Massima
La subordinazione, ex articolo 165 cod. pen., del beneficio della sospensione condizionale della pena allo assolvimento degli oneri risarcitori, per la Suprema Corte di Cassazione (Sez. VI pen., n. 45459/2018), è legittima se non emergono o se non sono state indicate specifiche circostanze atte a dimostrare l’assoluta incapacita’ a soddisfare la condizione imposta. Il giudice, inoltre, non e’ tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche del condannato, ma deve valutare la possibilita’ economica del condannato di sopportare l’onere del risarcimento se emergono situazioni che facciano dubitare della capacita’ economica di adempiere o se elementi di valutazione significativi al riguardo siano forniti dalla parte interessata.
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista Catania
Testo della Sentenza
Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45459
Data udienza 4 luglio 2018
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSTANZO ANGELO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa MARINELLI FELICETTA, che ha concluso chiedendo per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1442/2017 del 14/02/2017, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25/10/2011, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato ex articolo 81 c.p., comma 2, e articolo 570 cod. pen. nel proc. n. 6067/2005 (capo 1) e ha confermato la condanna inflitta a (OMISSIS) per i reati ex articolo 570 c.p., comma 2, nel proc n. (…) (capo 2), ex articolo 570 c.p., commi 1 e 2, nel proc. n. (…) (capo 3), ex articolo 81 c.p., commi 1 e 2, e articolo 570 c.p., commi 1 e 2, nel proc. n. (…) (capo 4) per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minorenne (OMISSIS) e, quanto al terzo dei reati contestati, a (OMISSIS) (dalla relazione coniugale con la quale era nato il figlio) – ma ha rideterminato la pena.
2. Nel ricorso di (OMISSIS) si chiede l’annullamento della sentenza deducendo: a) violazione degli articoli 192 e 530 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione per avere travisato le risultanze probatorie, non adeguatamente vagliando la credibilita’ della persona offesa, sulla base delle deduzioni espresse nell’atto di appello circa l’astio della (OMISSIS) e la falsita’ delle sue affermazioni sul disinteresse dell’imputato nei confronti del figlio e circa gli incontri fra i due; b) violazione dell’articolo 570 c.p., comma 2, e vizio di motivazione per avere trascurato il grave disagio economico dell’imputato e la necessita’ di un serio accertamento della sua concreta possibilita’ di garantire i mezzi di sussistenza al figlio; c) violazione degli articoli 163 e 165 cod. pen. per avere confermato la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di obblighi risarcitori non richiesti dalla parte civile e indeterminati (“tutti gli oneri risarcitori ed accessori consequenziali”), cosi’ da renderne impossibile l’adempimento, senza rispondere alle deduzioni difensive sul punto e senza valutare la possibilita’ economica del condannato di sopportare l’onere del risarcimento; d) violazione degli articoli 538 e 539 cod. proc. pen. e articolo 185 cod. pen. e vizio di motivazione per avere emesso condanna generica al risarcimento dei danni e a una provvisionale trascurando che la persona offesa si era costituita parte civile solo in uno dei quattro procedimenti riuniti (proc. n. 6067/2005 R.G.N.R.) – per cui il risarcimento dei danni e la provvisionale potevano disporsi solo nel suo ambito e precisamente dal 22/05/2005 (data del provvedimento impositivo dell’obbligo di versare 150 Euro al mese) al 17/06/2005 (data della contestazione) – omettendo di rispondere alle deduzioni sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
1.1. Il primo motivo del ricorso in esame e’ inammissibile perche’ si limita a dedurre l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente a esse, senza indicarne gli specifici contenuti, come e’ invece necessario per consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si chiede il giudizio di legittimita’, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264879; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962).
Vale, inoltre, ribadire che nel ricorso per cassazione, la deduzione cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza e erronea applicazione della legge penale, nonche’ della mancanza, della contraddittorieta’ e della manifesta illogicita’ della motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, ex articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), non potendo attribuirsi al giudice di legittimita’ la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo dei motivi quelli suscettibili di un utile esame (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rv. 264535). In altri termini, e’ onere del ricorrente specificare in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame, sotto quale profilo essa manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica (Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Rv. 251528).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta genericamente una condizione di disagio economico dell’imputato senza specificarne l’entita’ e le cause e la sentenza impugnata ha rilevato l’analoga genericita’ del motivo di appello. Vale, comunque, ribadire che l’impossibilita’ di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570 cod. pen. esclude la responsabilita’ solo se e’ assoluta e costituisce una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilita’ di introiti (Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, Rv. 264667; Sez. 6, n. 41362 del 21/10/2010, Rv. 248955) e l’imputato ha l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi la sua impossibilita’ di adempiere alla obbligazione, senza che basti la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficolta’ (Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013, Rv. 254515; Sez. 6, n. 8063 del 8/02/2012, Rv. 252427). La Corte di appello ha, inoltre, congruamente evidenziato che l’imputato “non solo si e’ reso inottemperante all’obbligo di mantenimento del figlio minore, ma si e’ del tutto disinteressato della sua vita, venendo addirittura dichiarato decaduto dalla potesta’ genitoriale nei confronti del minore”. (pag. 5).
1.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte di appello ha adeguatamente motivato, come e’ necessario (Sez. 3, n. 39471 del 18/07/2017, Rv. 272503; Sez. 3, n. 17729 del 10/03/2016, Rv. 267027; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 258517), la subordinazione, ex articolo 165 cod. pen., del beneficio della sospensione condizionale della pena allo “assolvimento degli oneri risarcitori” considerando “la totale indifferenza mostrata dall’imputato, a tutti i provvedimenti giudiziari emessi nei suoi confronti” (pag. 5).
La formula adoperata (“assolvimento degli oneri risarcitori”) non quantifica l’ammontare del risarcimento, ma lo stesso e’ determinabile sulla base del contenuto dei provvedimenti civili violati, della durata delle condotte omissive dell’imputato e dei criteri civilistici nella materia.
Il giudice non e’ tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche del condannato ma deve valutare la possibilita’ economica del condannato di sopportare l’onere del risarcimento se emergono situazioni che facciano dubitare della capacita’ economica di adempiere o se elementi di valutazione significativi al riguardo siano forniti dalla parte interessata (Sez. 6, n. 11371 del 15/02/2018, Rv. 272544; Sez. 6, n. 52730 del 28/09/2017, Rv. 271731). Invece, nel caso in esame, per quanto sopra esposto, non emergono ne’ sono state indicate specifiche circostanze atte a dimostrare l’assoluta incapacita’ a soddisfare la condizione imposta.
1.4. Quanto al quarto motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte di appello aveva gia’ ha fornito una motivazione implicita della reiezione della deduzione del ricorrente, argomentando che “la somma stabilita a titolo di provvisionale appare assolutamente esigua rispetto ai danni arrecati da (OMISSIS) al figlio (OMISSIS) dal 2005 ad oggi, tenuto conto del totale inadempimento dell’obbligo su di lui gravante, per cui ogni doglianza va respinta” (pag. 5) e il motivo di ricorso riproposto in questa sede e’ aspecifico perche’ non indica la porzione di provvisionale che sarebbe non dovuta.
2. Dalla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso deriva, ex articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che risulta congruo determinare in Euro 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
** Fonte del testo della Sentenza: Rivista Il Sole24 ore (http://bdprof.ilsole24ore.com)
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Articolo 570 Codice penale
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge
Articolo 165 Codice penale
Obblighi del condannato
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno [c.p.p. 538, 539];
può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314,317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 e 322 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319 ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

















































































