Reddito di cittadinanza: quando l’omessa comunicazione dell’arresto di un familiare costituisce reato

Corte suprema di cassazione · Terza sezione penale · Commento giurisprudenziale
La Cassazione annulla con rinvio la condanna: occorre verificare se l’informazione omessa incidesse sulla spettanza o sull’importo del sussidio.

Con la sentenza n. 31787, depositata il 24 agosto 2026, la Terza sezione penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio una condanna per l’omessa comunicazione dell’arresto di un familiare. La responsabilità penale richiede di verificare se l’informazione non comunicata incidesse sulla spettanza o sull’importo del reddito di cittadinanza. Il giudizio dovrà essere rinnovato su questo punto.

Corte di cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 31787.
Udienza: 18 giugno 2026. Deposito: 24 agosto 2026.
Esito: annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

Il caso

La vicenda riguarda una beneficiaria del reddito di cittadinanza alla quale era stato contestato di non avere comunicato i ripetuti arresti di un componente del proprio nucleo familiare, indicato nella motivazione come il figlio. Nel riepilogo del ricorso si precisa che il familiare era stato più volte sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

La contestazione riportata dalla Cassazione riferiva all’omissione la percezione indebita di 19.645,85 euro tra febbraio 2020 e luglio 2021. Si tratta dell’importo indicato nell’accusa, non di una quantificazione dell’indebito definitivamente accertata dalla decisione di legittimità.

Il Tribunale di Torre Annunziata aveva assolto l’imputata con sentenza del 4 gennaio 2024, perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato. Su appello del Pubblico ministero, la Corte d’Appello di Napoli aveva riformato la decisione l’11 febbraio 2026, pronunciando condanna a dieci mesi di reclusione.

La difesa aveva proposto ricorso per cassazione contestando la riconducibilità dell’omissione alla fattispecie penale. A sostegno della censura aveva richiamato la disciplina della sospensione del beneficio in caso di applicazione di una misura cautelare personale, sostenendone la rilevanza anche quando il soggetto sottoposto alla misura sia un componente del nucleo familiare diverso dal richiedente.

La questione giuridica

Il problema riguarda una comunicazione successiva all’ammissione al sussidio, non una falsità contenuta nella domanda iniziale. Occorre stabilire se la sospensione prevista dall’art. 7-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 escluda la rilevanza penale dell’omissione oppure se l’informazione debba comunque essere comunicata perché rilevante per la revoca o la riduzione della prestazione.

La Corte esamina il rapporto tra questa disposizione, l’art. 3, comma 13, relativo al calcolo del beneficio in presenza di determinate condizioni dei familiari, e l’art. 7, comma 2, che punisce l’omessa comunicazione delle informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del sussidio. Il riferimento è al d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La decisione

La Cassazione premette che le sanzioni penali dell’art. 7 restano applicabili ai fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina. Il venir meno del reddito di cittadinanza, pertanto, non viene assunto dalla Corte come ragione per escludere la punibilità dei fatti pregressi oggetto del processo.

Quanto all’omissione, la sentenza richiama anzitutto il precedente n. 19873 del 2025. Secondo il principio riportato, l’omessa segnalazione dello stato detentivo del beneficiario o del richiedente non integra il reato dell’art. 7, comma 2, quando la circostanza determina la sospensione automatica prevista dall’art. 7-ter. La mancata comunicazione non viene, in tale prospettiva, ricondotta alle informazioni rilevanti per la revoca o la riduzione del beneficio.

La motivazione affronta poi l’ulteriore profilo della detenzione di un componente del nucleo familiare. Richiamando la sentenza n. 1351 del 2022 e l’art. 3, comma 13, la Corte osserva che quella condizione può incidere sulla prestazione attraverso la scala di equivalenza, ossia il parametro utilizzato per adeguare il calcolo del beneficio alla composizione del nucleo. La disposizione, nel testo riportato dal provvedimento, esclude dal parametro i soggetti in stato detentivo e prevede la medesima riduzione nelle ulteriori ipotesi indicate.

È su questo effetto che si concentra la decisione: l’omessa comunicazione può assumere rilevanza penale quando l’informazione incide sul beneficio o sulla sua misura. La Corte richiede una verifica in tal senso sulla base del combinato disposto degli artt. 3, comma 13, e 7, comma 2. Invita inoltre a considerare il possibile intervallo tra il fatto da comunicare e la sospensione della prestazione.

La sentenza d’appello viene quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, chiamata a svolgere un nuovo esame sull’incidenza delle informazioni omesse. La Cassazione non pronuncia un’assoluzione e non accerta direttamente quale importo sarebbe spettato al nucleo familiare.

Il commento

La portata della pronuncia emerge dalla distinzione tra sospensione del sussidio e informazione rilevante per la sua revoca o riduzione. Non è sufficiente richiamare l’esistenza di un obbligo dichiarativo per ricavarne la responsabilità penale. Occorre spiegare quale effetto avrebbe avuto l’informazione sul diritto alla prestazione o sul relativo calcolo.

La distinzione opera anche nella direzione opposta. Il richiamo alla sospensione non esaurisce la questione quando la condizione del familiare può incidere sui parametri del beneficio. Il possibile intervallo temporale indicato dalla Corte impedisce di sovrapporre, senza accertamenti, il momento dell’arresto a quello della sospensione.

Sul piano difensivo, dal ragionamento della Corte si ricava l’utilità di confrontare i periodi interessati dalle misure con il calcolo della prestazione e con l’eventuale decorrenza della sospensione. Una censura limitata ad affermare che il beneficio doveva essere sospeso non affronta, da sola, l’ulteriore questione posta dalla sentenza: se l’informazione omessa fosse dovuta anche per determinare correttamente la spettanza o l’importo del sussidio.

Il testo non espone i conteggi necessari per risolvere questa verifica e non indica se e quando la sospensione sia stata concretamente disposta. Non consente quindi di stabilire quale parte delle somme contestate fosse eventualmente non dovuta. Questo limite spiega l’annullamento con rinvio: la rilevanza dell’informazione sul beneficio deve essere accertata nel nuovo giudizio, non presunta né esclusa in astratto.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione

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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Riferimenti del provvedimento:
Corte di cassazione, Sez. III penale, sent. n. 31787, ud. 18/6/2026, dep. 24/8/2026.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Relatore

Dott. GALANTI Alberto – Consigliere

Dott. GIORGIANNI Giovanni – Consigliere

Dott. MAGRO Maria Beatrice – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[OMISSIS], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso la sentenza del 11/2/2026 della Corte d’Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

udito per la ricorrente l’avv. [OMISSIS], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’11 febbraio 2026 la Corte d’Appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta dal Pubblico ministero nei confronti della sentenza del 4 gennaio 2024 del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale [OMISSIS] era stata assolta dal reato di cui all’art. 7, commi 2 e 4, I. n. 26 del 2019 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (ascrittole per avere, dopo essere stata ammessa al beneficio del reddito di cittadinanza, omesso di comunicare i ripetuti arresti cui era stato sottoposto un componente del proprio nucleo familiare), in riforma di tale decisione ha dichiarato l’imputata responsabile di detto reato condannandola alla pena di dieci mesi di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato [OMISSIS], che lo ha affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta, a norma dell’ art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione, che sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, sulla base del rilievo che la condotta contestata, ossia l’aver omesso, dopo essere stata ammessa a beneficiare del reddito di cittadinanza, di comunicare che uno dei componenti del proprio nucleo familiare era più volte stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, non era riconducibile a quelle contemplate dall’art. 7, commi 2 e 4, del D.L. n. 4 del 2019, convertito dalla I. n. 26 del 2019.

Si richiama l’orientamento espresso dalla sentenza n. 19873 del 2025, secondo cui l’art. 7-ter, comma 1, D.L. n, 4 del 2019, n. 4, stabilendo la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che l’omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest’ultimo costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 7 citato, in quanto il difetto di tale comunicazione non può inquadrarsi nel novero delle “informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio”.

Tale interpretazione, fondata sul principio di stretta legalità e del divieto di estensione analogica del precetto penale, costituisce un chiarimento costituzionalmente conforme nel settore delle dichiarazioni sui requisiti per l’ottenimento e la fruizione di benefici erogati dallo Stato ed è rilevante anche nel caso della ricorrente, in quanto anche se la mancata comunicazione è contestata a un soggetto dichiarante e beneficiario diverso da quello sottoposto alla misura cautelare, il beneficiario effettivo del sussidio è il nucleo familiare del richiedente medesimo.

2.2. Con un secondo motivo ha lamentato l’errata applicazione di disposizioni di legge penale per le medesime ragioni.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Alla ricorrente è contestato il reato di cui all’art. 7, commi 2 e 4, I. n. 26 del 2019 per avere, dopo essere stata ammessa al beneficio del reddito di cittadinanza, omesso di comunicare le variazioni delle condizioni necessarie per poter continuare a godere di tale beneficio, in particolare di avere omesso di dichiarare la presenza, nel proprio nucleo familiare, di un soggetto, [OMISSIS], arrestato più volte (il [OMISSIS], il [OMISSIS], il [OMISSIS] e il [OMISSIS]), così percependo indebitamente la somma di Euro 19.645,85 tra febbraio 2020 e luglio 2021.

Nella sentenza impugnata, resa sull’appello del Pubblico ministero nei confronti della sentenza del 4 gennaio 2024 del Tribunale di Torre Annunziata, di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, si legge che la ricorrente, dopo essere stata ammessa al beneficio del reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare lo stato di detenzione del figlio, traendone la responsabilità della ricorrente medesima per essere gli obblighi dichiarativi di cui all’art. 3, comma 13, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, riferibili sia alla detenzione in carcere sia a quella domiciliare.

Osserva, dunque, il Collegio, premessa l’applicabilità delle sanzioni penali previste dall’art. 7 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i fatti, come quelli in esame, commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, disposta dall’ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cfr. Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, [OMISSIS], Rv. 285964 – 01; v. anche, nel medesimo senso, con riferimento alla fase di esecuzione, Sez. 3, n. 16169 del 18/02/2026, [OMISSIS], Rv. 289952 – 01, e Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, [OMISSIS], Rv. 286951 – 01), che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non integra il delitto di cui all’art. 7, comma 2, D.L. cit. la omessa segnalazione dello stato detentivo del beneficiario o del richiedente il reddito di cittadinanza, in quanto il disposto dell’art. 7-ter, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stabilendo la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario o del richiedente, di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che l’omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest’ultimo costituisca condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 7 D.L. cit., non inquadrandosi tale difetto di comunicazione nel novero delle “informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio” (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, [OMISSIS], Rv. 288106-01).

3. Tale omissione può, però, incidere sulla sussistenza dei presupposti personali, familiari e reddituali per il godimento del beneficio, in quanto l’arresto di un componente del nucleo familiare che gode del beneficio può determinare una variazione della base di reddito rilevante, sia ai fini della quantificazione della misura del beneficio, sia ai fini della debenza dello stesso in ipotesi di superamento della soglia di reddito entro il quale il beneficio stesso può essere riconosciuto.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che può integrare il reato di cui all’art. 7 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare quale causa di riduzione del beneficio del reddito di cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare, e quale parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione economica (Sez. 3, n. 1351 del 25/11/2021, dep. 2022, [OMISSIS], Rv. 282637-01).

In particolare, è stato chiarito, richiamando il disposto dell’art. 3, comma 13, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, (secondo cui “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3”), che il sopravvenuto stato detentivo o il ricovero di uno dei componenti il nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza può incidere sulla composizione del nucleo familiare stesso o sul parametro della scala di equivalenza da considerare per accordare il beneficio.

Ne consegue che l’omessa comunicazione del sopravvenuto stato detentivo o del ricovero a carico dello Stato di uno dei componenti il nucleo familiare beneficiario può assumere rilevanza qualora rientri nel novero delle “informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio”, cosicché detta omissione può assumere rilevanza penale allorquando l’informazione trascurata abbia incidenza sul beneficio o sulla sua misura.

Occorre, pertanto, verificare se l’informazione omessa avesse incidenza sul beneficio o sulla sua misura, giacché in tal caso la stessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 13, e 7, comma 2, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, avrebbe dovuto essere resa, con la conseguente rilevanza penale della relativa omissione, anche in considerazione del possibile intervallo cronologico intercorrente tra la verificazione del fatto da comunicare e la sospensione del beneficio ai sensi dell’art. 7-ter citato.

4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte d’Appello di Napoli, per nuovo esame, onde verificare l’incidenza delle informazioni omesse dalla ricorrente sul beneficio e sulla sua misura.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

Conclusione

Così deciso in Roma il 18 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 24 agosto 2026.