Atti persecutori (Stalking): Assolti gli imputati perché il fatto non sussiste

Massima Sentenza Tribunale di Lecce n. 275/2022

Per il Tribunale di Lecce (Sentenza n. 275/2022) l’introduzione della regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533 c. p. p., come novellato dall’art. 5 della L. 20 febbraio 2006, n. 46,  impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, una verifica dell’ipotesi di accusa da effettuare in maniera da scongiurare che ci possano essere dubbi dell’ipotesi medesima, interni ovvero esterni alla stessa. Nel caso di specie,  la confusione della deposizione della persona offesa sui tempi delle asserite condotte persecutorie da parte degli imputati nonché sulle rispettive responsabilità, non consente di ritenere superata la soglia del ragionevole dubbio.

 Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista del Foro di Catania

Testo della Sentenza n. 275/2022 Tribunale di Lecce

 Tribunale Lecce, Sez. I, Sent., 01/02/2022, n. 275

Fonte del testo della Sentenza: Banca dati OneLEGALE Wolters Kluwer Italia s.r.l.

consultata in data 1-6-22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
I^ SEZIONE PENALE
Il Giudice dr.ssa M.TORELLI alla pubblica udienza del 01/02/2022 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con motivazione riservata nei confronti di :
1)B.L. nato il (…) a G. ed ivi residente alla (…),liber(…) assente;
2)B.C. nata a G. il (…) ed ivi residente alla (…),liber(…) assente;
difesi entrambi dall’Avv. (…)
P.C: (…)
IMPUTATI
In ordine al seguente reato:

  1. a) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 612 bis c.p. perchè in concorso tra loro, cagionavano, con reiterate di condotte di minaccia e molestia, un perdurante e grave stato di ansia e paura in D.M.G. e, ancora, per aver ingenerato nella stessa un fondato timore per la propria incolumità fisica così costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. In particolare, in più occasioni, ingiuriavano D.M.G. e la minacciavano di gravi conseguenze con le espressioni: “manicomio, li morti toi” “tu devi morire, devi andare via” esorcista”, “continua, continua e lasciala chiamare i Carabinieri tanto non ci fanno niente”, e ancora: “puttana, zoccola, vattene via altrimenti ti uccido”, in una occasione la molestavano lanciandole contro una scala in ferro e tirandole contro alcune pietre e tavole di legno; in un’altra circostanza danneggiavano il recinto di pertinenza dell’abitazione della stessa D.M.G., sita in G., Corso I. 6, rompendo anche un lampadario e staccando l’antenna parabolica e ancora in un’altra occasione danneggiavano le videocamere di sorveglianza dell’appartamento privato della D. e le imbrattavano casa facendo colare acqua sporca dal balcone soprastante, e le buttavano la spazzatura e le feci del cane nel cortile.

In (…) almeno fino all’ottobre 2014
B.L.:

  1. b) del delitto p. e p. dall’art. 635 c.p. perché danneggiava dolosamente le videocamere di sorveglianza, un lampadario e l’antenna parabolica dell’abitazione di D.M.G..

In (…)il 18.07.2013, si 27.11.2013, il 15.02.2014 e nell’ottobre 2014.
IMPUTATO
del delitto p. e p. dall’art. 612 bis c.p. perché cagionava, con reiterate condotte di minaccia e molestia, un perdurante e grave stato di ansia e paura in D.M.G. e, ancora, per aver ingenerato nella stessa un fondato timore per la propria incolumità fisica così costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. In particolare, ingiuriava D.M.G. e la minacciava di gravi conseguenze con le espressioni: “esorcista, puttana, devi andartene da quella casa”, ” te ne vai o no? Puttana che non sei altra”, “devi scoppiare”, “puttana, quando te ne vai? Li morti te sirata, Sai ca se la faci cu mauma. Cornuta!”
In Gallipoli con continuazione con il p.p. 11569/14 r.g n.r. almeno fino al dicembre 2014.
Prescrizione ordinaria al dicembre 2020.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’accusa non ha provato oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità degli imputati per il reato di cui all’art. 612bis c.p.
Queste le dichiarazioni acquisite nell’ambito dell’istruttoria: si ritiene di darne atto compiutamente, al fine di apprezzarne la portata, onde procedere al vaglio di attendibilità e credibilità dei dichiaranti.
Risultanze dibattimentali emerse all’udienza del 23.10.18
La testimone del pm C.E. (della quale sono state acquisite le sit sul consenso delle parti ed effettuate alcune domande a chiarimento), ha dichiarato che la D. si lamentò con lei (portalettere) che le veniva sottratta corrispondenza dalla buca delle lettere, ma tuttavia ella recapitava la posta regolarmente e non aveva mai accertato personalmente se dalla cassetta delle lettere venisse sottratta la posta della p.o.
Tale testimonianza appare ininfluente in ordine ai fatti oggi contestati.
Risultanze dibattimentali emerse all’udienza del 6.10.18
La persona offesa, costituita parte civile, D.M. (deceduta nel corso del presente giudizio), ha riferito quanto segue. In data 4.6.2009, si trasferiva a (…)in casa del compagno (sita in (…)), tale B.A.. Da quel momento cominciavano i problemi. Ella conosceva gli imputati: B.L. era figlio del suo compagno e B.C. la moglie. Entrambi vivevano sopra casa della teste ma non la sopportavano; difatti, il B. le intimava di andare via, incitato dalla moglie. Quest’uitima a volte si presentava a casa della D. dicendole che quella era “casa sua”. Il B., invece, lanciava pezzi di pietra, sputava dal balcone all’interno del cortile della p.o., lanciava sedie; in particolare, una volta, le tagliò i fili dell’antenna parabolica. Accadeva, poi, che l’imputato lanciasse nel cortile le feci dei suoi tre cani. Inoltre, in un’altra occasione, ruppe il proprio balcone con il martello e lo scalpello, al fine di far entrare l’acqua nella cucina della D., tanto da costringerla a costruire altre due stanze più lontane per evitare di incorrere in questi fastidi. Tali condotte, iniziate dal momento in cui la teste si trasferì a Gallipoli, perduravano fino a pochi mesi prima del 6.10.18. Al fine di dimostrare al proprio compagno cosa le faceva il figlio, la teste aveva anche installato delle telecamere, tramite le quali registrava il B. (L.) intento a danneggiarne una di queste e la parabola.
Entrambi gli imputati, ogni volta che la p.o. usciva, le dicevano: “Li morti toi, te ne devi andare”. Ciò nonostante, per il bene del compagno, ella attese del tempo prima di denunciarli. La teste ha visto anche il B. romperle la porta e imbrattarla con Io spray mentre diceva “puttana, vattene”. Quando la incontrava, poi, le faceva il gestaccio, la inseguiva con la macchina, tanto che una volta la fece sbandare.
Su domanda della difesa, la D. ha specificato che i vigli del fuoco hanno constatato che nella sua cucina penetrava acqua, ma non ricorda la data dell’intervento.
Nello stesso stabile vivevano circa 20 famiglie che hanno assistito spesso a tali episodi; tuttavia, nessuno voleva testimoniare perché intimoriti dalle minacce degli imputati.
Risultanze dibattimentali emerse all’udienza del 9.2.2021
Testimoni della difesa.
Il teste T.L., viveva nello stesso stabile degli imputati (sito in Corso I. 6, G.), ove la p.o. si era trasferita circa dieci anni prima per convivere con B.A. (padre di B.L.). Da quel momento, i rapporti tra quest’ultimo e il figlio si incrinarono. Tuttavia, il teste non aveva mai visto le parti litigare, né mai aveva ricevuto minacce dall’imputato, persona gentile al pari di B.C.. La p.o., al contrario, era una “maleducata e bestemmiava con tutti, tutte le mattine”.
La teste C.P. era la vicina di casa delle parti. In particolare, gli imputati vivevano al primo piano, mentre la p.o. accanto a casa sua. Non vedeva gli imputati lanciare oggetti verso la p.c., ma sentiva solo urla e grida reciproche, nonché la B. chiedere al marito di stare zitto. La C., ad ogni modo, aveva buoni rapporti con tutto il vicinato, anche con le parti.
L’imputata B.C., per mezzo di dichiarazioni spontanee, imputava alla p.c. la responsabilità degli stati d’ansia propri e della sua famiglia. La D. le diceva che “doveva legare i figli e picchiarli”, perché le davano fastidio. Sempre davanti ai bambini, poi, minacciava l’imputato e lo chiamava “drogato”. Suo suocero, dal canto suo, provocava il figlio B.L., creandogli anche problemi psicologici. L’imputata, al termine delle sue dichiarazioni spontanee, piange, dicendo che sono “loro” ad aver subito.
Orbene, alla luce di tale istruttoria, si rileva che le dichiarazioni della persona offesa sono alquanto contraddittorie.
In prima battuta preme evidenziare, la confusione della deposizione sui tempi delle asserite condotte persecutorie da parte degli imputati nonché sulle rispettive responsabilità: ella addebita indistintamente gli atti persecutori lamentati ad entrambi, salvo poi ammettere che la B.C. era presente e incitava il marito senza adebitarle condotte specifiche. Ella non ha sputo ben spiegare in cosa consistessero le dinamiche che hanno portato al presente giudizio, soprattutto con riferimento a cosa avessero ripreso le sue telecamere poi asseritamente danneggiate dal B..
Inoltre, la D. risulta smentita da quanto dichiarato dai terzi ed imparziali testi della difesa, vicini di casa sia degli imputati che della D. ed in buoni rapporti con entrambe le due “fazioni”, che hanno dato conto del carattere litigioso della D. e delle grida reciproche senza però aver assistito ad altri episodi raccontati dalla p.c.
Da quanto esposto residuano dubbi sia circa la reale sussistenza delle condotte addebitate agli imputati sia circa il verificarsi degli eventi alternativi tipici del reato di stalking e cioè un perdurante e grave stato di ansia o paura, oppure il fondato timore per l’incolumita propria o di un prossimo congiunto o di persona legata alla p.o. da relazione affettiva; la necessità, per la p.o., di modificare le proprie abitudini di vita.
A fronte di una testimonianza complessivamente traballante della D., di fatto non sono stati acquisiti elementi che consentano di ritenere superata la soglia del ragionevole dubbio di cui all’art. 533 c. p. p., come novellato dall’art. 5 della L. 20 febbraio 2006, n. 46. La più recente giurisprudenza di legittimità, in plurime conformi pronunce, ha affermato il principio secondo il quale la previsione della regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio per giungere ad un giudizio di condanna non costituisce un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice, ma rappresenta la formalizzazione di un principio già acquisito dalla giurisprudenza, secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale della responsabilità dell’imputato (così, tra le altre, Cass. pen. sez. I, 21.4.2006, n. 19757; Cass. pen. sez. I, 11.5.2006, n. 20371; Cass. pen. sez. I 28.6,2006, n. 30402). L’introduzione della regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio impone tuttavia al giudice un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, una verifica dell’ipotesi di accusa da effettuare in maniera da scongiurare che ci possano essere dubbi dell’ipotesi medesima, interni (l’autocontraddittorietà, l’intrinseca incoerenza dell’ipotesi di accusa, ovvero la sua incapacità esplicativa, in quanto essa spiegherebbe solo alcuni, e non tutti i fatti necessari per giungere ad un giudizio di colpevolezza) ovvero esterni alla stessa (l’esistenza di un’ipotesi alternativa, che abbia non il carattere della mera possibilità logica, ma quello della razionalità e plausibilità pratica). Applicando questi principi al caso di specie, non può non rilevarsi che manca la prova certa che i B. abbiano perseguitato la D.. Gli imputati devono dunque essere assolti dal reato di cui all’art. 612bis c.p. loro ascritto a norma del capoverso dell’art. 530 c. p. p. perché è insufficiente la prova che il fatto sussista.
Con riferimento, invece, al reato di cui all’art. 635 c.p., contestato al solo B.L., si osserva che lo stesso non è previsto dalla legge come reato, non essendo contestato che il danneggiamento sia stato compiuto con violenza alla persona o con minaccia.
P.Q.M.
Letto l’art. 530 c.p.p.
Assolve B.L. e B.C. dai reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste con riferimento al reato di cui all’art. 612bis c.p. e perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con riferimento al reato di cui all’art. 635 c.p.
Motivazione riservata.
Conclusione
Così deciso in Lecce, il 1 febbraio 2022.
Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2022.

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