Bancarotta documentale: la V Sezione della Suprema Corte di Cassazione (n. 18867/2025) chiarisce il requisito finalistico e rinvia al merito

Bancarotta documentale: la V Sezione della Suprema Corte di Cassazione (n. 18867/2025) chiarisce il requisito finalistico e rinvia al merito

Questo breve articolo, analizza una parte della pronuncia della Corte di cassazione, Sezione V penale, 14 aprile 2025 (dep. 20 maggio 2025), n. 18867, che annulla con rinvio la decisione della Corte d’appello di Brescia. Viene approfondito l’inquadramento dogmatico dell’omessa tenuta delle scritture contabili e il discrimine fra bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, co. 1, n. 2, l.fall. e bancarotta semplice documentale ex art. 217, co. 2, l.fall., evidenziando la centralità del dolo specifico di nocumento ai creditori.

MASSIMA: 
L’omessa tenuta della contabilità integra la bancarotta fraudolenta documentale soltanto quando sia sorretta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; in mancanza di tale finalità, la medesima condotta rileva, se del caso, quale bancarotta semplice documentale ex art. 217, co. 2, l.fall.  (Cass. pen., Sez. V, sent. 14 aprile 2025 (dep. 20 maggio 2025), n. 18867; annullamento con rinvio).

Il provvedimento si colloca nel solco della giurisprudenza che distingue la tenuta irregolare – ipotesi a dolo generico presupponente la presenza di scritture – dall’omessa tenuta integrale, fattispecie autonoma che richiede la specifica finalità di nocumento. La Corte censura la decisione di merito per aver sovrapposto il dolo specifico dell’art. 216 l.fall. alla mera consapevolezza dell’impossibilità di ricostruzione contabile, richiamando i precedenti Morace, Di Cosimo, Ziliani e De Santis. Il rinvio impone una nuova istruttoria sull’elemento finalistico e, in difetto, la riqualificazione ex art. 217 con coerente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Viene così riaffermato l’obbligo di coerenza fra imputazione, profilo soggettivo e motivazione, nonché la necessità di comprovare l’impiego dell’omessa contabilità come strumento di lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, escludendo automatismi che equiparino la mancanza di libri alla fraudolenza.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista.

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