Bancarotta documentale: applicabile il 131-bis c.p. per condotta priva di professionalità criminale

Bancarotta documentale: applicabile il 131-bis c.p. per condotta priva di professionalità criminale

Abstract. Il Tribunale di Catania, sez. IV, con la sentenza 23 novembre 2023, n. 8072, ha ritenuto configurato il reato di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2, R.D. 267/1942, ma su richiesta del difensore dell’imputato, Avvocato Giuseppe Micieli del Foro di Catania, ha escluso la punibilità alla luce dell’art. 131-bis c.p., valorizzando la mancanza di professionalità criminale nelle modalità esecutive della condotta.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

ART. 131-bis c.p. – MODALITÀ DELLA CONDOTTA – Assenza di professionalità criminale.
Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assume rilievo decisivo che la condotta non riveli alcuna professionalità criminale.

Trib. Catania, Sez. IV, Sent. 23 novembre 2023, n. 8072

La decisione analizza la relazione tra il reato di bancarotta semplice documentale e la clausola di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.; il Tribunale di Catania qualifica l’omessa tenuta delle scritture come condotta di per sé offensiva del bene tutelato, ma rileva che le modalità esecutive non presentano caratteri di sistematicità o capacità organizzativa tali da indicare professionalità criminale, categorizzata dalla giurisprudenza di legittimità come indice di maggiore disvalore; la mancata organizzazione contabile è descritta come comportamento episodico, privo di finalità fraudolente complesse, espressione di negligenza più che di consapevole strategia elusiva; il Giudice esclude la sussistenza delle circostanze ostative di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 131-bis c.p., richiamando la cornice edittale e l’assenza di recidive rilevanti; viene richiamata la funzione tipologica dell’art. 131-bis c.p. quale «valvola di deflazione» per fatti di lieve lesività, con particolare riferimento alle violazioni formali di natura contabile nel fallimento, dove l’offesa al bene della trasparenza può risultare ridimensionata in assenza di pregiudizio concreto per i creditori. Il provvedimento, segnala la necessità di un accertamento qualitativo della professionalità criminale, distinguendo la semplice disorganizzazione dall’intenzionale occultamento di scritture; ne deriva un modello interpretativo orientato alla selezione delle ipotesi effettivamente meritevoli di sanzione penale secondo il principio di extrema ratio.

Per scaricare la Sentenza in commento (Trib. Catania, Sez. IV, Sent. 23 novembre 2023, n. 8072), fai click qui.