Acquistano un cellulare oggetto di furto, il Tribunale di Pescara li assolve perchè il fatto non costituisce reato

Con un’importante sentenza depositata il 05/03/2018, il Tribunale di Pescara (Sent. n. 88/2018) ha chiarito che la sussistenza dell’elemento soggettivo nel reato di ricettazione p. e p. dall’art. 648 c.p., deve essere dimostrata dall’Accusa non essendo consentito – in considerazione della qualità dell’oggetto di provenienza furtiva, notoriamente soggetto ad un regime di circolazione privo di particolari formalità – il ricorso a presunzioni.

Massima a cura di Davide Tutino, avvocato penalista in Catania

Testo della sentenza del Tribunale Pescara, 05/03/2018, (ud. 12/01/2018, dep.05/03/2018), n. 88

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

RITO ORDINARIO

SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA – dott.ssa Laura D’ARCANGELO –
all’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2018 ha pronunziato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
V.D., nato in Romania il (omissis), residente in Montesilvano (PE)
in via L.G., elettivamente domiciliato, ex art. 161 primo comma
c.p.p., presso l’avv. Silvia Chiavaroli, con studio in Pescara in
via F.P.M.;
Libero assento
Difeso di fiducia dall’avv. Silvia Chiavaroli del foro di Pescara
V.E.I., nata in Romania il (omissis), residente in Montesilvano (PE)
in via L.G., elettivamente domiciliata, ex art. 161 primo comma
c.p.p., presso l’avv. Silvia Chiavaroli, con studio in Pescara in
via F.P.M.;
Libera assente
Difesa di fiducia dall’avv. Silvia Chiavaroli del foro di Pescara

IMPUTATI

Del delitto p. e p. dagli artt. 110,648 c.p. perché, agendo in
concorso tra loro, al fine di trarne profitto, acquistavano e/o
comunque ricevevano con la consapevolezza della provenienza
delittuosa, il telefono cellulare Samsung SII con cod. IMEI
(omissis), provento di delitti di furto o, comunque, di altri
delitti contro il patrimonio commessi in danno di N.G.
In Montesilvano, in epoca successiva al 22.7.2014

Con l’intervento di:
– Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Immacolata Mustillo;
avv. Silvia Chiavaroii.
Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto in data 18.6.2015 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio V.D. e V.E.I. per rispondere, in concorso tra loro, del reato trascritto in epigrafe.

Dichiarata l’assenza di entrambi gli imputati, all’udienza del 15.12.2015 è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

All’udienza del 10.5.2016 sono state rinnovate le formalità di apertura del dibattimento essendo mutata la composizione dell’organo giudicante.

All’udienza del 24.2.2017 è stato esaminato l’unico testimone ammesso tra quelli indicati dal Pubblico Ministero e sono stati acquisiti documenti.

Il 12.1.2018, esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo di cui è stata data lettura in aula.

Si contesta agli imputati di avere acquistato o comunque ricevuto, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale, un telefono cellulare oggetto di furto in danno di N.G.

La sussistenza del reato presupposto è provata dalla denuncia di furto – risalente al 22.7.2014 – sporta da N.G.

Le indagini espletate (acquisizione tabulati telefonici) hanno consentito di accertare che il telefono cellulare oggetto di furto, individuato tramite il codice IMEI, è stato usato, subito dopo il fatto, con schede SIM intestate a V.D. e V.E.I. (cfr. deposizione teste D.S.D. e tabulati telefonici).

Il telefono è stato anzi consegnato ai carabinieri, nel corso dell’interrogatorio, da V.D. (cfr. deposizione teste D.S.).

Dato il suesposto quadro probatorio, può affermarsi, in difetto di emergenze di segno contrario, che gli odierni imputati abbiano avuto la disponibilità del telefono cellulare di provenienza furtiva meglio descritto nell’imputazione.

Ritiene però il Tribunale che non sia dimostrata la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione.

Infatti non vi sono elementi che dimostrino la conoscenza di tale provenienza da parte degli imputati.

La sussistenza dell’elemento soggettivo deve essere dimostrata dall’Accusa, non essendo consentito – in considerazione della qualità dell’oggetto di provenienza furtiva, notoriamente soggetto ad un regime di circolazione privo di particolari formalità – il ricorso a presunzioni.

Non ignora, il Tribunale, il principio più volte affermato dalla Suprema Corte in base al quale qualora un soggetto sia trovato nel possesso ingiustificato di beni di provenienza illecita deve ritenersi provato l’elemento soggettivo della ricettazione se il prevenuto non vuole o non può fornire giustificazioni in merito alla loro detenzione, in quanto tale mancata collaborazione viene considerata sintomo di malafede (cfr., tra le tante, Cass. 35176/07).

Tale principio, però non può trovare applicazione nel caso di beni che siano ordinariamente oggetto di compravendite e scambi tra privati.

In tale ipotesi richiedere che sia l’imputato a dover giustificare il possesso del bene implicherebbe un’inversione dell’onere della prova non consentito nel nostro ordinamento.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che gli odierni imputati debbano essere mandati assolti dal reato loro ascritto, ai sensi del secondo comma dell’art. 530 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.
Visto l’art. 530 secondo comma c.p.p., assolve V.D. e V.E.I. dal reato loro ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Termine fino al 15.3.2018 per il deposito della motivazione.

Pescara, 12.1.2018