Cassazione: reato estinto non preclude la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per chi è stato condannato per maltrattamenti (572 c.p.)

La sentenza della Corte di cassazione, Sez. VI penale, 16 aprile 2025, n. 15100, affronta la questione della compatibilità tra una precedente condanna definita con decreto penale, successivamente estintasi ex art. 460, co. 5, c.p.p., e la concessione della sospensione condizionale della pena in un nuovo giudizio. La Corte ha accolto il ricorso proposto dall’imputato, affermando che la pregressa condanna, essendo stata dichiarata estinta, non può essere computata ai fini del limite previsto dall’art. 163 c.p., né può costituire ostacolo alla nuova concessione del beneficio. Viene così ribadito il principio secondo cui l’estinzione ex lege del reato e dei suoi effetti penali comporta una neutralizzazione giuridica del precedente, che il giudice non può considerare come motivo formale di preclusione. Resta, tuttavia, salvo il potere discrezionale del giudice di valutare la meritevolezza del condannato ex art. 164 c.p., purché tale giudizio sia fondato su una prognosi attuale e motivata, non su automatismi incompatibili con il principio di legalità e con la funzione rieducativa della pena.

Massima Cass. pen., Sez. VI, Sent., 16/04/2025, n. 15100

REATI CONTRO LA PERSONA – MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA – BENEFICI PENITENZIARI

In tema di sospensione condizionale della pena, la condanna pronunciata con decreto penale estinto ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p. non è ostativa alla successiva concessione del beneficio, ancorché la nuova pena, cumulata con quella irrogata con il decreto, ecceda i limiti di cui all’art. 163 c.p. (Cass. pen., Sez. VI, Sent., 16/04/2025, n. 15100)

Massima di Davide Tutino, Avvocato penalista – Catania

Premessa e inquadramento normativo La sospensione condizionale della pena (artt. 163–168 c.p.) rappresenta uno strumento centrale del sistema sanzionatorio penale, volto a incentivare il ravvedimento del condannato attraverso la possibilità di non dare esecuzione alla pena, subordinatamente al rispetto di una condotta irreprensibile per un periodo prefissato.

L’istituto è tuttavia limitato da requisiti soggettivi e oggettivi, tra cui, in particolare, l’assenza di recidiva reiterata e la mancata concessione di due precedenti sospensioni. La questione si complica quando il precedente sia stato definito con decreto penale di condanna, poi estintosi per decorso del termine quinquennale ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p., il quale prevede l’estinzione del reato e “di ogni effetto penale”, specificando che tale condanna “non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.

Il caso sottoposto alla Corte Con la sentenza n. 15100 del 16 aprile 2025, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha esaminato il caso di un imputato condannato per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. e lesioni aggravate ai danni della moglie e delle figlie, al quale la Corte d’appello aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il diniego si fondava su una precedente condanna, inflitta con decreto penale di condanna nel 1999, poi estintasi nel 2025 ai sensi dell’art. 460, co. 5, c.p.p. La Corte territoriale aveva ritenuto che, nonostante l’estinzione, la somma della pena già sospesa con quella inflitta in via attuale superasse il limite legale dei due anni e fosse pertanto ostativa alla concessione di un ulteriore beneficio.

La decisione della Corte di cassazione La Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio e rinviando ad altra sezione della Corte d’appello per nuovo giudizio sul punto.

Secondo la Suprema Corte, la Corte d’appello ha errato nel considerare come ostativa la precedente condanna già dichiarata estinta. Il Collegio ha ribadito che, ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p., l’estinzione del reato pronunciato con decreto penale comporta la cessazione di ogni effetto penale, inclusa l’impossibilità di porre tale condanna a fondamento del diniego della sospensione condizionale in un giudizio successivo.

Il principio è stato ribadito richiamando precedenti conformi (Sez. 5, n. 11709/2020; Sez. 4, n. 5030/2014), secondo cui non si computano ai fini del limite massimo di pena cumulata le condanne precedenti estinte ex art. 460, comma 5, c.p.p.

Rilevanza nomofilattica della sentenza n. 15100/2025 Il valore nomofilattico della pronuncia risiede nella chiarificazione del rapporto tra le preclusioni oggettive previste dagli artt. 163 e 164 c.p. e la clausola derogatoria contenuta nell’art. 460, co. 5, c.p.p. La Corte precisa che l’estinzione ex lege comporta la neutralizzazione giuridica del precedente penale, il quale non può più essere computato tra gli elementi ostativi alla concessione di una nuova sospensione condizionale.

Tuttavia, la Corte non ha escluso che, in sede di rinnovato giudizio, il giudice del rinvio possa comunque valutare l’idoneità dell’imputato a beneficiare del trattamento di favore sulla base di una valutazione prognostica ai sensi dell’art. 164 c.p. Tale discrezionalità deve, però, essere esercitata tenendo conto della cessazione degli effetti penali del precedente e quindi non può fondarsi esclusivamente su di esso.

Considerazioni conclusive La sentenza n. 15100/2025 della Sesta Sezione penale rappresenta un importante punto fermo nella delicata dialettica tra legalità formale e discrezionalità giudiziale. L’estinzione del reato dichiarata ai sensi dell’art. 460, co. 5, c.p.p. non comporta soltanto l’inapplicabilità automatica degli effetti preclusivi, ma impone anche al giudice del merito un rigoroso rispetto del principio di legalità sostanziale nell’applicazione di istituti a contenuto premiale. La neutralizzazione del precedente estinto non implica un obbligo alla concessione del beneficio, ma vieta che esso sia negato sulla base di automatismi incompatibili con l’art. 27, comma 3, Cost.

In tal senso, la pronuncia in commento si allinea a un filone giurisprudenziale consolidato che coniuga la funzione rieducativa della pena con la tutela della legalità delle decisioni giurisdizionali, in coerenza con il più ampio principio del favor libertatis e della personalizzazione della risposta sanzionatoria.

Nota a sentenza a cura dell’Avv. Davide Tutino, penalista

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