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Il procedimento cautelare riguardava un addebito provvisorio di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa e alla madre. Il Tribunale di Torino, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, aveva sostituito tali prescrizioni con la custodia cautelare in carcere.
Nel ricorso per cassazione venivano dedotte la violazione dell’art. 275, commi 3 e 3-bis, c.p.p., l’inosservanza del principio di gradualità e l’insufficienza della motivazione sull’inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico. La difesa aveva richiamato, tra gli altri elementi, l’incensuratezza, l’assenza di precedenti episodi analoghi, la disponibilità di un domicilio stabile e distinto da quello della persona offesa, il carattere episodico della condotta contestata e lo svolgimento di una regolare attività lavorativa.
La questione giuridica
La questione sottoposta alla Corte era se, in presenza della presunzione relativa collegata all’art. 275, comma 3, c.p.p., il giudice potesse ritenere necessaria la custodia in carcere richiamando la gravità del fatto e il pericolo di reiterazione, senza spiegare perché gli arresti domiciliari assistiti dal braccialetto elettronico non fossero sufficienti e senza confrontarsi con gli specifici elementi indicati dalla difesa.
Il problema non riguardava, dunque, l’esistenza astratta del regime presuntivo, ma il suo rapporto con i principi di adeguatezza, proporzionalità e minor compressione possibile della libertà personale. Si trattava, in particolare, di stabilire quale contenuto dovesse assumere la motivazione sulla misura meno afflittiva quando fossero state prospettate circostanze concretamente verificabili.
La decisione
La Cassazione ha ricordato che, per il reato previsto dall’art. 609-bis c.p., l’art. 275, comma 3, c.p.p. pone una presunzione relativa in favore della custodia in carcere. Proprio perché la presunzione non è assoluta, resta possibile applicare una misura meno gravosa, purché il giudice esamini la concreta fattispecie e verifichi se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte fuori dall’istituto penitenziario.
La sentenza richiama le Sezioni Unite n. 20769 del 2016, Lovisi, e la pronuncia della Terza Sezione n. 12485 del 2025 per affermare che, fuori dalle ipotesi di presunzione assoluta, il giudice deve motivare sull’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’obbligo motivazionale diviene più intenso quando la difesa rappresenti elementi diretti a dimostrare la possibilità di fronteggiare le esigenze cautelari con una misura meno afflittiva.
Nel caso esaminato, il Tribunale aveva valorizzato la gravità dell’abuso contestato e il pericolo che l’indagato potesse compiere ulteriori azioni nei confronti di soggetti vulnerabili. Non aveva però esaminato la disponibilità di un domicilio stabile e separato dall’abitazione della persona offesa, la distanza tra i rispettivi domicili, l’efficacia del controllo elettronico, il carattere episodico della condotta e la regolare attività lavorativa del ricorrente.
Secondo la Corte, l’apparato giustificativo non era ancorato a specifiche circostanze di fatto e non individuava puntualmente gli elementi capaci di dimostrare un pericolo attuale e concreto di reiterazione non fronteggiabile con misure meno gravose. L’ordinanza è stata pertanto annullata limitatamente alla valutazione sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari, con rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Il commento
La portata della decisione deve essere delimitata con precisione. La Cassazione non ha dichiarato adeguati gli arresti domiciliari, non ha escluso le esigenze cautelari e non ha disposto la sostituzione della custodia in carcere. Ha rilevato un vizio nella motivazione con cui il Tribunale aveva escluso la misura domiciliare e ha rimesso al giudice del rinvio una nuova valutazione.
La presunzione relativa non viene eliminata, ma ne viene chiarito il funzionamento. Essa incide sul giudizio cautelare, senza trasformarsi in una motivazione autosufficiente. Quando la difesa indica circostanze specifiche, il giudice deve esaminarle e spiegare perché non siano idonee a ridurre il rischio cautelare. La gravità dell’accusa e il richiamo a possibili vittime vulnerabili non bastano se non vengono collegati all’attuale disponibilità di mezzi e occasioni che rendano concretamente probabile la reiterazione.
Sul piano difensivo, la decisione conferma l’utilità di costruire la richiesta di una misura meno afflittiva intorno a dati verificabili: disponibilità e ubicazione del domicilio alternativo, distanza dalla persona offesa, efficacia del controllo elettronico, condizione lavorativa, assenza di precedenti condotte analoghe e caratteristiche non seriali del fatto contestato. La mera richiesta dei domiciliari non impone una risposta favorevole; una prospettazione concreta impone, però, una risposta altrettanto concreta.
Il provvedimento assume rilievo anche per il giudice chiamato a pronunciarsi sull’appello cautelare del Pubblico Ministero. La sostituzione di una misura non custodiale con il carcere richiede un’autonoma giustificazione della maggiore afflittività. La motivazione deve confrontarsi con le ragioni della precedente scelta e con le alternative concretamente praticabili, senza affidare il giudizio di adeguatezza a formule generali o a ipotesi non collegate alla situazione individuale.
Il limite della pronuncia coincide con il suo dispositivo: l’annullamento riguarda esclusivamente l’inadeguatezza degli arresti domiciliari. Dalla sentenza non può ricavarsi né un giudizio negativo sui gravi indizi né il riconoscimento di un diritto dell’indagato alla misura domiciliare. Il Tribunale potrà nuovamente ritenere necessario il carcere, ma soltanto all’esito di una valutazione individualizzata e sorretta da una motivazione coerente con i parametri indicati dalla Corte.
Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.
Per una consulenza legale, per l’esame di un procedimento penale o per la valutazione di una strategia difensiva, è possibile fissare un appuntamento in studio, telefonico o in videoconferenza.
Sentenza integrale in forma omissata
Corte suprema di cassazione, Sez. III penale, sent. n. 31798/2026, dec. 29 maggio 2026, dep. 24 agosto 2026.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Dott. ACETO Aldo – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. GIORGIANNI Giovanni – Consigliere
Dott. BADAS Silvia – Consigliere
Dott. MAGRO Maria Beatrice – Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da [OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso l’ordinanza del 19/03/2026 del TRIB. LIBERTA’ di Torino
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
Trattazione cartolare.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 19/03/2026 il Tribunale di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con la quale il GIP di Torino aveva disposto nei confronti di [OMISSIS] la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa e alla di lei madre, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter cod. pen. commesso ai danni della figlia della compagna, minore degli anni dieci (nata nel [OMISSIS]).
2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OMISSIS], deducendo violazione dell’art. 275, comma 3 e 3 bis; cod. proc. pen., violazione del principio di gradualità dell’intervento cautelare e vizio della motivazione non avendo il giudice a quo indicato le specifiche ragioni per le quali non ha ritenuto idonea la misura non custodiale disposta e ritenuto inidonea la misura degli arresti domiciliari, sia pure aggravata dal c.d. braccialetto elettronico.
Nel caso in esame il GIP aveva disposto la misura non custodiale in ragione della sussistenza di elementi positivi, quali l’incensuratezza e l’assenza di segnalazione di pregressi episodi analoghi. A fronte di ciò, il giudice del riesame si è limitato a affermare che non emergono elementi che giustificano un parziale superamento della presunzione relativa di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., senza indicare elementi di segno opposto a quelli valutati dal primo giudice.
Il riferimento al luogo domestico ove sarebbero avvenuti gli abusi sessuali, non è neppure esaustivo in quanto il legislatore ha previsto, per queste ipotesi di reati perpetrati in contesti di contiguità domestica con la vittima, la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e il presidio del braccialetto elettronico, onde garantire il divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Neppure è sufficiente il richiamo alla possibilità che possano essere reiterati reati della stessa specie nei confronti di potenziali vittime deboli e vulnerabili, in particolare per l’età, trattandosi di asserto congetturale, in quanto il ricorrente non ha per ragioni familiari, di lavoro o di studio, alcuna occasione di venire in contatto con minori. Peraltro, si evidenzia che il riferimento ad una pluralità indeterminata di vittime vulnerabili presuppone l’accertamento di un’attitudine generalizzata di tipo psico-patologico mai avvenuto.
Si evidenziano altresì l’incensuratezza, l’assenza di segnalazioni pregresse per fatti analoghi, la presenza di un domicilio stabile, l’episodicità del fatto, a fronte di una motivazione con cui il giudice, con valutazione quanto meno azzardata e priva di riscontri, afferma che non sono in astratto da escludersi ulteriori episodi in danno della medesima vittima.
Non rilevano neppure i due pregressi episodi di abuso alcoolico.
Non vi è alcun cenno alla idoneità del mezzo di controllo elettronico.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta delle misure graduate. Il giudice si è avvalso di formule di stile, stereotipate e generiche disattendendo all’onere motivazionale che non può essere assolto neppure per relationem mediante il richiamo all’ordinanza del GIP.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Occorre tenere presente che per il reato di cui all’art. 609 bis cod. pen., l’art. 275 comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia in carcere. In quest’ordine di idee, anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che l’assenza di elementi in grado di attestare un concreto rischio di ordine cautelare impedisce di giustificare la detenzione in carcere dell’accusato per l’intero processo (CEDU 03/03/2009, Hilgartner c/ Polonia). Legittimamente, dunque, il giudice può applicare misure gradate, analizzando attentamente ogni singola fattispecie concreta sottoposta al suo esame, onde stabilire se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse da quella intramurale, comunque in grado di assicurare l’allontanamento dell’imputato dal contesto delinquenziale. Ove non emergano concrete indicazioni in tal senso, persiste la presunzione di pericolosità (Sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008, Rv. 242041; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766) anche sotto il profilo dei caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, Rv. 282865; Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Maratta, Rv. 281047 – 05; Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, Rv. 284615). Ogni valutazione, al riguardo, è riservata al giudice di merito e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da adeguata motivazione (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304), rimanendo estraneo al giudizio di legittimità ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Naturalmente, l’obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica, a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure di minore afflittività (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387).
Del resto, sulla stessa linea ermeneutica, le Sezioni unite hanno, infatti, chiarito che i principi di proporzionalità ed adeguatezza operano come parametri di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento dell’adozione del provvedimento coercitivo che per tutta la durata di quest’ultimo, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324).
Pertanto, la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari predicata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati, riguarda tutte quelle previste dalle lettere a), b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen., compresa quella relativa all’inquinamento probatorio (Sez. 3, n. 24375 del 22/02/2023, V., Rv. 284845 – 02). Tale presunzione, però, non esonera il giudice dallo spiegare le ragioni della inidoneità degli arresti domiciliari controllati quando non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza. Si è quindi affermato che, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 – 01; Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025 Rv. 287813 – 03).
Nella specie, il giudice a quo ha evidenziato la gravità dell’abuso sessuale compiuto a danno di una bambina piccola, approfittando di circostanze di tempo e di luogo e verosimilmente anche di un’alterazione alcoolica da parte dell’uomo per soddisfare abnormi impulsi sessuali. Da ciò inferendo il concreto e allarmante pericolo che l’indagato possa compiere nuove azioni delittuose di questo tipo verso soggetti deboli e vulnerabili in particolare per l’età, tanto più che la madre della minore riferisce che gli eccessi alcoolici del [OMISSIS] sono relativamente recenti e dall’altro che le modalità dell’abuso, avvenuto quanto la bambina dormiva, non escludono che in passato non si siano verificati altri episodi. Ma anche a voler affermare – aggiunge il giudice a quo – che si è trattato del primo episodio, è evidente come il [OMISSIS] abbia dimostrato una gravissima propensione a violare la sfera fisica, emotiva, psicologica di una bambina per soddisfare abnormi pulsioni sessuali.
Tuttavia, il giudice a quo nulla dice in ordine a quanto rappresentato dal ricorrente circa la disponibilità per l’indagato di un domicilio stabile e idoneo in [OMISSIS], via [OMISSIS], presso il nipote [OMISSIS], dove la misura avrebbe potuto avere attuazione, in luogo distinto dall’abitazione della persona offesa. Così come nulla il giudice argomenta circa l’idoneità del braccialetto elettronico a garantire l’osservanza del divieto di avvicinamento, anche in ragione della distanza dei rispettivi domicili. Ancora non viene preso in considerazione il carattere episodico della condotta, che non risulta inserirsi in un quadro di condotte antisociali e ancora meno di condotte illecite di carattere sessuale in danno di minori. Ancora il giudice nulla argomenta circa quanto emerge dalla denuncia della stessa madre della minore in ordine alla regolare attività lavorativa da parte dell’indagato, il quale provvedeva al pagamento dell’affitto di casa e delle spese. Tutti elementi che, nell’ottica delineata dall’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., funzionalmente ad una corretta parametrazione della misura cautelare alle effettive e concrete esigenze di cautela da ravvisarsi in ogni singola fattispecie concreta, avrebbero dovuto essere prese in considerazione.
Trattasi di apparato giustificativo inadeguato, affetto da vizi logico-giuridici e non aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all’art. 275 cod. proc. pen., in quanto non ancorato a specifiche circostanze di fatto e inidoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta, con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie.
2. L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla inadeguatezza degli arresti domiciliari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino competente ai sensi dell’art. 309 comma 7, cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile nel reato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla inadeguatezza degli arresti domiciliari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.Lgs. 196/03 E SS.MM.
Conclusione
Così deciso in Roma il 29 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2026.

















































































