Massima
In tema di Furto di energia elettrica il Tribunale S. Maria Capua Vetere ha chiarito che nel caso in cui manchi un contratto di fornitura, occorre verificare se effettivamente il contatore alimenti l’abitazione dell’imputata, considerato che in assenza di contratto non è possibile effettuare il collegamento tra n. del contatore e n. della fornitura, né è dato sapere se il contatore fosse all’interno o all’esterno dell’abitazione.
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista in Catania
Testo della Sentenza
Sentenza del Tribunale S.Maria Capua V. sez. III del 10/07/2018 n. 4058
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Alessia Stadio alla pubblica udienza del
11.7.18 ha pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di
C.A. nata a Napoli il (omissis), residente in Castelvolturno, alla
via S. (domicilio determinato)
libero – assente
difesa di fiducia all’avv. Cacciapuoti e dott. Amedeo Marrone (come
da nomina depositata all’odierna udienza)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pubblico Ministero: chiede la condanna dell’imputato alla pena di
mesi 10 di reclusione ed euro 500,00 di multa;
Difensore: chiede l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non
sussiste ex art 530 co. 1 c.p.p. in subordine, chiede il
riconoscimento delle attenuanti generiche, la condanna al minimo
della pena e la concessione dei benefici di legge.
IMPUTATO
del reato p. e p. dagli artt. 624,625 co. 2 c.p. perché in
qualità di utilizzatrice della fornitura Enel al fine di trarne un
profitto, si impossessava di energia elettrica quantificata in Kwh
15740 per il periodo dal 01/06/2011 al 04/11/2015, sottraendola alla
rete dell’ENEL come accertato durante un controllo da personale ENEL
Distribuzione – Zona Caserta (Verbale di verifica n. 004212
5/11/2015%, mediante la realizzazione di un allacciamento abusivo e
la manomissione dell’impianto.
Con l’aggravante di essersi valso di un mezzo fraudolento.
Acc. in Castel Volturno il 05/11/2015
Motivi della Decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta C.A. è stata tratto a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere del reato riportato in rubrica. Alla udienza del 7.2.2018, visto l’art 420 quater veniva disposta la notifica dell’avviso all’imputata della data d’udienza. All’odierna udienza, dato atto che la notifica all’imputata era andata a buon fine in quanto ricevuta a mani proprie in data 22.4.18, si disponeva procedersi in assenza della stessa.
Quindi la difesa richiedeva preliminarmente di definire il processo con le modalità del rito abbreviato condizionato all’acquisizione di un certificato di morte del sig. La F.G., ed in subordine, con l’abbreviato secco. Il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ammetteva il rito abbreviato condizionato, e convertito lo stesso in conformità, acquisito il documento suddetto, unitamente la fascicolo del Pm, invitava le parti a concludere come in epigrafe, e, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.
Gli atti utilizzabili ai fini della decisione, ovvero quelli presenti nel fascicolo, sono la denuncia di notizia di reato da parte di Enel Energia s.p.a., ed il verbale di verifica eseguito il 5.11.15 n. 4212/15.
Dalla denuncia viene segnalato quale luogo del fatto la via I. km. 36 del Comune di Castelvolturno, nonché la manomissione del contatore con alterazione della misura. Si legge “prelievo irregolare di energia elettrica dal periodo del 01.06.2011 al 04.11.2015 effettuato attraverso la manomissione del gruppo di misura attuata con le modalità meglio specificate nell’allegato verbale; la data d’inizio è stata determinata sulla base dell’accertamento della diminuzione dei consumi rispetto allo storico. A tale data l’intestatario della fornitura era L.F.G.”. Dal verbale di verifica emerge invece che l’intestatario della fornitura è L.F.G. ma che l’utilizzatrice è C.A., quale moglie dell’intestatario del contratto; inoltre nel corso della verifica risulta accertato: “sottomisurare o non misurare l’energia prelevata”) “alterare o escludere la limitazione di potenza prelevata”; “sottomisurare o non misurare la potenza prelevata”. Le manomissioni riscontrate sono indicate :”da controllo tecnico sul contatore matricola n. (omissis) si è riscontrato (…) che il contatore del controllo presenta la calotta con i tenoni rotti. Da verifica strumentale con contatore campione si è misurato un errore negativo di registrazione dell’energia prelevata pari al -51%. Per ulteriori controlli si è aperto il contatore e si è evidenziato che il circuito amperometrico è schiuntato (n.d.r. parola incomprensibile). La manomissione così descritta consente un prelievo di energia in modo fraudolenta”. L’imputata, in sede del controllo ha dichiarato di non sapere nulla in quanto “mio marito è deceduto e lui si occupava di tutto”.
Tale essendo la base di valutazione disponibile per il giudicante, par d’uopo rilevare che non vi sono elementi fattuali concreti che consentano di attribuire con certezza all’odierna imputata la responsabilità della condotta in contestazione. In primo luogo il verbale di verifica allo stato è generico e contiene riferimenti incomprensibili; ed invero si parla di una “rottura” del contatore, e di un “errore negativo”, elementi questi che non necessariamente richiedono l’intervento doloso dell’imputata. Inoltre agli atti manca un contratto di fornitura che, da come emerge dalla comunicazione (denuncia) dell’Enel Energia spa, sarebbe stata la base di partenza per accertare la diminuzione di consumo. Ancora, dalla verifica pare non sia stato fatto il controllo necessario per verificare se effettivamente il contatore indicato alimentasse l’abitazione della C.A., considerato che in assenza di contratto non è possibile effettuare il collegamento tra n. del contatore e n. della fornitura, né è dato sapere se il contatore fosse all’interno o all’esterno dell’abitazione. Ancora, non vi è prova che nell’abitazione suddetta vivesse la sola C.A., e che dunque fosse l’esclusiva fruitrice della elettricità, elemento questo dirimente per l’attribuibilità soggettiva del fatto all’odierna imputata. Sul punto la stessa, al momento dell’accertamento, ha dichiarato che era il marito ad occuparsi “di tutto” e che lo stesso era deceduto, circostanza questa confermata dal certificato di morte in atti di L.F.G., coniuge della C.A.; ne consegue che la versione alterativa fornita dall’imputata unitamente all’insufficiente compendio probatorio in atti, inducono questo giudice a ritenere non provato al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità di C.A. in ordine al delitto in contestazione.
Gli elementi di valutazione che precedono postulano quindi ad avviso di questo giudicante la pronunzia di una sentenza assolutoria nei confronti dell’imputato con la formula “per non aver commesso il fatto” in quanto ex art 530 co. 2 c.p.p. la prova è insufficiente.
P.Q.M.
P.Q.M.
letti gli art. 438 e, ss. e 530 c.p.p.
assolve l’imputata dal reato lei ascritta per non aver commesso il fatto.
Così deciso in Caserta il 11.7.2018
Fonte del testo della Sentenza: www.iusexplorer.it – Sito consultato il 13.10.2018
Il reato di Furto
Il Furto semplice (articolo 624 del Codice Penale)
Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c. nav. 1148].
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.
Il Furto Aggravato (articolo 625 del Codice Penale)
La pena per il fatto previsto dall’art. 624 è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 927 euro a 1.500 euro :
[1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione] ;
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento ;
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza , [ovvero strappando la cosa di mano, o di dosso alla persona];
5) se il fatto è commesso da tre o più persone[112 n. 1], ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o d’incaricato di un pubblico servizio [358];
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande [c. nav. 1148];
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro[c.c. 1798, 2905, 2793; c.p.c. 670-673; c. nav. 682; c.p. 189-190; c.p.p. 354, 253, 317, 320] o a pignoramento [c.p.c. 491], o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza [635 n. 3];
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da duecentosei euro a millecinquecentoquarantanove euro.

















































































