Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile: struttura del reato, pene e orientamenti della Cassazione
L’art. 600-ter c.p. disciplina il sistema incriminatore della pornografia minorile, collocato tra i delitti contro la personalità individuale. La norma configura una pluralità di fattispecie autonome accomunate dall’utilizzazione del minore quale oggetto di rappresentazione sessuale e differenziate secondo il grado di offensività della condotta.
1. Produzione di materiale pornografico e utilizzazione del minore
Il primo comma punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chi utilizza minori di anni diciotto per realizzare esibizioni o spettacoli pornografici ovvero per produrre materiale pornografico, nonché chi recluta o induce il minore a parteciparvi o ne trae profitto.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha qualificato la fattispecie come reato di danno, ritenendo irrilevante il concreto pericolo di diffusione del materiale. L’offesa penale si realizza già nell’utilizzazione sessuale del minore.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 91 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva la diminuzione di pena nei casi di minore gravità, imponendo una riduzione fino a due terzi.
2. Commercio del materiale pornografico
Il secondo comma estende la medesima pena a chi fa commercio del materiale pedopornografico. La nozione di commercio implica un’attività di scambio organizzata e non la mera cessione occasionale, distinta dalla fattispecie del quarto comma.
3. Distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione
Il terzo comma punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chi distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pedopornografico, anche per via telematica, nonché chi divulga informazioni finalizzate allo sfruttamento sessuale di minori.
La Cassazione richiede la prova della volontà di diffusione, non essendo sufficiente il mero utilizzo di programmi di file sharing. L’elemento soggettivo deve emergere da dati concreti quali selezione dei file, condivisione consapevole o organizzazione della diffusione.
4. Offerta o cessione a terzi
Il quarto comma prevede la reclusione fino a tre anni e la multa da euro 1.549 a euro 5.164 per chi offre o cede ad altri materiale pornografico minorile, anche gratuitamente. La condotta si distingue dalla diffusione per la destinazione a soggetti determinati.
5. Aggravante dell’ingente quantitativo
Nei casi di distribuzione o cessione, la pena è aumentata fino a due terzi se il materiale è di ingente quantità. La giurisprudenza valuta numero di file, immagini e supporti, nonché l’idoneità a incrementare il mercato pedopornografico.
6. Assistere a spettacoli pornografici con minori
Il sesto comma punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 chi assiste consapevolmente a esibizioni pornografiche con minori, recependo la Convenzione di Lanzarote e ampliando la tutela penale anche al fruitore.
7. Nozione di pornografia minorile
Per pornografia minorile si intende qualsiasi rappresentazione, reale o simulata, di un minore coinvolto in attività sessuali esplicite oppure la rappresentazione degli organi sessuali del minore per finalità sessuali. L’accertamento del carattere pornografico è rimesso al giudice di merito sulla base della destinazione eccitatoria della rappresentazione.
8. Pornografia domestica e consenso del minore
Le Sezioni Unite del 2022 hanno escluso la configurabilità del reato di produzione quando immagini o video siano realizzati con il consenso di minori ultraquattordicenni nell’ambito di una relazione affettiva e destinati all’uso esclusivo dei partecipi. La successiva diffusione autonoma integra invece le fattispecie di cui ai commi terzo o quarto.
9. Profili processuali e competenza territoriale
Nei reati commessi tramite internet, la competenza territoriale è individuata nel luogo in cui si trova il dispositivo da cui è stato immesso in rete il materiale. I termini di prescrizione risultano raddoppiati ai sensi dell’art. 157 c.p.
10. Funzione sistematica della norma
L’art. 600-ter c.p. costituisce il perno della tutela penale contro lo sfruttamento sessuale dei minori, affiancato dalle fattispecie di detenzione e accesso di cui all’art. 600-quater c.p. e dalle ulteriori incriminazioni del cosiddetto “Codice Rosso”. La struttura multilivello del sistema mira a colpire produzione, circolazione e fruizione del materiale pedopornografico.























































































