La Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza n. 34281, decisa il 9 settembre 2026 e depositata il 23 settembre 2026, ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello di Bologna nella parte relativa al diniego di invio dell’imputato al Centro per la giustizia riparativa. Secondo la Corte, il dissenso della persona offesa deve essere considerato dal giudice, ma non può costituire, da solo, la ragione del diniego.
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La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna dell’imputato, anche agli effetti civili, per i delitti di atti persecutori aggravati e violazione di domicilio commessi in danno dell’ex convivente.
Il ricorso per cassazione articolava tre motivi. Il primo riguardava il diniego di invio al Centro per la giustizia riparativa territorialmente competente, richiesto in vista dell’eventuale ammissione a un programma riparativo. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva attribuito rilievo determinante al dissenso espresso dalla persona offesa, anticipando una valutazione sulla concreta fattibilità del percorso che sarebbe invece spettata ai mediatori.
Gli altri due motivi investivano il giudizio di responsabilità: l’uno per il delitto di atti persecutori, con censure sulla prova dell’evento, sull’attendibilità della persona offesa e sull’elemento soggettivo; l’altro per la violazione di domicilio, con riguardo alla ricostruzione dell’ingresso nell’abitazione e alla sussistenza del dolo.
La questione giuridica
La questione pregiudiziale consisteva nello stabilire se il mancato consenso della persona offesa potesse, da solo, giustificare il diniego dell’invio al Centro ai sensi dell’art. 129-bis c.p.p.
L’art. 129-bis, comma 3, c.p.p. richiede al giudice una valutazione diversa: occorre verificare che lo svolgimento di un programma possa risultare utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e che non comporti un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti.
Da questa valutazione deve essere distinta la fattibilità concreta del programma. La prima appartiene all’autorità giudiziaria; la seconda è rimessa ai mediatori qualificati. L’invio al Centro, pertanto, non equivale all’ammissione definitiva al programma e non implica che il percorso possa necessariamente essere svolto o concludersi con esito riparativo.
La decisione
La Cassazione ha riconosciuto la fondatezza del primo motivo. Il mancato consenso della persona offesa non integra, secondo la pronuncia, una causa automaticamente ostativa all’invio al Centro. Le circostanze ostative indicate dall’art. 129-bis, comma 3, c.p.p. riguardano invece il pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti; il presupposto positivo è costituito dall’utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.
La Corte precisa, tuttavia, che il rifiuto della persona offesa non è irrilevante. Deve entrare nella valutazione complessiva del giudice insieme al contesto relazionale inciso dal reato, alle caratteristiche delle persone interessate, ai rischi di vittimizzazione secondaria o di manipolazione e all’effettiva disponibilità dell’imputato a intraprendere un percorso di responsabilizzazione.
Il dissenso, quindi, non può costituire l’unico parametro per negare l’invio. Nello stesso tempo, la sua esistenza non comporta automaticamente il ricorso a una persona offesa di un reato diverso. Anche questa soluzione richiede la verifica propria del percorso riparativo e non discende meccanicamente dal rifiuto manifestato nel procedimento.
Da qui l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, chiamata a riesaminare la richiesta secondo i criteri indicati dalla Cassazione.
I motivi relativi alla responsabilità sono stati dichiarati assorbiti. La Corte osserva infatti che i reati contestati sono procedibili a querela rimettibile e collega l’eventuale svolgimento con esito positivo del programma alla possibile estinzione per remissione tacita della querela ai sensi dell’art. 152, terzo comma, n. 2, c.p.
Il commento
Il punto centrale della pronuncia non è l’affermazione di un diritto automatico dell’imputato a essere ammesso a un programma di giustizia riparativa. La Cassazione interviene sul criterio utilizzato per decidere la richiesta di invio al Centro: il giudice non può trasformare il dissenso della persona offesa in una condizione ostativa che l’art. 129-bis c.p.p. non prevede in questi termini.
Restano separati tre momenti. Il primo è l’invio al Centro, rimesso alla decisione dell’autorità giudiziaria sulla base dell’utilità e dell’assenza dei pericoli indicati dalla legge. Il secondo è la verifica della concreta fattibilità del percorso, che compete ai mediatori. Il terzo è l’effettiva partecipazione al programma, che resta fondata sul consenso libero e volontario dei soggetti chiamati a prendervi parte.
Proprio questa distinzione spiega perché l’opposizione della persona offesa possa avere un peso concreto senza assumere efficacia preclusiva assoluta. Il giudice deve valutarla, soprattutto quando incida sulla sicurezza del percorso, sul rischio di ulteriori pressioni o sulla possibilità di una nuova esposizione della persona offesa al conflitto; non può però arrestare a quel dato l’intero giudizio previsto dal comma 3 dell’art. 129-bis c.p.p.
Un ulteriore profilo merita una distinzione. L’art. 152, comma 3, n. 2, c.p. configura la remissione tacita quando il querelante abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo; se l’esito comprende impegni comportamentali dell’imputato, la remissione opera soltanto dopo il loro rispetto. Pertanto la possibilità di svolgere il percorso con una persona offesa di un reato diverso e l’estinzione del reato per remissione tacita non sono concetti sovrapponibili.
La sentenza afferma, nel caso esaminato, che l’eventuale esito positivo del programma potrebbe condurre all’estinzione dei due reati e, per questa ragione, considera assorbiti i motivi sulla responsabilità. Il dato va però letto entro il presupposto normativo dell’art. 152 c.p.: l’effetto estintivo richiede la partecipazione del querelante nei termini stabiliti dalla disposizione e non deriva, in quanto tale, dal semplice invio al Centro né dalla sola conclusione positiva di un percorso svolto esclusivamente con un soggetto diverso.
Il giudizio di rinvio resta dunque aperto. La Corte di appello dovrà riesaminare la domanda applicando i parametri indicati dalla Cassazione; la sentenza di legittimità non dispone direttamente l’ammissione al programma e non decide le censure concernenti la responsabilità penale.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

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Sentenza integrale in forma omissata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta da
Dott. CATENA Rossella – Presidente
Dott. SCARLINI Enrico Vittorio Stanislao – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Relatore
Dott. NERUCCI Riccardo – Consigliere
Dott. MAURO Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
[OMISSIS]
avverso la sentenza del 13/02/2026 della Corte di appello di Bologna
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al negato accesso alla giustizia riparativa e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a [OMISSIS] per i delitti di atti persecutori aggravati e di violazione di domicilio, commessi in Bologna, rispettivamente, sino all’ottobre 2018 e il 22 settembre 2018, in danno della ex convivente [OMISSIS].
2. Il ricorso per cassazione presentato nell’interesse di [OMISSIS] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
– Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 129-bis cod. proc. pen. e 42 e seguenti D.Lgs. n. 150 del 2022 e il vizio di motivazione con riguardo al diniego di invio dell’imputato al Centro di giustizia riparativa territorialmente competente in vista dell’eventuale ammissione al relativo programma. Si eccepisce che la Corte territoriale, giustificando il rigetto della relativa richiesta sulla base del dissenso, manifestato dalla parte civile, rispetto alla partecipazione ad un percorso di giustizia riparativa, questo preconizzando un esito infruttuoso dello stesso, avrebbe disatteso l’interpretazione della disposizione di cui all’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. offerta dal diritto vivente ed avrebbe confuso l’ammissibilità della richiesta, normativamente collegata all’esistenza di requisiti del tutto diversi dalla volontà della persona offesa del reato, con la fattibilità del programma, rimessa alla valutazione esclusiva dei mediatori.
– Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 612-bis cod. pen. e il vizio di motivazione e deduce che i giudici di merito, nelle loro conformi decisioni, avrebbero desunto la prova dei fatti da elementi non dotati di effettiva capacità dimostrativa. Segnatamente, la prova dell’evento del reato, individuato nello stato di paura e di prostrazione psicologica in cui si sarebbe venuta a trovare la persona offesa, sarebbe stata desunta solo dalla narrazione testimoniale delle condotte tenute dall’imputato e non anche da altri segni e indizi, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità.
Nondimeno, l’attendibilità della persona offesa avrebbe dovuto essere vagliata al lume delle allegazioni difensive, attestanti che costei, lungi dall’evitare l’imputato, era stata, essa stessa, a ricercarlo e a sollecitarne l’intervento per esigenze personali, tanto risultando, in particolare, dalle decisive dichiarazioni del figlio del ricorrente, non adeguatamente apprezzate; del pari, anche i singoli frammenti comunicativi, estrapolati dai messaggi inviati da [OMISSIS] alla [OMISSIS], pur se astrattamente caratterizzati da valenza intimidatoria, avrebbero dovuto essere valutati nel contesto del conflitto attinente alla gestione dei rapporti del padre con la figlia minore.
Il sentimento di confusione provato dall’imputato, di cui aveva riferito il figlio [OMISSIS], nonché l’atteggiamento ambivalente tenuto dalla persona offesa, ove congruamente valutati, sarebbero stati tali, comunque, da far ragionevolmente dubitare della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, dovendosi ritenere che [OMISSIS] non solo non fosse stato animato da nessuna volontà persecutoria nei confronti della ex convivente, ma che fosse stato egli stesso vittima di condotte percepite come minacciose, cui aveva reagito attraverso un tentativo di distanziamento relazionale e di limitazione dei contatti con colei che se ne era resa autrice.
– Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 614 cod. pen. e il vizio di motivazione e deduce che la Corte territoriale avrebbe ritenuto integrato il delitto di violazione di domicilio di cui al capo b) valorizzando unicamente i dati della cessazione del rapporto di convivenza intercorso tra l’imputato e la parte civile, il trasferimento di quest’ultima, assieme alla figlia minore, in altra abitazione e la reazione da lei avuta in occasione dell’ingresso in essa del ricorrente, avvenuto il 22 settembre 2018, senza considerarne altri, decisivi quantomeno ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo del reato: ossia, che del contratto di locazione, stipulato in relazione all’unità immobiliare in cui l’abitazione in questione era collocata, era garante [OMISSIS], il quale era, oltretutto, in possesso delle relative chiavi, delle quali si era più volte servito per farvi pacificamente ingresso. Donde, la motivazione rassegnata in ordine alla sussistenza del delitto di cui all’art. 614 cod. pen., se non carente, si porrebbe, comunque, in contrasto con specifici elementi probatori, che, se adeguatamente valorizzati, sarebbero stati tali da scardinarne la relativa tenuta.
3. Con memoria in data 24 luglio 2026, il difensore e procuratore speciale della parte civile costituita, [OMISSIS], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o per il rigetto dello stesso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Motivi della decisione
La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.
1. Assume valenza pregiudiziale la doglianza di cui al primo motivo di ricorso, della quale occorre riconoscere la fondatezza.
1.1. Invero, il diniego, espresso dalla Corte di appello di Bologna, di invio di [OMISSIS] al Centro per la giustizia riparativa territorialmente competente, in vista dell’ammissione ad un eventuale programma riparativo, si pone in contrasto con la linea interpretativa di questa Corte secondo cui, in tema di giustizia riparativa, non osta all’autorizzazione giudiziale all’invio delle parti a un centro di mediazione il mancato consenso della persona offesa, atteso che le uniche circostanze ostative previste dal disposto dell’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. sono costituite dalla sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti, mentre il presupposto positivo è dato dall’utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato (Sez. 3, n. 8653 del 22/10/2025, dep. 2026, L., Rv. 289378 – 01).
È stato, al riguardo, precisato che il mancato consenso della persona offesa non è idoneo a precludere l’accesso del richiedente al programma riparativo ben potendo questo svolgersi anche con la cd. “vittima surrogata”, ossia con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede: l’obiettivo perseguito dal legislatore, ossia, quello di responsabilizzazione dell’autore del reato, ben può essere perseguito, infatti, anche attraverso un programma dialogico guidato da mediatori qualificati, attuato con una persona diversa da quella offesa dalla specifica condotta per cui si procede (Sez. 5, n. 19393 del 27/01/2026, G., Rv. 289959 – 01; conf. Sez. 5, n. 29030 del 10/07/2026, Pizzimenti, non massimata).
Invero, il giudizio sull’utilità dell’avvio del programma previsto dall’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., che non può essere confuso con quello sulla fattibilità del programma riparativo, affidato in via esclusiva ai mediatori qualificati, come precisato dal diritto vivente (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325 – 01), richiede una valutazione complessiva degli interessi coinvolti e del contesto relazionale inciso dal reato, che tenga conto delle caratteristiche personologiche della vittima e degli altri soggetti interessati, dei rischi di vittimizzazione secondaria o di manipolazione e dell’effettiva disponibilità dell’autore del reato ad intraprendere un percorso di responsabilizzazione verso l’altro; sicché il rifiuto della persona offesa a partecipare al percorso, pur costituendo elemento rilevante ai fini della valutazione demandata al giudice, non può essere assunto quale unico parametro cui ancorare il giudizio di utilità né può, di per sé solo, giustificare il diniego di accesso all’istituto o, al contrario, rendere automatico il ricorso alla mediazione con vittima aspecifica, ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 ottobre 2022, n. 150. (Sez. 3, n. 27216 del 30/06/2026, C., Rv. 290197 – 01).
1.2. Al lume dei superiori principi, dunque, la decisione sul punto merita di essere cassata, affinché il giudice del rinvio riesamini la richiesta avanzata da [OMISSIS] ai sensi dell’art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen., attenendosi ai criteri enunciati.
Poiché lo svolgimento con esito positivo del programma riparativo, cui il ricorrente sia eventualmente ammesso, comporterebbe l’estinzione dei reati ascrittigli, entrambi procedibili a querela rimettibile, per remissione tacita della stessa, giusta il disposto di cui all’art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen., le residue doglianze (di cui al secondo e al terzo motivo), che attingono il tema della responsabilità dell’imputato, devono intendersi assorbite.
2. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Spese di parte civile al definitivo.
In ragione dei rapporti tra le parti e della peculiarità della materia trattata, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere oscurati le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.
Così è deciso in Roma, 9 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2026.

















































































