DIRITTO PENALE · INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Un sistema di intelligenza artificiale può mettere in pericolo una persona prima ancora di causarle un danno. Quando questo pericolo assume rilevanza penale? E chi può essere chiamato a risponderne?
A cura dell’Avv. Davide Tutino, avvocato penalista a Catania
Il nuovo articolo 437-bis del codice penale riguarda l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e la loro alterazione illecita. La disposizione collega la responsabilità a un pericolo per la vita, l’incolumità pubblica o individuale oppure la sicurezza dello Stato.
Nella lezione video esamino la nuova disciplina, partendo da un esempio ipotetico: un sistema che assegna la priorità dei soccorsi e commette un errore. Questo esempio permette di seguire il percorso dell’accertamento: identificare il sistema, individuare gli obblighi applicabili, ricostruire la condotta e provare la responsabilità della persona coinvolta.
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Il nuovo reato sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale: l’articolo 437-bis del codice penale.
La nuova disposizione e i sistemi ad alto rischio
L’articolo 437-bis è stato introdotto dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2026 ed entrato in vigore il 30 settembre 2026. Il decreto interviene sull’adeguamento dell’ordinamento italiano alla disciplina europea dell’intelligenza artificiale, anche in materia di responsabilità civile e penale.
Il nuovo delitto prende in considerazione i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. Questa espressione indica una classificazione giuridica del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, comunemente chiamato AI Act. Per identificare i sistemi interessati occorre applicare i criteri dell’articolo 6 e dei relativi allegati, considerando il prodotto, la destinazione e lo specifico impiego.
La classificazione del sistema e il pericolo derivato dal singolo fatto richiedono verifiche distinte. La prima individua il campo della disposizione; il secondo riguarda ciò che la condotta ha concretamente prodotto.
Le condotte e le pene previste dall’articolo 437-bis
La disposizione contiene quattro commi, che distinguono la condotta e l’elemento soggettivo richiesto:
- Omissione delle misure di sicurezza. Il primo comma riguarda le misure tecniche previste per progettazione, addestramento, produzione e immissione sul mercato, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni, oppure le misure di sorveglianza umana.
- Alterazione del sistema. Il secondo comma considera l’alterazione dei sistemi ad alto rischio, fuori dai casi del primo comma e salvo che il fatto costituisca un più grave reato.
- Colpa grave. Il terzo comma riguarda i fatti del primo comma commessi per colpa grave e prevede una riduzione della pena.
- Utilizzazione professionale. Il quarto comma punisce l’utilizzatore professionale che omette intenzionalmente le misure di sorveglianza umana, quando ne deriva il pericolo indicato dalla norma.
Le principali cornici di pena sono le seguenti:
| Ipotesi | Pericolo per la vita o l’incolumità | Pericolo per la sicurezza dello Stato |
|---|---|---|
| Omissione dolosa: primo comma | Da 1 a 5 anni | Da 2 a 8 anni |
| Alterazione dolosa: secondo comma | Da 2 a 6 anni | Da 3 a 10 anni |
| Utilizzatore professionale: omissione intenzionale della sorveglianza, quarto comma | Da 1 a 5 anni | Da 2 a 8 anni |
Per i fatti del primo comma commessi per colpa grave, il terzo comma stabilisce che la pena è ridotta da un terzo a un sesto. La lezione approfondisce le differenze tra dolo, colpa grave e omissione intenzionale dell’utilizzatore professionale.
Il pericolo concreto e la prova della responsabilità
La tutela interviene prima che si verifichi una lesione. Occorre comunque accertare il pericolo concretamente derivato dalla condotta e il suo collegamento con l’omissione o l’alterazione contestata. Nel caso ipotetico dei soccorsi, devono essere ricostruiti il funzionamento del sistema, l’anomalia, la misura dovuta e il rischio cui la persona è stata esposta.
L’accertamento della responsabilità personale richiede di individuare chi avesse il dovere e la possibilità di agire. Sono rilevanti competenze, poteri, deleghe, risorse e conoscenze, insieme al dolo o alla colpa grave richiesti dalla specifica ipotesi.
La prova tecnica può comprendere versioni del programma e del modello, dati, registrazioni degli eventi, segnalazioni e comunicazioni interne. Consulenze e perizie devono rendere comprensibili metodo, risultati e limiti della ricostruzione. La valutazione giudiziale riguarda tutti gli elementi necessari per attribuire il fatto alla singola persona.
Sorveglianza umana e utilizzatore professionale
La sorveglianza umana implica un controllo effettivo: comprendere le capacità e i limiti del sistema, valutare i risultati, riconoscere le anomalie e intervenire con competenze e poteri adeguati. Le modalità del controllo dipendono dalla funzione del sistema, dai rischi e dagli obblighi applicabili.
Il quarto comma dedica una previsione specifica all’utilizzatore professionale e all’omissione intenzionale della sorveglianza. Nella lezione esamino il significato di questa intenzionalità e il rapporto con le altre ipotesi, distinguendo il dato testuale dalle questioni interpretative che richiedono ulteriore approfondimento.
Entrata in vigore del reato e calendario europeo
Il reato è entrato in vigore il 30 settembre 2026. Gli obblighi europei seguono un calendario che va verificato separatamente. Il regolamento (UE) 2026/1744 ha modificato, tra le altre disposizioni, l’articolo 113 dell’AI Act.
Le disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3, con l’eccezione dell’articolo 6, paragrafo 5, si applicano dal 2 dicembre 2027 per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’allegato III; dal 2 agosto 2028 per quelli classificati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’allegato I.
Per una contestazione omissiva è quindi necessario ricostruire quale misura fosse dovuta al momento del fatto e da quale fonte derivasse l’obbligo, considerando anche le regole transitorie e le eventuali norme di settore già applicabili. Il coordinamento temporale tra le fonti è uno dei temi affrontati nella lezione.
La responsabilità degli enti e i modelli organizzativi
L’articolo 15 del decreto legislativo n. 160/2026 ha inserito l’articolo 25-vicies nel decreto legislativo n. 231/2001. Per il delitto dell’articolo 437-bis sono previste una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote e le sanzioni interdittive richiamate dalla nuova disposizione, alle condizioni stabilite dalla disciplina generale.
La responsabilità dell’ente richiede un accertamento distinto da quello relativo alla persona fisica. Nel video esamino i criteri di imputazione, l’interesse o il vantaggio dell’organizzazione e il ruolo dei modelli di prevenzione. Per questi ultimi assumono rilievo la distribuzione effettiva dei compiti, i controlli, la formazione e la documentazione delle decisioni.
Il procedimento penale e gli altri temi della lezione
Il percorso comprende i principali profili processuali: competenza, udienza preliminare, misure cautelari, sequestri, arresto in flagranza e intercettazioni. Vengono esaminati anche messa alla prova, sospensione condizionale, pene sostitutive e misure alternative.
La lezione affronta inoltre consumazione e tentativo, interventi successivi sul sistema, rapporti con altri reati, concorso di persone, particolare tenuità dell’offesa, prescrizione e successione delle leggi. Un passaggio specifico riguarda la distinzione tra gli strumenti civili per il risarcimento e la prova necessaria nel processo penale.
Il tentativo nei delitti di pericolo e alcuni aspetti della nuova disposizione presentano questioni interpretative. Nel video queste questioni sono esposte insieme ai principi di legalità, offensività e responsabilità personale che devono orientarne la soluzione.























































































