Avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.: la restituzione degli atti disposta dal giudice dell’udienza preliminare fuori e prima dell’udienza non è abnorme; la declaratoria de plano integra mera illegittimità

Avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.: la restituzione degli atti disposta dal giudice dell’udienza preliminare fuori e prima dell’udienza non è abnorme; la declaratoria de plano integra mera illegittimità

Abstract. La decisione della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. 2, Sent. n. 29567/2025, 19/08/2025) affronta la ricorribilità contro l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare dichiara de plano e prima dell’udienza, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. al difensore d’ufficio.
Massima.
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare, anche de plano e fuori e prima dell’udienza, rilevata la nullità della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica, poiché tale decisione non determina stasi del procedimento ed è espressione di un potere riconosciuto dall’ordinamento; la declaratoria de plano è al più illegittima, non abnorme (fattispecie nella quale il giudice dell’udienza preliminare ha dichiarato de plano la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. al difensore d’ufficio, restituendo gli atti al pubblico ministero; ricorso del pubblico ministero che deduceva abnormità del provvedimento e utilizzo di atto riferito a diverso procedimento; la Corte ha escluso l’abnormità, rilevando la sola illegittimità della declaratoria de plano fuori udienza, e ha dichiarato inammissibile il ricorso Cass. pen., Sez. 2, Sent. n. 29567/2025, 19/08/2025).
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
Sintesi e commento.
La vicenda trae origine dalla declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. al difensore d’ufficio, pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare de plano e fuori udienza, con restituzione degli atti al pubblico ministero. Il pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza, deducendo nullità e abnormità del provvedimento in quanto reso fuori dal contraddittorio, nonché l’errore del giudice nell’avere utilizzato un atto riferito a diverso procedimento non riunito, con conseguente individuazione non corretta del difensore d’ufficio dell’indagato.
Il ricorrente ha sostenuto, in primo luogo, la nullità e l’abnormità dell’ordinanza perché emessa fuori udienza e senza contraddittorio, con indebita regressione del procedimento. Ha sostenuto, inoltre, l’abnormità funzionale, ritenendo che la restituzione degli atti avrebbe imposto la rinnovazione di un atto nullo, anche in ragione della nomina del difensore d’ufficio riferita a diverso procedimento. È stato dedotto che il giudice, se avesse instaurato il contraddittorio, non sarebbe incorso nell’errore di utilizzare un atto redatto per altro procedimento non riunito.
La Corte ha ricostruito i parametri dell’abnormità. È stato chiarito che l’abnormità strutturale si configura quando il provvedimento si ponga al di fuori del sistema processuale, come espressione di potere non attribuito, ovvero quando il potere riconosciuto sia esercitato fuori dai casi consentiti, con «radicale deviazione» dallo scopo del modello legale e con pregiudizio non altrimenti sanabile. È stato delineato, poi, il profilo dell’abnormità funzionale, ravvisabile quando il provvedimento determini una stasi del procedimento o imponga al pubblico ministero il compimento di un atto nullo; non ricorre, invece, quando le conseguenze dell’atto siano superabili mediante attività propulsive legittime.
Alla luce di tali criteri, è stato affermato che l’avere il giudice dichiarato la nullità de plano, fuori e prima dell’udienza preliminare, integra mera illegittimità, ma non abnormità, poiché l’atto rientra nei poteri del giudice e non determina una stasi processuale non rimovibile. È stato altresì precisato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, trattandosi di decisione che non paralizza il procedimento e che non è avulsa dal sistema.
Quanto alla dedotta imposizione di un atto nullo, la Corte ha escluso l’abnormità funzionale, evidenziando che il pubblico ministero non è vincolato all’indicazione del difensore contenuta nell’ordinanza e che può rinnovare l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. secondo le modalità di legge, segnalando l’eventuale erronea individuazione della persona del difensore d’ufficio nell’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare. In tale prospettiva, l’effetto dell’ordinanza è superabile attraverso attività propulsive legittime, con esclusione di ogni stasi irrimovibile.
La decisione conclude che il provvedimento impugnato non è qualificabile come abnorme, né sotto il profilo strutturale né sotto quello funzionale. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto contro di esso.
La sentenza opera una ricognizione ordinata dei confini dell’abnormità in rapporto alla fase dell’udienza preliminare. L’abnormità strutturale è ancorata alla “carenza di potere” in astratto o in concreto, connotata da «radicale deviazione» dallo scopo del modello legale e da pregiudizio non altrimenti rimovibile. L’abnormità funzionale è circoscritta ai casi in cui il provvedimento determini una stasi del procedimento o imponga al pubblico ministero il compimento di un atto nullo. Nel quadro così definito, la restituzione degli atti per la rinnovazione della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, anche quando disposta de plano e fuori udienza, non realizza abnormità, in quanto non produce effetti paralizzanti ed è interna ai poteri del giudice dell’udienza preliminare. La qualificazione della declaratoria de plano come mera illegittimità consente di separare il piano della correttezza del modus procedendi da quello della ricorribilità, preservando il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. La puntualizzazione secondo cui il pubblico ministero non è vincolato alla persona del difensore indicata nell’ordinanza conferma l’assenza di imposizioni di atti nulli e la possibilità di proseguire l’azione mediante rinnovazione conforme alla legge.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
Per scaricare la Sentenza in commento (Cass. pen., Sez. 2, Sent. n. 29567/2025, 19/08/2025) fai click qui.