutativo del giudice, in sede decisoria, vada riguardata con ogni cautela, considerato che la parte lesa è portatrice di un interesse contrapposto a quello dell’imputato (Cass. 13/05/1997, Di Candia, Rv. 208229). E le Sezioni unite, pur ribadendo che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della declaratoria di responsabilità dell’imputato, hanno sottolineato la necessità di una attenta verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella alla quale vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Nel caso poi in cui la persona offesa si sia costituita parte civile può essere opportuno procedere al riscontro delle sue dichiarazioni mediante altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214). Tale itinerario concettuale è stato correttamente esperito dalla Corte territoriale la quale, con ampiezza argomentativa, ha illustrato le cadenze della analisi delle dichiarazioni della persona offesa prima sotto il profilo intrinseco e poi sotto quello estrinseco inerente all’esistenza di innumerevoli riscontri di natura testimoniale e documentale, sì da collocare la decisione al di là della soglia del ragionevole dubbio.
2. È invece fondata la doglianza relativa all’esame del motivo di appello relativo alla qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato, infatti, rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali non è stata riconosciuta l’ipotesi di minore gravità. Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell’apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata, nonostante nell’atto d’appello la questione fosse stata espressamente devoluta al giudice di secondo grado, con apposito motivo, che non può certo tacciarsi di genericità, essendo state criticate, con specifiche censure, da parte dell’appellante, le argomentazioni formulate sul punto nella motivazione della sentenza di primo grado. L’atto di gravame era, pertanto, del tutto idoneo a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulla questione relativa al riconoscimento dell’ipotesi lieve. Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest’ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Cass., Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.
3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla ipotesi di minore gravità, con rinvio sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Nel resto, il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ipotesi di minore gravità, con rinvio sul punto per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso all’udienza del 2 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2024.























































































