Bancarotta documentale: applicabile la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

Bancarotta documentale: applicabile la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

Abstract. Il contributo analizza la sentenza del Tribunale di Cassino 2 maggio 2025, n. 241, che riconosce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in un caso di bancarotta semplice documentale ascritta al liquidatore di una società fallita. L’attenzione è rivolta alla verifica dei presupposti di offensività minima, alle modalità della condotta omissiva e ai parametri di cui all’art. 133 c.p., trattando l’interazione fra disciplina fallimentare e diritto penale sostanziale.

Massima.
La causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. è riconoscibile nella bancarotta semplice documentale quando, valutati congiuntamente modalità della condotta, esiguità dell’offesa e non abitualità del comportamento, il fatto risulti di minima offensività in concreto (Trib. Cassino, Sentenza n. 241/2025).

La pronuncia in esame qualifica l’omessa tenuta delle scritture contabili nel triennio anteriore al fallimento come bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2, r.d. 267/1942, estesa al liquidatore ai sensi dell’art. 224 l. fall.; il giudice, riscontrata la negligenza dell’imputato e l’assenza di registrazioni essenziali (libro giornale, libro inventari, bilanci successivi al 2011), applica la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. valorizzando la pena edittale mite, l’irrilevanza di operazioni fraudolente, l’esiguità dell’offesa e la mancanza di danno concreto ai creditori, richiamando l’indirizzo di legittimità che richiede una valutazione complessiva ai sensi dell’art. 133 c.p.; la decisione evidenzia che la deroga alla punibilità non è preclusa dalla natura fallimentare del reato, in quanto lo stato passivo non costituisce parametro esclusivo per stimare l’offesa, la quale va invece desunta dall’impossibilità di ricostruire la contabilità e dall’eventuale compressione dell’attivo, e ribadisce che l’incertezza sulla concreta quantificazione del danno non impedisce l’operatività dell’art. 131-bis, purché il giudice motivi sull’assenza di concreta pericolosità sociale, sulla colpa lieve e sulla non abitualità della condotta omissiva.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

 

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