Riciclaggio e conto corrente: archiviazione a Catania dopo la memoria difensiva

Il G.I.P. del Tribunale di Catania ha disposto l’archiviazione di un procedimento per riciclaggio, previsto dall’art. 648-bis del codice penale, nel quale la persona indagata era assistita dall’Avv. Davide Tutino, penalista del Foro di Catania.

L’indagine riguardava un bonifico proveniente da una truffa e diretto a un conto corrente intestato all’assistito. Dopo l’avviso di conclusione delle indagini è stata depositata una memoria difensiva, espressamente richiamata dal pubblico ministero nella successiva richiesta di archiviazione.

La ricostruzione della cronologia del conto e dei documenti bancari ha avuto un rilievo centrale: la richiesta di chiusura era stata presentata appena tre giorni dopo l’apertura, circa due mesi prima dell’ordine di bonifico contestato.

L’indagine per riciclaggio e il conto corrente

Il collegamento tra la persona indagata e l’operazione bancaria derivava, secondo la successiva valutazione del P.M., sostanzialmente dall’intestazione formale del conto destinatario. Il bonifico era stato bloccato.

La difesa ha esaminato l’avviso ex art. 415-bis c.p.p., gli atti investigativi e la documentazione bancaria, confrontando la descrizione dell’operazione contenuta nella contestazione con i riscontri sul suo effettivo svolgimento. Nella memoria sono stati affrontati anche il tema delle modifiche ai recapiti associati al rapporto e quello dell’attribuzione degli accessi informatici.

La richiesta di chiusura: il documento e la sua collocazione nel tempo

Tra i documenti prodotti dalla difesa figurava la comunicazione con cui la banca confermava di avere ricevuto la richiesta di chiusura del conto. La comunicazione attestava la ricezione della richiesta, mentre il perfezionamento della chiusura avrebbe richiesto un successivo riscontro.

La sequenza temporale era significativa: l’iniziativa di chiudere il rapporto era stata assunta tre giorni dopo la sua apertura e precedeva di circa due mesi il bonifico oggetto dell’indagine. La memoria ha collocato questo documento nella ricostruzione complessiva dei fatti, mettendolo in relazione con le operazioni successive e con il ruolo concretamente attribuibile all’intestatario.

Il bonifico bloccato e le operazioni da attribuire

Un altro passaggio della memoria riguardava il confronto tra il bonifico descritto come ricevuto nell’ipotesi accusatoria e i passaggi investigativi che ne documentavano il blocco e lo storno. La difesa ha contestato l’effettivo accredito della somma sul conto e ha evidenziato i limiti degli elementi impiegati per attribuire all’assistito le operazioni digitali.

Questi erano argomenti difensivi fondati sull’esame degli atti. Nella richiesta di archiviazione il P.M. ha menzionato il bonifico bloccato e ha dato particolare rilievo alla cronologia dell’iniziativa di chiusura del conto.

Per il riciclaggio occorre ricostruire le condotte concretamente attribuibili alla persona, la loro idoneità a ostacolare l’identificazione della provenienza dei fondi e l’elemento soggettivo. Anche il momento in cui interviene il blocco bancario va valutato nella sequenza delle operazioni: l’esame comprende le eventuali condotte già compiute e la possibile rilevanza del tentativo.

La richiesta del pubblico ministero dopo la memoria difensiva

Nella richiesta datata 18 settembre 2026, il pubblico ministero ha ritienuto condivisibili le argomentazioni difensive, richiamando espressamente la vicinanza temporale tra apertura e iniziativa di chiusura del conto e l’anteriorità di quest’ultima rispetto al bonifico. Conclude che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non permettono di formulare una ragionevole previsione di condanna e chiede l’archiviazione ai sensi dell’art. 408 c.p.p.

Il decreto del G.I.P. di Catania

Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta, dichiarando condivisibili le ragioni esposte dal pubblico ministero e richiamandole nella propria motivazione.

Nel dispositivo dispone l’archiviazione perché gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Il procedimento si è quindi concluso con l’archiviazione nella fase delle indagini preliminari.

Il lavoro difensivo dopo l’avviso ex art. 415-bis c.p.p.

L’avviso di conclusione delle indagini consente all’indagato e al difensore di conoscere gli atti depositati ed estrarne copia. L’art. 415-bis c.p.p. disciplina la presentazione di memorie e documenti e le ulteriori facoltà difensive.

In questo caso il lavoro ha riguardato il confronto tra contestazione, documenti della banca, cronologia delle operazioni ed elementi di attribuzione personale. La richiesta del P.M. dà conto dell’esame della memoria e della condivisione dei suoi argomenti; il decreto del G.I.P. accoglie la richiesta di archiviazione.

Richiesta e decreto di archiviazione: il PDF anonimizzato

È disponibile una copia per consultazione della richiesta del pubblico ministero e del decreto del G.I.P., con omissione dei dati identificativi delle persone coinvolte e degli ulteriori riferimenti del fascicolo.

Scarica la richiesta e il decreto di archiviazione per riciclaggio — PDF anonimizzato

Assistenza per un’indagine per riciclaggio a Catania

Per richiedere un appuntamento relativo a un’indagine o a un avviso di conclusione delle indagini, puoi consultare i contatti dello Studio Legale Tutino a Catania oppure chiamare lo 095 9991325 o il 392 3838383.

Approfondimenti: difesa dell’indagato e dell’imputato nei reati contro il patrimonio. Altri casi: ultimi casi trattati dallo Studio Legale Tutino.

Studio Legale Avv. Davide Tutino — Foro di Catania. Caso illustrato sulla base degli atti, con omissione dei dati identificativi delle persone coinvolte.