Art. 640 c.p.: truffa solo se l’inganno produce l’errore della persona offesa; la semplice attitudine a ingannare non integra il reato

TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA (Trib. Ascoli Piceno, Sent. n. 91, 05/05/2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
(Artt. 544 e segg. c.p.p.)
Innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Domizia Proietti alla pubblica udienza del 02/05/2025 è stata pronunciata e pubblicata mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di
— [OMISSIS IMPUTATA/O] —
Assente –
Imputato del
reato p. e p. dagli artt. 494, 640 c.p. perché, con artifizi e raggiri, consistiti nel pubblicare sul sito Marketplace di Facebook, sotto il falso nome di “F.B.”, un annuncio di vendita di una Playstation 4, per un prezzo di Euro 130,00, inducendo in errore G.A., la quale, confidando sulla serietà dell’offerta, avendo anche ricevuto a mezzo l’applicazione “Messenger”, la foto del presunto modulo di spedizione del suddetto bene, poi rivelatosi falso, corrispondeva il prezzo pattuito mediante bonifico postagiro in favore dell’IBAN collegato alla carta Postepay Evolution n. (…), si procurava un ingiusto profitto con pari danno della persona offesa, atteso che, dopo la ricezione del denaro, non provvedeva a consegnare il bene di cui sopra rendendosi, irreperibile.
In Castel di Lama, il 25.11.2021.
Con l’intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Franca Di Giacinto e l’Avv. …. in sostituzione dell’Avv. A… per B.M.
-d’Ufficio-
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta depositato in data 20 dicembre 2022 e ritualmente notificato, B.M. è stata citata a giudizio di fronte a questo Tribunale per rispondere dei reati descritti nell’imputazione.
Alla prima udienza del 7 giugno 2023 il giudice, dott.ssa Domizia Proietti, dichiarata l’assenza dell’imputato, ha disposto il rinnovo della citazione del decreto di citazione a giudizio nei confronti della persona offesa mediante il deposito della stessa presso la cancelleria dell’intestato Tribunale.
All’udienza del 8 gennaio 2024, il giudice, dichiarato aperto il dibattimento, ha ammesso le prove richieste dalle parti e ha disposto rinvio all’udienza del 10 giugno 2024, nella quale si è proceduto all’audizione testimoniale della persona offesa, G.A..
Alla successiva udienza del 4 dicembre 2024, il giudice, ha disposto l’acquisizione della documentazione prodotta dal PM e si è proceduto all’audizione del teste L.C..
All’udienza del 5 febbraio 2025, il giudice ha dichiarato la chiusura del dibattimento e le parti, argomentando le proprie richieste, hanno concluso nei termini sopra riportati.
Il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo letto in udienza, riservando in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Motivi della decisione
Gli esiti dell’istruttoria dibattimentale consentono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell’imputata per il reato a lei ascritto.
Esaminata all’udienza del 10 giugno 2024, la persona offesa, G.A., ha riferito che, nel novembre 2021, avendo notato un’offerta di vendita nel sito Marketplace di Facebook di una Play Station 4, contattava attraverso il social network “MESSENGER” l’utente venditrice, B.F., per ottenere ulteriori informazioni sull’acquisto.
La teste ha dichiarato che, al fine di fugare ogni dubbio in merito alla serietà dell’offerta, la venditrice le inoltrava un video raffigurante il bene oggetto di acquisto, specificando altresì che lo stesso, fino ad allora, era stato utilizzato da sua figlia, B.M. e che, per procedere all’acquisto della consolle, la stessa avrebbe dovuto procedere al versamento della somma di 130 euro su una carta Postepay Evolution, intestata a sua figlia.
La teste ha, poi, riferito che, prima di procedere al pagamento del prezzo indicato, la venditrice le inviava copia del documento postale di spedizione del bene.
Ha, infine, spiegato che, dopo alcuni giorni dal pagamento della somma, non riuscendo ad avere alcuna notizia attraverso il tracciamento della spedizione, ma, soprattutto, non ottenendo più alcuna risposta dalla venditrice, nonostante le molteplici richieste, la stessa decideva di recarsi presso l’ufficio postale.
Qui, mostrata copia del documento di spedizione al personale addetto, le veniva fatto notare che lo stesso era falso, in quanto mancante dell’effigie attestante la consegna all’ufficio postale.
Il teste M.llo C.L., esaminato all’udienza del 4 dicembre 2024, ha riferito in merito agli accertamenti svolti in relazione ai fatti di reato denunciati da G.A. in data 7 dicembre 2021. Dopo aver proceduto all’acquisizione della richiesta di attivazione della carta Postepay Evolution ove veniva effettuato il pagamento da parte della persona offesa, ha riferito il teste, grazie alla collaborazione dei Carabinieri di Avellino, si poteva accertare che l’intestataria della stessa Postepay, B.M., non risultava aver sporto alcuna denuncia di smarrimento della propria carta d’identità, la quale risultava allegata in copia alla citata richiesta di attivazione.
Così ricostruiti i fatti, sulla scorta del presente quadro probatorio, possono ritenersi integrati gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di cui all’imputazione.
Nel capo a) all’imputata si contesta il reato di truffa poiché, avendo – mediante artifici e raggiri – pubblicato sul sito Marketplace, un annuncio di vendita, a nome di “F.B.” di una Play Station 4, per un prezzo di 130 euro, induceva in errore G.A. circa la serietà dell’offerta, inviando alla stessa un falso modulo di spedizione dell’oggetto di compravendita, così convincendo la vittima al versamento della somma di 130 euro a titolo di corrispettivo per l’acquisto del bene.
L’art. 640, comma 1, c.p. recita: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032”.
La norma in oggetto è posta a tutela del patrimonio e della libera formazione del consenso in capo al soggetto passivo; più nello specifico, la punibilità non deriva solamente dalla lesione alla sfera patrimoniale del singolo, già tutelato dalla disciplina in materia di contratti, bensì dall’interesse pubblicistico a che non sia leso il dovere di lealtà e correttezza e la libertà di scelta dei contraenti.
Tuttavia, non bastando la mera violazione di tale dovere, ai fini della consumazione del reato è richiesta anche una effettiva lesione del patrimonio altrui mediante il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell’agens.
Si tratta, all’evidenza, di un reato a forma vincolata e a duplice evento: il deceptor, usando artifici – intesi come mezzo con il quale si fa apparire come vera una situazione che in realtà non è tale – o raggiri – intesi genericamente come macchinazioni – induce in errore un soggetto terzo, il quale, in conseguenza di tale falsata percezione della realtà, compie un atto di disposizione patrimoniale (“evento intermedio”) da cui, in ultimo, deriva un profitto in capo all’autore della condotta truffaldina e un altrui danno.
Riguardo al soggetto passivo del reato di truffa, nella giurisprudenza prevalente si è affermato il principio secondo cui può non sussistere una necessaria identità fra il soggetto indotto in errore e la persona offesa (titolare del bene patrimoniale leso), ben potendo la condotta criminosa essere rivolta anche ad un soggetto diverso dal titolare del bene, sempre che vi sia un rapporto eziologico tra l’induzione materiale in errore e l’ingiusto profitto mediante altrui danno.
Per la realizzazione della fattispecie di truffa, la condotta del reo dovrà indurre in errore lo stesso, non bastando che sia astrattamente idonea a farlo. L’errore del soggetto passivo, dunque, dovrà essere la diretta conseguenza degli artifizi e dei raggiri.
Il momento consumativo del delitto di truffa si verifica con l’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto dipendente dagli artifizi o raggiri; il reato si perfezionerà, pertanto, nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito il danno altrui, ovvero la deminutio patrimonii del soggetto passivo.
Nel caso in esame, quanto al requisito oggettivo, deve assumersi dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, la condotta truffaldina posta in essere dall’imputata ai danni della persona offesa.
L’imputata, attraverso l’invio alla persona offesa di un falso documento di spedizione del bene oggetto di acquisto, induceva in errore la Gentili, circa la serietà della compravendita, inducendola, conseguentemente a corrispondere il prezzo richiesto.
A riprova di ciò, la giurisprudenza – ormai consolidatasi sul punto – sostiene che l’evento nel reato di truffa possa suddividersi in due precisi momenti: il primo, in via immediata, è l’alterazione della sfera psicologica del soggetto passivo, interdipendente dalla condotta criminosa, per la quale la vittima si rappresenta qualcosa con una deviazione dal vero. Il secondo, in via mediata, è l’atto di volontà del soggetto passivo, dipendente da motivi viziati, che si manifesta attraverso il consenso in forza del quale il colpevole consegue l’illecito profitto con altrui danno.
Nel delitto di truffa, peraltro, una volta accertato il nesso di causalità tra l’artificio e il raggiro e l’altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l’idoneità in astratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, né vale ad escludere il delitto l’eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa (Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 55180 del 10 dicembre 2018).
Tale ricostruzione – che consente di ritenere integrato l’elemento oggettivo del reato di cui al capo a) – emerge dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa circa la dinamica dei fatti che risultano pienamente attendibili, sia perché intrinsecamente coerenti, che per la presenza di riscontri estrinseci a sostegno.
Come è noto, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex multis, già S.U., n. 41461 del 19 luglio 2012, Sez. 2, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015 Ud. Rv. 265104-01; Sez. 5, Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Ud. Rv. 279070 – 01; da ultimo cfr. Sez. 4, Sentenza n. 410 del 09/11/2021 Ud. Rv. 282558 – 01).
Il vaglio positivo dell’attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva.
Nel caso di specie, le dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa circa la dinamica dei fatti risultano essere pienamente credibili sia intrinsecamente che estrinsecamente – ancor più se si considera che la B. neppure si è costituita parte civile nel presente procedimento penale. In particolare, la medesima non solo si è limitata a raccontare i fatti senza contraddizioni ma, soprattutto, la narrazione dei fatti da lei proposta trova piena conferma nella testimonianza del Luogotenente C.L., nonché nella inequivoca documentazione prodotta dal P.M.. Si fa riferimento alla riproduzione fotostatica degli screenshots della corrispondenza tenuta sull’applicazione MESSENGER, mediante la quale, l’imputata, oltre a rassicurare la persona offesa circa la genuinità delle proprie intenzioni, inviava alla stessa la falsa copia del documento di spedizione del bene oggetto di acquisto, nonché le coordinate della Postepay intestata alla stessa ove effettuare il pagamento del prezzo.
Si aggiunga che B.M., informata del processo, ha scelto di rimanere assente, rinunciando quindi a fornire qualsivoglia spiegazione alternativa alla vicenda.
Sotto il profilo soggettivo, invece, il dolo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di indurre taluno in errore con artifici o raggiri e, in tal modo, di determinarlo a compiere un atto di disposizione patrimoniale, con altrui danno e profitto ingiusto per il truffatore.
Sul piano probatorio, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta – nel caso di specie – sulla base della deposizione testimoniale della vittima, dalla quale può agevolmente ravvisarsi come B.M. avesse opportunamente architettato il disegno criminoso finalizzato a procurarsi l’ingiusto profitto.
Dall’esame della persona offesa è infatti emerso come l’imputata, esibendo un documento di spedizione falso del bene oggetto di acquisto, induceva la persona offesa a corrispondere il prezzo pattuito.
Non è pertanto sostenibile che la B. non abbia agito con la richiesta coscienza e volontà.
In tema di truffa, la prova dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può, infatti, desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l’inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 30726 del 9 settembre 2020).
Infine, nessun dubbio circa la riferibilità soggettiva della condotta all’odierna imputata, posto che dagli accertamenti degli investigatori poteva acclararsi come l’intestataria della carta Postepay Evolution ove veniva accreditata la somma dalla persona offesa, fosse B.M. e che la stessa non risulta mai aver denunciato lo smarrimento della propria carta di identità, allegata in copia alla richiesta di apertura della citata Postepay Evolution.
Nel capo b) dell’imputazione, invece, si contesta a B.M. di aver commesso il reato di sostituzione di persona poiché, attraverso la predetta condotta truffaldina ed – in particolare – pubblicando sul sito Marketplace l’annuncio di vendita utilizzando il nome di F.B., attribuiva a sé un falso nome.
In giurisprudenza è oramai pacifico che il reato di sostituzione di persona possa concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio (cfr. Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 26589 del 11 settembre 2020).
L’art. 494 c.p. recita: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.
Tradizionalmente si considera che il legislatore abbia in tal modo voluto tutelare la fede pubblica contro quei comportamenti che alterano gli elementi identificativi di una persona o le sue qualità personali.
La norma in esame configura un’ipotesi di reato plurioffensivo, dato che oggetto di tutela non è solamente la pubblica fede, bensì – come affermato da parte della dottrina e della giurisprudenza – anche l’interesse del privato nella cui sfera giuridica l’atto sia destinato ad incidere concretamente.
La condotta tipica consiste nell’indurre taluno in errore assumendo un atteggiamento atto a far apparire sé stesso come un’altra persona, sostituendosi illegittimamente alla stessa, oppure attribuendosi un falso nome o un falso stato, ovvero ancora una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
È opportuno specificare che per “attribuzione a sé o ad altri di un falso stato” va intesa la condizione della persona all’interno della società civile, politica, amministrativa, mentre con “attribuzione di una qualità cui la legge conferisce effetti giuridici” il legislatore ha inteso dare rilievo a qualità giuridicamente rilevanti in astratto, nonché aventi attuale e specifica efficacia giuridica nell’ambito del rapporto ingannatorio preso in considerazione.
L’elemento dell’induzione in errore attraverso le modalità suindicate sottende un reato a forma vincolata commissiva, dunque non eseguibile mediante omissione. Ciò proprio per via della formulazione della norma, dato che solitamente le fattispecie aventi come elemento costitutivo l’inganno sono integrabili anche mediante mero silenzio e reticenza antidoverosa: per di più, il vantaggio o il danno non devono avere necessariamente carattere economico, né illecito.
L’integrazione dei presupposti, oggettivi e soggettivi, della contestata fattispecie di cui all’art. 494 c.p. risulta pienamente dimostrata dalle dichiarazioni della stessa persona offesa nonché dalla documentazione acquisita agli atti del processo, dalla quale si evince come le generalità utilizzate dall’imputata sul social network MESSANGER fossero false. Ci si riferisce, in particolare, alla documentazione rappresentante l’immagine del profilo Facebook di F.B., utilizzata dalla B. per la falsa offerta di vendita della citata console alla persona offesa.
Alla luce delle risultanze probatorie in atti va, dunque, affermata la penale responsabilità dell’imputata in ordine ai reati a lui ascritti ai capi a) e b) dell’imputazione.
In favore dell’imputata, peraltro, possono essere riconosciute le attenuanti di cui all’articolo 62-bis c.p.
Le stesse si ritengono concedibili, nonostante la presenza di precedenti penali, non solo in ragione delle circostanze dell’azione, ma anche in virtù della non particolare offensività della condotta serbata.
Sotto il profilo sanzionatorio, è possibile unificare le condotte sopra descritte di cui ai capi a) e b) nell’ambito di un medesimo disegno criminoso ex art. 81 cpv. c.p., giacché l’imputata, facendo credere alla persona offesa di essere F.B., madre di B.M., convinceva ingannevolmente la vittima ad acquistare la Playstation 4 di sua figlia, così inducendola a consegnare denaro attraverso il postagiro sulla carta Postepay Evolution intestata alla stessa imputata.
Quanto alla determinazione della pena, richiamati i parametri di cui all’art. 133 c.p., in particolare avuto riguardo alle modalità dell’azione, all’intensità del dolo e alla personalità dell’imputata, si stima equo irrogare la pena finale di mesi cinque di reclusione per i reati di cui agli artt. 494 e 640 c.p., unificati dal vincolo della continuazione, cui si perviene:
ritenuto più grave il delitto di cui all’art. 640 c.p., pena base ex art. 640 c.p. pari a mesi 6 di reclusione: la stessa è fissata in misura corrispondente al minimo edittale in virtù della contenuta entità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa;
ridotta in virtù dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. alla pena di mesi 4 di reclusione;
aumentata ex art. 81 cpv c.p. di mesi 1 di reclusione per il delitto di cui all’art. 494 c.p., così addivenendosi alla pena finale di mesi cinque di reclusione.
Alla luce delle risultanze del Certificato del Casellario Giudiziale non appare possibile formulare nei riguardi dell’imputata un giudizio prognostico favorevole in ordine ad un eventuale pericolo di recidivanza e, dunque, non può concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Segue per legge la condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali ex art. 535 c.p.p.
Il gravoso carico del ruolo, infine, impone il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara B.M. responsabile dei reati a lei ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione e, per l’effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi 5 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
Visto l’art. 544 c.p.p.,
indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ascoli Piceno, il 5 febbraio 2025.
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2025.

















































































