In relazione al reato ex art. 416-bis (Associazione di stampo mafioso) la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali possa logicamente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio.
Tali indicatori fattuali possono essere considerati gravi e precisi solo a determinate condizioni.
Lo sono ad esempio:
a) i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”,
b) l’affiliazione rituale,
c) l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”,
d) la commissione di delitti-scopo
Testo della sentenza:
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-04-2017) 04-05-2017, n. 21359
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.G., nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20 settembre 2016 pronunciata dal Tribunale di Lecce;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Casella Giuseppina, che ha concluso per il rigetto;
dato atto dell’assenza del difensore.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Lecce, in funzione di tribunale del riesame e decidendo in sede di rinvio disposto con sentenza del 12 luglio 2016 pronunciata dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di V.G. avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 5 febbraio 2016, con la quale è stata applicata al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione a una associazione a delinquere di tipo mafioso denominata “Sacra Corona Unita” operante nei territori di Brindisi e provincia (art. 416-bis c.p., commi 1, 4 e 5), fatto commesso sino al data della richiesta di applicazione della misura del Pubblico ministero.
La citata sentenza di legittimità aveva disposto l’annullamento con rinvio della precedente ordinanza del Tribunale di Lecce in data 11 marzo 2016, accogliendo il primo motivo di ricorso concernente la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., essendo stato l’indagato in precedenza prosciolto con sentenza irrevocabile da analoga imputazione.
In ragione natura assorbente del rilevato vizio, la Corte di legittimità non aveva proceduto all’esame del secondo motivo di ricorso concernente il quadro indiziario.
1.1. Il Tribunale del riesame, decidendo in sede di rinvio, ha precisato che la precedente contestazione si arrestava all’ottobre dell’anno 2000, mentre la contestazione cautelare in atto riguardava fatti commessi “sino alla data della presente richiesta” (NdR: del Pubblico ministero) e, dunque, in permanenza tanto da abbracciare un periodo successivo a quello coperto dal precedente giudicato.
Anche dal punto di vista territoriale, secondo il Tribunale, le due contestazioni risulterebbero diverse, poichè la prima aveva per oggetto le province di Brindisi e Lecce, mentre l’attuale ha per oggetto la sola provincia di Brindisi.
Sostanziali differenze, poi, venivano individuate per quello che riguarda i componenti dei due sodalizi criminali, tanto che l’indagato V.G. sarebbe l’unico a comparire in entrambi i gruppi criminali, essendo del tutto diversi i restanti associati.
2. Ricorre V.G., a mezzo del difensore avv. Claudio Ruggiero, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, formulando tre motivi di ricorso.
2.1. Osserva, con il primo motivo, che l’ordinanza è affetta da violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen., poichè il Tribunale avrebbe dato fallace risposta alle censure di legittimità, risultando coinvolti nei due sodalizi criminali (oltre all’indagato V.G.) anche P.T. e V.D., oltre ai numerosi collaboratori di giustizia, stigmatizzando altresì che i reati fine delle indicate associazioni coincidono, come pure la collocazione spaziale degli stessi tanto che la nuova associazione risulterebbe operare in un territorio più ristretto rispetto alla precedente.
2.2. Osserva, con il secondo motivo, che l’ordinanza è affetta da vizio di motivazione per quello che riguarda la gravità indiziaria, profilo non esaminato in occasione del precedente giudizio di legittimità.
In particolare, la difesa evidenzia la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che in larga parte riferiscono di fatti remoti, senza comunque indicare circostanze di tempo, di luogo e modalità concrete con cui risulterebbe essere stata posta in essere la condotta associativa.
La difesa evidenzia, inoltre, il vizio motivazionale concernente la mancata verifica di credibilità dei collaboratori di giustizia e sottolinea l’irrilevanza delle intercettazioni telefoniche.
2.3. Osserva, con il terzo motivo, che l’ordinanza è affetta da vizio di motivazione per quello che riguarda le esigenze cautelari.
Motivi della decisione
1. Osserva il Collegio, innanzitutto, che è errata la preliminare asserzione del Tribunale di Lecce secondo la quale non dovevano essere esaminati i motivi attinenti la gravità indiziaria poichè il secondo motivo di ricorso era stato dichiarato assorbito con la decisione di annullamento con rinvio.
In proposito, è il caso di evidenziare, che la Corte di legittimità non ha proceduto all’esame del motivo attinente la gravità indiziaria in quanto ha ritenuto logicamente assorbente perchè preliminare il vizio motivazionale concernente la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen..
2. Con riguardo al precedente annullamento, il Collegio ritiene che la motivazione dell’ordinanza impugnata non consenta di superare le originarie perplessità, essendo stato posto in evidenza unicamente il (parziale) diverso contesto temporale in cui ha operato l’indagato all’interno delle due associazioni e una (parziale) differenza soggettiva dei partecipi.
La motivazione del provvedimento non ha dato, in effetti, risposta alle ragioni del disposto annullamento, tanto che tale vizio deve essere nuovamente dichiarato da questa Corte di legittimità; come si dirà, però, non è necessario disporre il rinvio.
3. Il ricorso appare fondato anche con riguardo alla gravità indiziaria.
Sia l’ordinanza cautelare, che l’ordinanza di riesame dell’11 marzo 2016 e anche l’ordinanza impugnata – che non reca alcun elemento di valutazione in proposito – appaiono viziate dal punto di vista motivazionale poichè manca sia l’esame della credibilità dei collaboratori di giustizia, sulle dichiarazioni dei quali si fonda l’accusa mossa al ricorrente, sia una logica e coerente spiegazione delle numerose divergenze nel contenuto dichiarativo dei collaboratori di giustizia per quello che riguarda la affiliazione di V. all’uno o all’altro gruppo criminale (in alcuni casi risulta affiliato a L.G., in altri a A.F., in altri ancora a P.T., in altri a V.D.), nonchè una puntuale analisi della adeguatezza e specificità delle dichiarazioni accusatorie le quali riferiscono della generica affiliazione mafiosa di V., senza peraltro precisare in cosa essa consista e quale sia il ruolo ricoperto.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che “sul piano probatorio, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purchè si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi “facta concludentia”, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione” (Sez. 1, Sentenza n. 1470 del 11/12/2007 dep. 2008, P.G. in proc. Addante e altri, Rv. 238839).
Nel caso in esame, tuttavia, al di là della generica riferita affiliazione, non sono stati indicati altri indicatori fattuali che supportino la conclusione concernente la ritenuta partecipazione di V. all’associazione.
L’ordinanza impugnata non si confronta neppure con le conseguenze derivanti, in punto di gravità indiziaria, dalla disposta assoluzione per i precedenti fatti associativi che, come si è visto, non sono affatto estranei a quelli oggetto del presente procedimento, essendo stata riscontrata un’ampia sovrapposizione temporale, una parziale identità dei soggetti coinvolti e una sostanziale identità dell’ambito spaziale di riferimento.
L’ordinanza deve essere, quindi, annullata senza rinvio non essendo emersi, fin dall’ordinanza genetica, sufficienti elementi di reità e non avendo proceduto il Tribunale di Lecce a valorizzare ulteriori e diversi elementi indiziari, anche tenuto conto dell’esistenza di una pronuncia di assoluzione per precedenti condotte associative di analoga tipologia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la scarcerazione di V.G., se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen..
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2017

















































































