Art. 131-bis c.p.: motivazione insufficiente se il diniego richiama il fatto tipico

Corte suprema di cassazione · Sezione III penale · Commento giurisprudenziale
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 31780/2026: annullamento con rinvio sul diniego della particolare tenuità del fatto, mentre resta irrevocabile l’affermazione di responsabilità.

La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 31780 depositata il 24 agosto 2026, ha annullato parzialmente una decisione della Corte di appello di Palermo limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. La censura riguarda la motivazione del diniego: il giudice territoriale aveva richiamato, quale fatto ostativo, quello già integrativo della fattispecie di reato, senza esplicitare le ragioni della mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. Il rinvio riguarda esclusivamente tale valutazione. L’affermazione della responsabilità penale è invece divenuta irrevocabile.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza penale, sentenza n. 31780
Decisione: 5 giugno 2026
Deposito: 24 agosto 2026
Presidente: Dott. Aldo Aceto
Relatore: Dott.ssa Antonella Di Stasi

Il caso

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato previsto dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 4/2019 e lo aveva condannato a otto mesi di reclusione.

Dalla motivazione della Cassazione emerge che la decisione impugnata aveva individuato la condotta nell’omessa comunicazione, entro il termine previsto dall’art. 3, comma 8, del D.L. n. 4/2019, dell’avvenuta assunzione lavorativa. La Corte territoriale aveva ritenuto tale informazione dovuta e rilevante ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, affermando che l’imputato aveva così percepito indebitamente il beneficio relativo al mese di gennaio 2022.

Con il primo motivo di ricorso venivano contestati l’elemento oggettivo e quello soggettivo del reato. Il ricorrente sosteneva, tra l’altro, di avere dichiarato nella domanda di concessione del reddito di cittadinanza lo svolgimento di attività lavorativa e che l’omissione non avesse determinato il conseguimento di un beneficio di maggiore entità. La Cassazione ha dichiarato questo motivo inammissibile perché generico e non specificamente correlato alle argomentazioni della sentenza impugnata.

Il secondo motivo riguardava invece il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. Secondo il ricorso, la Corte di appello aveva utilizzato una motivazione assertiva e stereotipata, limitandosi a richiamare le modalità della condotta.

La questione giuridica

Il punto sul quale la Cassazione è intervenuta riguarda la motivazione necessaria per negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La questione, nel caso esaminato, era se il diniego potesse essere sorretto dal richiamo a un fatto che già integrava la fattispecie di reato, senza un’ulteriore esplicitazione delle ragioni poste a fondamento della mancata applicazione della causa di non punibilità.

Con l’espressione “fatto tipico” si indica, in questo contesto, il fatto che presenta gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice e che consente di ricondurre la condotta alla fattispecie di reato contestata. La sentenza non affronta in astratto ogni possibile rapporto tra gli elementi della condotta e la valutazione dell’art. 131-bis c.p. Esamina la specifica motivazione adottata nel procedimento sottoposto al suo giudizio.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo. La motivazione della Corte territoriale viene definita “assertiva ed erronea” perché aveva richiamato, quale fatto ostativo all’applicazione della causa di non punibilità, quello integrativo della fattispecie di reato contestato, senza esplicitare le ragioni del diniego.

Il vizio non determina però l’applicazione diretta dell’art. 131-bis c.p. da parte della Cassazione. La valutazione della particolare tenuità viene espressamente ricondotta a un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non sostituibile in sede di legittimità.

Per questa ragione la sentenza viene annullata soltanto sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo affinché valuti nuovamente l’applicabilità della causa di non punibilità. Il ricorso viene dichiarato inammissibile nel resto.

La Corte precisa inoltre che sull’accertamento del fatto-reato e sulla responsabilità dell’imputato si è formato il giudicato. Ai sensi dell’art. 624 c.p.p., l’affermazione di responsabilità è quindi dichiarata irrevocabile. Il nuovo giudizio resta circoscritto alla questione dell’art. 131-bis c.p.

Il commento

La portata della decisione deve essere delimitata con precisione. La Cassazione non afferma che la particolare tenuità del fatto dovesse essere riconosciuta nel caso concreto. Non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito e non stabilisce che gli elementi della condotta tipica siano, in quanto tali, sempre irrilevanti nella valutazione dell’art. 131-bis c.p.

Il passaggio effettivamente contenuto nella motivazione è più circoscritto. Il diniego esaminato dalla Corte non poteva essere sorretto dal semplice richiamo, quale fatto ostativo, a quello già integrativo della fattispecie contestata, senza che fossero esplicitate le ragioni della mancata applicazione della causa di non punibilità. È quindi il percorso motivazionale concretamente adottato dalla Corte territoriale a essere censurato.

La decisione presenta anche un secondo profilo processuale. L’accoglimento del motivo relativo all’art. 131-bis c.p. non riapre le questioni ormai definite sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità. L’annullamento parziale determina un giudizio di rinvio circoscritto alla causa di non punibilità, mentre sul resto opera l’irrevocabilità espressamente dichiarata dalla Cassazione.

Sul piano dell’impugnazione, la stessa sentenza mostra inoltre la necessità di distinguere il controllo sulla motivazione relativa alla particolare tenuità dalla contestazione della responsabilità. Il primo motivo è infatti dichiarato inammissibile perché non si confrontava specificamente con le ragioni della decisione impugnata. Il secondo viene invece accolto perché rivolto in modo specifico alla motivazione utilizzata per escludere l’art. 131-bis c.p.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione

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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Riferimenti del provvedimento:
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza penale, sentenza n. 31780, decisa il 5 giugno 2026, depositata il 24 agosto 2026, Pres. Aldo Aceto, Rel. Antonella Di Stasi.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. DI STASI Antonella – Relatore

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. VERDEROSA Pia – Consigliere

ha pronunciato la seguente

sul ricorso proposto da:

SENTENZA

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso la sentenza del 21/11/2025 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. ed inammissibilità nel resto;

letta per l’imputato la memoria difensiva dell’avv. [OMISSIS], che ha concluso insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21/11/2025, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 14/05/2025 dal Tribunale di Marsala, con la quale [OMISSIS] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 2, D.L. n. 4/2019 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OMISSIS], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all’elemento oggettivo e soggettivo del delitto di cui all’art. 7, comma 2, D.L. n. 4/2019.

Argomenta che ai fini della sussistenza del reato contestato occorre che l’agente abbia omesso informazioni dovute e che ricorra anche l’elemento soggettivo e, cioè, il dolo specifico; nella specie, sussisteva il dubbio circa la ricorrenza tanto dell’elemento oggettivo quanto di quello soggettivo della fattispecie, in quanto nella domanda di concessione del reddito di cittadinanza l’imputato aveva di dichiarato di svolgere attività lavorativa e l’omissione non aveva comportato il conseguimento di un’entità maggiore del beneficio erogato.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Lamenta che la Corte di appello aveva escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con motivazione assertiva, stereotipata e priva di reale contenuto giustificativo, limitandosi a richiamare le modalità della condotta.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (cfr. p. 4 e 5, ove si evidenzia che l’imputato aveva omesso nel termine previsto dall’art. 3, comma 8 del D.L. 4/2019 di comunicare l’avvenuta assunzione lavorativa, informazione dovuta e rilevante ai fini della revoca o riduzione del beneficio, così percependo indebitamente il beneficio per il mese di gennaio 2022) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod. proc. pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Rv. 244181).

Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Rv. 240109; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

A fronte di uno specifico motivo di appello, con il quale si censurava il diniego di applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha espresso una motivazione assertiva ed erronea, richiamando quale fatto ostativo all’applicazione della causa di non punibilità quello integrativo della fattispecie di reato contestato e senza esplicitate le ragioni del diniego.

Tale vizio motivazionale vizia parzialmente l’atto decisorio e tale profilo investe un ambito della decisione rimesso all’esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito.

3. Consegue, pertanto, l’annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché valuti, con giudizio di fatto non surrogabile in questa sede, l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, con la precisazione che, essendosi determinato il giudicato sull’accertamento del “fatto-reato” e sulla responsabilità dell’imputato, (cfr Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Rv. 265434), ai sensi dell’art. 624 cod. pen. va dichiarata irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il 5 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 24 agosto 2026.