Decisione: 5 giugno 2026
Deposito: 24 agosto 2026
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Il procedimento riguardava una misura cautelare personale dell’obbligo di dimora, applicata in relazione al delitto contestato ai sensi degli artt. 110 e 452-quaterdecies c.p.
L’interessato aveva chiesto al GIP la sostituzione della misura in corso con quella, meno afflittiva, dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il GIP aveva rigettato l’istanza con ordinanza del 3 marzo 2026.
Contro tale decisione era stato proposto appello cautelare. Secondo quanto successivamente ricostruito dalla Cassazione, l’impugnazione censurava la radicale carenza di motivazione dell’ordinanza del GIP, descritta come redatta mediante un modulo prestampato con alcune integrazioni manoscritte.
Nell’atto di appello erano state riportate anche le deduzioni formulate a sostegno della richiesta di sostituzione della misura. Il Tribunale di Salerno aveva interpretato tale contenuto come devoluzione anche delle questioni di merito e, pronunciandosi su queste ultime, aveva rigettato l’appello.
La questione giuridica
La questione sottoposta alla Corte riguardava l’individuazione dell’oggetto effettivamente devoluto al giudice dell’appello cautelare.
L’effetto devolutivo indica, in questo contesto, quali punti della decisione del primo giudice vengono trasferiti alla cognizione del giudice dell’impugnazione. Non ogni argomento contenuto materialmente nell’atto di appello costituisce necessariamente una censura autonoma. Occorre verificare quale funzione quell’argomento svolga all’interno del motivo proposto.
Nel caso esaminato, occorreva quindi stabilire se la riproduzione delle deduzioni già sottoposte al GIP avesse devoluto al Tribunale anche il loro merito oppure se tali deduzioni fossero state riportate soltanto per dimostrare che il primo giudice non le aveva prese in considerazione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondata la tesi del ricorrente. La Corte ha verificato il contenuto dell’appello cautelare e ha rilevato che esso era fondato su un unico argomento: la carenza di motivazione in ordine agli elementi posti a sostegno della richiesta di modifica della misura formulata ai sensi dell’art. 299 c.p.p.
Le deduzioni relative alla sostituzione della misura erano state riprodotte testualmente nell’impugnazione, ma, secondo la ricostruzione compiuta dalla Corte, soltanto per evidenziare che il provvedimento del GIP non ne conteneva alcun esame.
Non risultava quindi corretta l’affermazione del Tribunale secondo cui il difensore avrebbe riproposto nel merito le medesime argomentazioni già poste a fondamento dell’istanza di sostituzione.
La Corte ha conseguentemente annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del 14 aprile 2026 e quella del GIP del 3 marzo 2026, disponendo la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari. Quest’ultimo dovrà provvedere a una nuova motivazione sulla richiesta di modifica della misura, confrontandosi con tutti gli argomenti formulati a sostegno dell’istanza.
Le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite. La sentenza, pertanto, non stabilisce se la misura dovesse essere effettivamente sostituita e non decide nel merito sulla persistenza delle esigenze cautelari o sull’adeguatezza della misura applicata.
Il commento
Il profilo centrale della decisione riguarda il rapporto tra contenuto materiale dell’atto di impugnazione e perimetro della devoluzione. La presenza, nell’appello, di argomenti relativi al merito della richiesta originaria non consente di considerarli automaticamente motivi autonomamente devoluti.
La sentenza attribuisce rilievo alla funzione processuale con la quale quelle deduzioni sono inserite nell’impugnazione. Nel caso concreto, la loro trascrizione serviva a dimostrare il contenuto delle questioni sottoposte al GIP e, parallelamente, l’assenza di un effettivo confronto motivazionale con esse. La Cassazione non le considera, per questa sola ragione, autonome censure di merito rivolte al Tribunale.
La distinzione assume rilievo nella redazione dell’appello cautelare. Quando una deduzione viene richiamata esclusivamente per documentare un’omissione motivazionale del primo giudice, l’atto deve rendere riconoscibile questa funzione. Diversamente, la formulazione del motivo può porre un problema interpretativo circa l’effettiva estensione delle questioni trasferite al giudice dell’impugnazione.
La Terza Sezione richiama, nel proprio percorso argomentativo, anche principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di impugnazioni cautelari reali e sui poteri del giudice di appello rispetto alla motivazione mancante. Il provvedimento utilizza tali precedenti per delimitare, nel caso esaminato, il rapporto tra poteri cognitivi del giudice e specifico oggetto devoluto dall’impugnazione.
La portata della decisione deve tuttavia essere mantenuta entro il caso esaminato. La Cassazione non afferma che il giudice dell’appello cautelare sia sempre privo del potere di integrare o colmare una motivazione insufficiente. La motivazione richiama, al contrario, l’orientamento secondo cui il giudice dell’impugnazione dispone, nei limiti dell’effetto devolutivo, di poteri di cognizione che possono consentire di rimediare anche a carenze motivazionali.
Ciò che determina l’esito del ricorso è la verifica dell’oggetto concreto dell’appello: secondo la Corte, esso aveva devoluto soltanto il vizio di motivazione, mentre le argomentazioni relative alla sostituzione della misura erano state riportate con funzione dimostrativa dell’omesso esame da parte del GIP.

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Sentenza integrale in forma omissata
Corte di cassazione, Sez. III penale, sent. n. 31801, dec. 5 giugno 2026, dep. 24 agosto 2026.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Dott. ACETO Aldo – Presidente
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Relatore
Dott. VERDEROSA Pia – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso l’ordinanza del 14/4/2026 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OMISSIS], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con motivi nuovi
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 14/4/2026, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l’appello cautelare proposto da [OMISSIS] avverso l’ordinanza emessa il 3/3/2026 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso (obbligo di dimora), disposta con riguardo al delitto di cui agli artt. 110, 452-quaterdecies cod. pen., con altra, meno afflittiva (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
2. Propone ricorso per cassazione il [OMISSIS], deducendo – con unico motivo – la violazione degli artt. 125, 274, 275, 282, 283, 309 e 310 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe errato nel pronunciarsi anche sul merito cautelare (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze ex art. 274 cod. proc. pen.), a fronte di un appello con il quale sarebbe stata contestata all’ordinanza del G.i.p. esclusivamente la radicale assenza di motivazione, esauritasi in un modello prestampato e, dunque, caratterizzata da una evidente carenza grafica. Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento qui impugnato, pertanto, l’appellante non avrebbe speso alcun argomento di merito, insieme all’eccezione appena richiamata, limitandosi ad individuare gli elementi di fatto proposti al G.i.p. per ottenere la sostituzione della misura, poi rimasti del tutto negletti nell’ordinanza da questi emessa.
2.1. Sono stati presentati motivi aggiunti, sia per ribadire gli argomenti già spesi sia per contestare la motivazione dell’ordinanza anche in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura in esecuzione.
Motivi della decisione
3. Il ricorso risulta fondato.
4. Il Tribunale del riesame, quale giudice dell’appello cautelare, ha innanzitutto ribadito il costante e condiviso indirizzo in forza del quale in tema di appello di misure cautelari reali, il Tribunale della libertà, al quale sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità del provvedimento del giudice affetto da vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di revoca del sequestro, non può sostituirsi al primo giudice violando il principio devolutivo e redigendo la motivazione integralmente omessa, né può limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento impugnato ex art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., ma deve, una volta dichiarata la nullità, trasmettere gli atti al primo giudice, al fine di non privare la parte di un grado del giudizio cautelare e di consentirle di redigere motivi specifici di impugnazione qualora debba dolersi delle ragioni di un eventuale rigetto della domanda (Sez. 3, n. 45234 del 3/7/2014, [OMISSIS], Rv. 260995. Tra le molte successive non massimate, Sez. 3, n. 284 del 27/11/2025, [OMISSIS]; Sez. 3, n. 34943 del 15/10/2020, [OMISSIS]).
4.1. Come poi ribadito ancora con recentissima pronuncia (Sez. 3, n. 14376 del 13/3/2026, [OMISSIS]), nel giudizio d’appello avverso provvedimenti cautelari reali, disciplinato dall’art. 322-bis cod. proc. pen., l’impugnazione innanzi al Tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, [OMISSIS], Rv. 275566).
4.2. Altra sentenza (Sez. 3, n. 42470 del 1/10/2024, [OMISSIS], Rv. 287140 – 01) ha poi evidenziato, nella stessa direzione, che il Tribunale del riesame, sia pure nei limiti del principio devolutivo, che demanda al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, non può, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, disporne l’annullamento, ma, in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all’art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 1114 del 7/12/2022, [OMISSIS], Rv. 284165 -01).
Tale soluzione troverebbe conforto anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali, sia pure incidentalmente (Sez. U, n. 15403 del. 30/11/2023, [OMISSIS], non massimate sul punto, par. 5.1 del Considerato in diritto), hanno osservato che “secondo la disciplina generale dettata nel Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale, come desumibile in particolare dall’art. 604 cod. proc. pen., la mancanza di motivazione costituisce un vizio che non comporta la restituzione degli atti al primo giudice, ma deve trovare rimedio nella decisione del giudice di appello, il quale è tenuto a decidere nel merito (cfr., per tutte, Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, [OMISSIS], Rv. 244118 – 01, nonché, tra le altre, Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, [OMISSIS], Rv. 271735 – 01)”, ritenendosi che costituisca principio generale, valido per ogni tipo gravame, quello della convergenza – nella medesima fase – di un effetto rescindente e contemporaneamente rescissorio, ove al giudice della impugnazione, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, è imposto di colmare, nel merito, il deficit argomentativo del provvedimento sottoposto al suo controllo senza restituire gli atti al Giudice che lo ha emesso.
4.3. In conclusione, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il sovraesposto principio non operi nel solo – e ben diverso – caso in cui “al giudice dell’impugnazione sia devoluta esclusivamente (corsivo dell’estensore, n.d.e.) la cognizione della nullità del provvedimento affetto da vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di revoca del sequestro”, non potendo il giudice d’appello sostituirsi al primo giudice nell’assumere la decisione non resa, violando il principio devolutivo e redigendo la motivazione integralmente omessa, né potendo limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento impugnato ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., ma dovendo invece, una volta dichiarata la nullità, trasmettere gli atti al primo giudice, al fine di non privare la parte di un grado del giudizio cautelare e di consentirle di redigere motivi specifici di impugnazione qualora debba dolersi delle ragioni di un eventuale rigetto della domanda (Sez. 3, n. 45234 del 3/7/2014, cit.).
5. Tanto premesso in termini generali, si osserva che l’unica questione sulla quale si fonda il ricorso concerne quanto dedotto a sostegno dell’appello cautelare: in particolare, mentre il Tribunale afferma che il [OMISSIS] non si sarebbe limitato a eccepire la radicale mancanza di motivazione nel provvedimento del G.i.p., ma avrebbe introdotto anche temi di merito, dunque devoluti al Collegio della cautela, il ricorso sostiene che l’appello avrebbe enunciato tali argomenti soltanto per evidenziare che erano stati proposti anche al G.i.p. e totalmente trascurati.
5.1. La tesi del ricorrente è fondata.
5.2. Come verificato da questa Corte, attesa la natura della questione qui proposta, l’appello cautelare era stato fondato su un solo argomento, ossia la carenza grafica di motivazione in ordine agli elementi posti a sostegno della richiesta di modifica della misura, ex art. 299 cod. proc. pen.; questi elementi erano stati dunque riportati nell’impugnazione proposta al Tribunale del riesame, in modo testuale (pagg. 2-4), ma soltanto ad evidenziare che il provvedimento del G.i.p. – redatto su un modulo prestampato, con qualche integrazione a mano – non ne conteneva traccia o esame (“In tale direzione, il Gip del Tribunale di Salerno ha completamente negletto di considerare le deduzioni posta a base della richiesta avanzata ai sensi dell’art. 299 cpp, di seguito compendiate”).
5.3. L’ordinanza qui impugnata, pertanto, risulta censurabile nella parte in cui (pag. 17) afferma che ” il difensore non si è limitato a censurare in via esclusiva la nullità (per omessa motivazione) dell’ordinanza resa dal GIP, bensì ha riproposto, nel merito, le medesime argomentazioni addotte a sostegno dell’istanza di sostituzione rigettata.”
6. In forza di queste considerazioni, e dei principi sopra richiamati, lo stesso provvedimento del 14/4/2026 deve essere dunque annullato senza rinvio, così come l’ordinanza emessa il 3/3/2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, che dovrà provvedere a nuova motivazione sulla richiesta di modifica della misura, confrontandosi con tutti gli argomenti a sostengo della relativa istanza. Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del 3 marzo 2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, disponendosi la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Salerno, per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2026.

















































































