Cassazione: contratto truffaldino, i limiti dell’inadempimento tollerato
In questo breve articolo verrà esaminato il principio di diritto affermato dalla
Corte di Cassazione penale, Sezione II, Sentenza n. 12427 del 31 marzo 2025,
in tema di truffa contrattuale, con particolare attenzione alla distinzione tra
inadempimento civilistico e condotta penalmente rilevante per dolo originario.
MASSIMA
REATI CONTRO IL PATRIMONIO – TRUFFA CONTRATTUALE – ELEMENTO SOGGETTIVO
Dolo iniziale e differenziazione dall’inadempimento civile
Il dolo che caratterizza la cosiddetta truffa contrattuale si manifesta nella volontà, sin dal momento della stipulazione o avvio del rapporto commerciale, di non adempiere all’obbligazione. L’eventuale corresponsione di alcuni pagamenti iniziali, se finalizzata esclusivamente a conquistare la fiducia della vittima, rientra nel quadro unitario dell’artificio e del raggiro. Una mera inadempienza civilistica è invece configurabile soltanto ove manchi la preordinazione fraudolenta, non emergano false identità o altri mezzi simulatori diretti a ingannare la controparte.
di Davide Tutino – Avvocato penalista, Catania
Riferimenti normativi:
Cod. pen. art. 640; art. 61, n. 7 (aggravanti).
Vedi anche: Sez. 2, n. 5801 del 18/11/2013 (dep. 2014), Rv. 258203;
Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Rv. 277708.
Nel solco della più consolidata giurisprudenza, la Cassazione penale torna a pronunciarsi sulla delicata linea di confine tra truffa contrattuale e semplice inadempimento civilistico, con la sentenza n. 12427 del 31/03/2025, ribadendo il seguente principio:
Il mero inadempimento non è di per sé sufficiente a integrare il reato di truffa.
L’elemento qualificante, come sottolinea la Suprema Corte, è rappresentato dal dolo iniziale, cioè l’intenzione fraudolenta dell’agente sin dalla stipula del contratto, ben distinta dalla sopravvenuta incapacità di adempiere.
La sentenza in esame, relativa a una fornitura di carni regolarmente avviata ma poi sfociata in mancati pagamenti e nell’uso di generalità fittizie, evidenzia come il pagamento iniziale, apparentemente corretto, fosse solo un mezzo per accreditarsi agli occhi della vittima e proseguire nella condotta ingannatoria.
In questo contesto, la simulazione dell’identità, l’uso di titoli di credito irregolari
e la preordinazione del danno sono elementi valorizzati dalla Corte per confermare la
configurabilità del reato ex art. 640 c.p., aggravato ex art. 61 n. 7.
Non basta dunque un inadempimento, seppur grave e reiterato: occorre dimostrare un preciso disegno fraudolento, che vizi la volontà negoziale della controparte sin dall’origine.
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