Minorata difesa: serve una verifica concreta della vulnerabilità della vittima

Corte suprema di cassazione · Quinta Sezione penale · Commento giurisprudenziale
La Cassazione annulla con rinvio sull’aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, c.p.: la sola età della vittima e la preponderanza fisica dell’imputato non sostituiscono l’accertamento concreto delle condizioni che abbiano ostacolato la difesa.

La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 15162/2026, decisa il 21 gennaio 2026, ha esaminato i presupposti dell’aggravante della minorata difesa prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, c.p. La Corte ha annullato con rinvio sul punto, ritenendo insufficiente una motivazione fondata sostanzialmente sull’età della vittima e sulla preponderanza fisica dell’imputato. La verifica deve riguardare le concrete condizioni di vulnerabilità, l’effettivo ostacolo alla difesa e il profittamento da parte dell’agente.

Autorità: Corte suprema di cassazione
Sezione: Quinta Sezione penale
Sentenza: n. 15162/2026
Data della decisione: 21 gennaio 2026
Data di deposito: 28 aprile 2026

Il caso

La Corte d’Assise di Appello di Firenze aveva confermato la responsabilità dell’imputato per omicidio preterintenzionale aggravato, in continuazione con il delitto di violenza privata aggravata. Tra le circostanze ritenute sussistenti figurava la minorata difesa, collegata all’anziana età della persona offesa, che aveva settantasette anni.

Nel ricorso si contestava il metodo seguito dai giudici di merito. La difesa sosteneva che l’età fosse stata utilizzata come dato sostanzialmente autosufficiente, senza verificare le concrete condizioni fisiche, di salute e di movimento della vittima. Richiamava, inoltre, attività descritte nel processo — guida di autoveicoli e lavori agricoli — ritenute incompatibili con un automatico giudizio di ridotta capacità difensiva.

La questione giuridica

La questione riguarda il modo in cui deve essere accertata la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, c.p. La norma considera le circostanze di tempo, di luogo o di persona delle quali l’autore abbia profittato e che abbiano ostacolato la pubblica o privata difesa.

Il problema sottoposto alla Cassazione era, quindi, se l’età avanzata della persona offesa, associata alla maggiore prestanza fisica dell’imputato, potesse sostenere l’aggravante oppure se fosse necessario accertare quale concreta situazione di vulnerabilità fosse derivata dalle condizioni personali della vittima e se l’agente ne avesse effettivamente profittato.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo. La motivazione richiama espressamente le Sezioni Unite, sentenza n. 40275 del 15 luglio 2021, Cardellini, secondo cui le circostanze di tempo, di luogo o di persona devono tradursi, nel caso concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo. La mera idoneità astratta della circostanza a favorire la commissione del reato non è sufficiente.

Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva ricavato l’aggravante dalla constatazione dell’età della vittima e dalla preponderanza fisica del ricorrente. La Cassazione qualifica quest’ultimo elemento come irrilevante rispetto alla specifica verifica della minorata difesa e rileva l’assenza di una motivazione sulle concrete condizioni fisiche, di salute e di capacità di movimento della persona offesa.

Il percorso di accertamento indicato dalla sentenza si articola in tre passaggi. Occorre individuare, anzitutto, una circostanza di tempo, di luogo o di persona astrattamente idonea a creare un ostacolo alla pubblica o privata difesa. Deve poi essere verificato che tale ostacolo si sia prodotto effettivamente nel caso concreto. Infine, deve risultare che l’agente ne abbia profittato, con la relativa consapevolezza.

Poiché la Corte d’Assise di Appello non aveva compiuto tale verifica, la sentenza è stata annullata con rinvio, limitatamente alla minorata difesa e al conseguente trattamento sanzionatorio.

Il commento

La portata della pronuncia deve essere delimitata con precisione. La Cassazione non afferma che l’età avanzata sia irrilevante ai fini dell’art. 61, primo comma, n. 5, c.p. Esclude, invece, che il dato anagrafico possa essere trasformato automaticamente nella prova della minorata difesa.

Il punto riguarda il rapporto tra la circostanza astrattamente idonea a ridurre le possibilità di difesa e l’effetto che quella circostanza ha prodotto nella vicenda concreta. La vulnerabilità non coincide, dunque, con la semplice appartenenza della vittima a una determinata fascia anagrafica. Deve emergere dal modo in cui le condizioni personali abbiano effettivamente ostacolato la capacità difensiva.

La motivazione richiama, attraverso le Sezioni Unite Cardellini, anche il limite costituzionale agli automatismi fondati su presunzioni assolute. Il provvedimento distingue però tali automatismi dalla possibilità di utilizzare presunzioni relative, cioè valutazioni che possono essere superate da elementi concreti di segno contrario.

Assume rilievo anche il terzo passaggio dell’accertamento: non basta che una determinata condizione abbia reso più difficile la difesa. Occorre verificare che l’autore abbia concretamente profittato di quella situazione e ne abbia avuto consapevolezza. La struttura dell’aggravante richiede quindi un collegamento tra la condizione di vulnerabilità, l’effettiva facilitazione dell’azione e la condotta dell’agente.

Dal testo non emerge l’indicazione di una specifica soglia clinica o di una determinata patologia necessaria per configurare la vulnerabilità. La sentenza richiama, invece, le concrete condizioni fisiche, di salute e di capacità di movimento della vittima. L’accertamento resta pertanto individualizzato e dipendente dalle risultanze del singolo processo.

Il rinvio ha un ulteriore significato. La Cassazione non esclude definitivamente la minorata difesa. Rileva l’insufficienza del percorso valutativo seguito e demanda ad altra sezione della Corte d’Assise di Appello di Firenze una nuova verifica secondo i criteri indicati. L’esito della rivalutazione dell’aggravante, quindi, non risulta predeterminato dalla sentenza di legittimità.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione

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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Autorità: Corte suprema di cassazione
Sezione: Quinta Sezione penale
Sentenza: n. 15162/2026
Data della decisione: 21 gennaio 2026
Data di deposito: 28 aprile 2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:
MARIA VESSICHELLI – Presidente –
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI
ELISABETTA MARIA MOROSINI
MATILDE BRANCACCIO – Relatore –
MARIO MORRA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito l’Avvocato Generale GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e riportandosi alla requisitoria scritta.
udito il difensore, l’Avv. [OMISSIS], che si riporta alle conclusioni contenute nell’atto di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Assise di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dalla Corte di Assise di Firenze, ha riqualificato il reato di cui al capo 2 nei termini originariamente contestati (vale a dire come delitto di violenza privata aggravato dall’uso dell’arma piuttosto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni come ritenuto all’esito del giudizio di primo grado) e ha confermato la condanna di [OMISSIS] per il delitto di omicidio preterintenzionale aggravato, in continuazione con il delitto di violenza privata aggravata, concesse le circostanze attenuanti generiche con valutazione di equivalenza alle aggravanti contestate, i giudici di appello hanno rideterminato la pena in anni dieci e mesi due di reclusione.

L’imputato è accusato di avere ucciso [OMISSIS] per futili motivi riconducibili ad una lite in merito al diritto di servitù di passaggio insistente sulla sua proprietà sita in [OMISSIS] e stabilito giudizialmente in favore del fondo di proprietà della moglie della vittima, [OMISSIS].

Sono state ritenute sussistenti anche le aggravanti della minorata difesa, in relazione all’anziana età della persona offesa, che aveva settantasette anni, e del nesso teleologico, poiché si è rilevato che il delitto di omicidio ex art. 584 cod. pen. è stato commesso al fine di impedire alla vittima di passare attraverso il fondo di proprietà dell’imputato per raggiungere il proprio fondo intercluso.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il [OMISSIS], [OMISSIS] si è opposto al passaggio di [OMISSIS] nella corte di sua proprietà; ne è scaturita una violenta lite, nel corso della quale l’imputato ha colpito ripetutamente la vittima con una zappa di proprietà di quest’ultima, procurandole lesioni alle costole e alla vertebra lombare, fino a farla cadere in terra. In conseguenza della caduta, l’anziano ha battuto la testa contro il piano stradale e ha riportato lesioni encefaliche, che lo hanno condotto alla morte il [OMISSIS], dopo giorni di ricovero ospedaliero in stato di incoscienza.

La sentenza, per giungere alla decisione di condanna illustrata, ha valutato prove documentali costituite da un video, da cui è possibile trarre elementi importanti sulla dinamica dell’accaduto e sulla lite, nonché dalla testimonianza fondamentale, tra i diversi testi ascoltati, di [OMISSIS], che ha assistito direttamente alla condotta e, soprattutto, ha riferito delle fasi finali di essa, prima che la vittima, colpita, si accasciasse al suolo.

La linea difensiva nei giudizi di merito si è basata essenzialmente sull’invocare la scriminante della legittima difesa, nel presupposto che ad aggredire e colpire per primo sia stato [OMISSIS], utilizzando la sua zappa e che, solo per difendersi, appunto, l’imputato abbia dovuto usare violenza a sua volta.

2. Avverso la citata sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo dodici diversi motivi di censura.

2.1. Il primo degli argomenti difensivi eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione carente e manifestamente illogica del provvedimento impugnato: la ricostruzione della Corte di appello sarebbe congetturale e incoerente quanto all’eziologia delle ferite riportate dal ricorrente, accertate nel corso del processo per essere state sicuramente due differenti, al volto e alla schiena, sintomatiche del fatto che egli è stato colpito due volte, ma ricondotte alla casualità della colluttazione derivata da una lite reciproca e non all’aggressione volontaria subita dall’imputato da parte della vittima.

Si è giunti, così, a negare apoditticamente la valenza della tesi difensiva sulla sussistenza della legittima difesa esercitata dall’imputato nel tentativo di disarmare la vittima mentre lo colpiva.

La Corte non avrebbe, poi, risolto il nodo problematico circa il momento in cui il manico della zappa utilizzata nella colluttazione si sarebbe spezzato, se prima o dopo che la vittima era stata colpita.

2.2. Il secondo motivo difensivo eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica e carente con riguardo alla svalutazione del contributo del consulente tecnico dell’imputato, per conferire valore probante soltanto alla ricostruzione proposta dal perito del giudice, [OMISSIS], circa natura ed eziologia delle lesioni provocate alla vittima.

Lo stesso perito, peraltro, non dà credito certo alla tesi d’accusa che le fratture costali della vittima siano state prodotte dai colpi inferti con la zappa dall’imputato, ma propone diverse ipotesi eziologiche – un calcio ad esempio – ritenendo soltanto poco verosimile che si tratti di lesioni conseguenti alla mera caduta al suolo.

Infine, anche le conclusioni tecniche riferite alle lesioni riportate dal ricorrente sono state mal valutate, poiché tutti i tecnici sono concordi nel dire che il ricorrente, per la qualità delle lesioni riportate, abbia subito un colpo volontario, sicché è del tutto fuori fuoco la sentenza impugnata là dove ritiene che le lesioni siano conseguenza di un colpo fortuito e involontario.

2.3. Il terzo motivo di censura eccepisce vizio di manifesta illogicità del provvedimento di appello, quanto alla valutazione delle prove testimoniali e all’attendibilità del teste oculare [OMISSIS].

La valutazione frazionata delle sue dichiarazioni sarebbe illogica e funzionale al tentativo di superare le contraddizioni del suo narrato, incompatibile con le immagini registrate dalla telecamera e assunte come prova anch’esse nel processo.

2.4. Il quarto motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione all’individuazione dei requisiti per ritenere configurata la scriminante della legittima difesa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione al riguardo, nonché in riferimento anche alla possibilità di ipotizzare un eccesso colposo in legittima difesa, nonostante l’accertamento di fatto dell’utilizzo in forma aggressiva della zappa da parte della vittima nei confronti del ricorrente e le ferite subite da quest’ultimo.

La sentenza d’appello è contraddittoria là dove ha dato per accertato che la vittima ha brandito la zappa nei confronti dell’imputato, ferendolo “involontariamente” due volte, e ha parallelamente negato che tale condotta abbia effetto scriminante, quantomeno nella forma dell’eccesso colposo.

Assertiva sarebbe poi l’affermazione che le ferite del ricorrente siano state causate dalla sua stessa azione.

2.5. La quinta e la sesta ragione difensiva – con riguardo alla contestazione originariamente configurata come violenza privata aggravata, riqualificata dal giudice di primo grado in esercizio arbitrario delle proprie ragioni e nuovamente infine ricondotta nell’alveo dell’art. 610 cod. pen. dalla sentenza d’appello – eccepiscono:

a) nullità del provvedimento di primo grado per violazione dei diritto di difesa e del principio di correlazione tra accusa e sentenza; nullità del provvedimento di secondo grado per omesso avviso alle parti della possibile riqualificazione giuridica del fatto; carenza e apparenza di motivazione quanto al motivo di appello con cui si denunciava il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in relazione alla sentenza di primo grado. Il fatto così come accertato sarebbe diverso da quello contestato, per la diversità del coefficiente psicologico, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto agire ex art. 604 cod. proc. pen., pena la violazione, oltre che delle disposizioni processuali che sovrintendono alla modifica della contestazione, anche degli artt. 11, 27 e 117 Cost., nonché dell’art. 6, par. 4 della direttiva 2012/13/UE e dell’art. 47 CDFUE;

b) violazione del divieto di reformatio in peius, in adesione ai principi di Sez. 5, n. 42577 del 20/07/2016, secondo cui viola il divieto in esame la sentenza del giudice di appello che, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, configuri una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto, esclusa dal giudice di primo grado, onde farne derivare un delitto procedibile d’ufficio in luogo di uno procedibile a querela.

Sarebbe stato leso, altresì, il diritto di difesa dell’imputato, che non ha potuto devolvere al giudice di secondo grado doglianze inerenti alla sussistenza del reato di violenza privata, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, poiché la sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente il diverso reato di cui all’art. 393 cod. pen.

La sentenza di appello nulla ritiene, invece, in ordine alla riqualificazione del primo giudice, così creando un ulteriore vulnus difensivo.

2.7. Il settimo argomento di censura deduce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi.

Illustrata l’evoluzione giurisprudenziale sul tema, il ricorrente rappresenta che le caratteristiche concrete della vicenda (la condotta poco rispettosa della vittima nell’esercitare il diritto di passaggio; l’aggressione subita; la sussistenza di una lite giudiziale sulla servitù, definita soltanto nel procedimento possessorio) determinano l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen.

I giudici di merito non hanno operato la verifica di tale aspetto circostanziale sulla base di una motivazione coerente, facendo riferimento prima alle liti tra i protagonisti della vicenda e, quindi, al fatto che la vicenda occasionale sia stata un pretesto per l’imputato di dare sfogo ai propri impulsi violenti.

Inoltre, la sentenza impugnata appiattisce la verifica della futilità dei motivi sulla sproporzione tra la gravità del reato e il movente dell’azione, dimenticando la prospettiva soggettiva dell’aggravante e la valutazione dell’atteggiamento psicologico dell’agente.

2.8. L’ottavo motivo di ricorso denuncia violazione di legge riguardo alla configurata aggravante della minorata difesa (art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.).

I giudici di merito non hanno applicato in misura corretta il metodo di accertamento dell’aggravante, abbinandola alla mera constatazione dell’età della vittima, in violazione della disposizione di legge, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, che avrebbe imposto di accertare decadimenti fisici concreti di costei.

Peraltro, [OMISSIS] era soggetto ancora molto capace, tanto da guidare autoveicoli, dedicarsi alla potatura e alla zappatura dei terreni e da aggredire per primo un soggetto più giovane provocandogli lesioni serie (la frattura delle ossa del naso).

La Corte non ha svolto la triplice verifica indicata dalle Sezioni Unite e non osservata dalla sentenza impugnata: a) l’esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di “ostacolo alla pubblica o privata difesa”; b) la produzione in concreto dell’effetto di “ostacolo alla pubblica o privata difesa” che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l’agente ne abbia concretamente “profittato” (avendone, quindi, consapevolezza).

2.9. La nona ragione di censura eccepisce violazione di legge e manifesta illogicità della sentenza impugnata con riguardo ancora al delitto di violenza privata.

Secondo la difesa, il ricorrente aveva già raggiunto il suo scopo di impedire alla vittima di passare attraverso la sua proprietà per accedere al fondo intercluso, mediante condotta non violenta; si è accertato, infatti, che [OMISSIS] era stato accompagnato all’esterno da [OMISSIS] in un momento antecedente alla lite.

Sarebbe, dunque, illogico ritenere che l’imputato abbia attuato un’azione volta a costringere [OMISSIS] a rimanere fuori dalla sua proprietà tale da costare la vita a quest’ultimo.

2.10. Il decimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, nonché carenza di motivazione al riguardo.

La Corte territoriale ha negato l’attenuante per l’evidente sproporzione tra azione e reazione e per una serie di ulteriori elementi che avrebbero provato l’assenza di qualsiasi comportamento provocatorio da parte della vittima (la condotta non ingiusta della vittima, ma anzi proponente un proprio diritto giudizialmente riconosciuto; la violenza esercitata nei confronti della vittima da parte dell’imputato per spingerlo fuori dalla sua proprietà).

Sono stati dimenticati, tuttavia, importanti elementi a favore della concedibilità della circostanza di cui all’art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., primo tra tutti il fatto che la vittima abbia impugnato e poi vibrato la zappa contro l’imputato attingendolo e ferendolo.

Inoltre, i giudici di merito non hanno considerato la situazione d’inosservanza della norma di cui all’art. 1065 cod. civ. (secondo la quale «nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente»): la vittima ha preteso di esercitare il passaggio senza attenersi al c.d. «criterio del minimo mezzo», ma anzi aggredendo il proprietario del fondo su cui gravava il diritto di servitù.

2.11. Il motivo undicesimo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del nesso teleologico.

Secondo la prospettazione difensiva, non si può sostenere che il reato di omicidio preterintenzionale sia stato commesso per eseguire il reato di violenza privata, in quanto, allorché il primo delitto veniva compiuto, l’imputato aveva già impedito l’accesso al proprio fondo servente, che costituisce il fulcro dell’azione criminosa volta a coartare e costringere l’altrui libertà di determinazione e condotta, ai sensi dell’art. 610 cod. pen., nella fattispecie concreta.

2.12. La dodicesima e ultima argomentazione del ricorso attiene al giudizio di bilanciamento delle circostanze di segno opposto ritenute sussistenti nel caso di specie; il bilanciamento è stato operato in equivalenza, laddove avrebbe dovuto optarsi per la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, in base agli elementi positivi favorevoli all’imputato già indicati in sentenza e fondanti il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.: aver allertato subito i soccorsi; incensuratezza; vita pregressa al servizio delle istituzioni.

Invece, la Corte territoriale ha fatto leva sulla gravità dei fatti e sulla preponderanza fisica del ricorrente per calibrare in equivalenza il bilanciamento, con motivazione illogica perché si finisce, in tal modo, con l’evitare la scelta più favorevole all’imputato ogniqualvolta ci si trovi dinanzi a un reato grave; peraltro, si è valorizzato un elemento di per sé irrilevante, stando ai parametri normativi, quale è la prestanza fisica.

La difesa rappresenta, altresì, che, nelle more tra il giudizio di appello e il ricorso per cassazione, l’imputato aveva provveduto all’integrale risarcimento del danno in favore dei familiari della vittima, situazione che può essere valutata in quanto non deducibile in precedenza.

3. L’Avvocato Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta con cui chiede il rigetto del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha depositato motivi aggiunti con memoria del 5.1.2026, riferiti al primo motivo di ricorso.

In essi evidenzia la possibilità di ritenere la violazione del canone di giudizio necessario per l’affermazione di responsabilità, sintetizzato nella formula “oltre ogni ragionevole dubbio”, con riguardo alla configurabilità di un’ipotesi di legittima difesa. Vengono riproposti alcuni passaggi motivazionali ritenuti maggiormente contraddittori.

Successivamente al deposito della requisitoria scritta del Procuratore Generale, è stata trasmessa un’ulteriore memoria difensiva con cui, confrontandosi con le argomentazioni di tale requisitoria, si ribadiscono i motivi per i quali vi sarebbe violazione delle regole del giusto processo quanto alla riqualificazione del reato di cui al capo 2 nuovamente nell’ipotesi originariamente contestata di violenza privata; fattispecie procedibile d’ufficio e non a querela di parte come quella di cui all’art. 393 cod. pen., più favorevole, configurata in primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente alle ragioni che si indicheranno di seguito e in relazione ai punti della sentenza impugnata aventi ad oggetto le aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa, nonché il trattamento sanzionatorio.

2. I primi quattro motivi sono inammissibili perché in fatto e manifestamente infondati.

2.1. Come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza poter procedere ad una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, e senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).

Il compito della Corte di cassazione non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei risultati dell’interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma è quello, diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se, nell’interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, mentre non è, invece, consentito opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari anch’essa logica, dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567 – 01).

In altre parole, sono precluse al giudice di legittimità – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2.2. I motivi di ricorso in esame si risolvono nel contestare le conclusioni delle sentenze di merito, che sono tra loro conformi quanto all’affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di omicidio preterintenzionale e, dunque, compongono un unico percorso motivazionale particolarmente saldo anche con riferimento ai punti critici eccepiti nei quattro primi argomenti difensivi:

– la natura e tipologia delle lesioni subite sia dalla vittima che dal ricorrente ed alcuni dettagli relativi alla dinamica dell’azione omicidiaria;
– i contenuti delle consulenze mediche sull’eziologia del decesso della vittima;
– le dichiarazioni del teste principale, [OMISSIS], e la loro coerenza intrinseca e rispetto agli ulteriori elementi acquisiti;
– la possibilità di sostenere, nella condotta dell’imputato, un’ipotesi di legittima difesa.

La sentenza impugnata, mediante l’esame di testimoni – soprattutto dell’unica persona presente sulla scena del reato al momento in cui la vittima è stata colpita, e cioè [OMISSIS] – nonché attraverso l’analisi di un video estratto da telecamere presenti sulla scena del crimine, ha accertato che il giorno [OMISSIS], l’imputato si è opposto al passaggio della vittima nella corte di sua proprietà, impedendole di raggiungere il fondo intercluso appartenente a sua moglie e di esercitare il suo diritto ad usufruire della servitù di passaggio, riconosciutagli dal Tribunale di [OMISSIS] circa un anno prima dei fatti, nell’ambito di un giudizio possessorio.

Da tale episodio è scaturita una violenta lite, nel corso della quale l’imputato ha colpito ripetutamente la vittima con una zappa di proprietà di quest’ultima, e che la stessa teneva in mano nel corso del vibrante diverbio probabilmente per utilizzarla nel suo campo intercluso, procurandole lesioni alle costole e alla vertebra lombare, fino a farla cadere in terra. In conseguenza della caduta, l’anziana vittima ha battuto il cranio contro il piano stradale e ha riportato lesioni encefaliche, che l’hanno condotta alla morte il [OMISSIS], dopo giorni di ricovero ospedaliero in stato di incoscienza.

Il video tratto dal sistema di videosorveglianza ha mostrato scene della colluttazione tra i due protagonisti, l’uso della zappa ed ha anche registrato frasi scambiate tra loro, che hanno concorso a delineare la ricostruzione dei fatti nel senso indicato.

Anche il testimone oculare [OMISSIS], infatti, ha confermato la dinamica degli eventi appena sintetizzata: intento a passeggiare con il proprio cane, il testimone aveva colto proprio il momento in cui l’imputato ha colpito la vittima, ripetutamente, per almeno tre volte, e dall’alto verso il basso, con un oggetto, poi rivelatosi, dall’istruttoria dibattimentale, la zappa già richiamata; aveva, altresì, assistito alla caduta dell’uomo in terra, all’esito dei colpi.

La consulenza del medico legale [OMISSIS] ha dato risultati coerenti con la testimonianza e le immagini videoregistrate, mentre un’altra testimone, [OMISSIS] – che non ha assistito alla lite, ma è sopraggiunta in passeggiata subito dopo, si è avveduta della vittima in terra e ha chiesto spiegazioni a [OMISSIS] – ha reso dichiarazioni che supportano i ricordi di quest’ultimo, dando luogo ad una ricostruzione fattuale complessivamente coerente. Dunque, inattaccabile in sede di legittimità, per quanto già evidenziato.

La sentenza ha anche preso ampiamente in considerazione le presunte incongruenze lamentate dal ricorrente già con l’atto di appello e riproposte nei motivi di ricorso, con l’obiettivo di invocare la sussistenza di un’ipotesi di legittima difesa nel suo agire.

Sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno stigmatizzato la contraddittorietà, l’imprecisione e la vera e propria ambiguità delle sue dichiarazioni in esame dibattimentale, con le quali, di fronte alla testimonianza chiara del teste [OMISSIS], ritenuto credibile con adeguate e logiche argomentazioni dalle sentenze di merito, l’imputato ha negato di avere persino mai preso in mano la zappa, laddove risultano sue tracce biologiche sulla parte più lunga del manico dell’attrezzo, spezzatosi.

La tesi difensiva, secondo cui l’imputato si sarebbe dovuto difendere dalla violenza della vittima che lo stava colpendo, per prima, con la sua zappa, non collima neppure con le immagini e gli audio tratti dalla videocamera di sorveglianza, dalle quali si vede come sia stato lui a pronunciare frasi veementi nei riguardi dell’anziano, per costringerlo a spostarsi dalla sua proprietà, e come, frapponendosi energicamente, in ragione della sua preponderanza fisica, tra la sua proprietà e la vittima, lo abbia spintonato – aggiunge la sentenza – per ottenerne l’allontanamento.

Non riuscendo a farlo desistere dal suo intento, il ricorrente ha cercato di togliere la zappa di mano alla vittima, che l’aveva effettivamente impugnata probabilmente – evidenzia la sentenza — per recarsi a lavorare il campo, e, nella colluttazione, si è ferito al naso con un colpo fortuito; vinta la resistenza e acquisito il possesso della zappa, il ricorrente ha cominciato ad infierire sull’anziano con questa, sino alle conseguenze lesive drammaticamente chiuse dalla sua morte, a seguito della caduta in terra e dell’impatto del cranio con il suolo.

Gli accertamenti sulla zappa svolti nella perizia del Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri (RIS) hanno dato forza a tale ricostruzione: a) la parte di manico più lunga dell’attrezzo in sequestro, infatti, nonostante fosse di proprietà della vittima, recava una miscela allelica paritaria tra questi e l’imputato, a riprova dell’uso fattone da questi nel corso della condotta di reato; b) l’assenza di impronte papillari dell’imputato sul manico è stata ritenuta, al tempo stesso, priva di significato a lui favorevole, poiché si è chiarito che il legno è una superficie refrattaria alla loro traccia (tanto che non ne sono state trovate neppure della vittima) e i rilievi sulle tracce biologiche inficiano la ricerca delle impronte (e gli investigatori hanno optato per la ricerca delle prime, ovviamente, dato il materiale); la lama della zappa presentava tracce biologiche soltanto della vittima, sicché ne è stata tratta dai giudici di appello la logica conclusione che nessuna delle lesioni lamentate dall’imputato può essere stata provocata da tale parte metallica; le lesioni lievissime sulla schiena dell’imputato (assai modeste depitelizzazioni puntiformi) sono incompatibili con la dinamica che la difesa propone a suo vantaggio, vale a dire che la sua condotta sia stata reattiva ad un forte colpo infertogli dalla vittima con la zappa sulla schiena, poiché altrimenti di ben altro spessore avrebbero dovuto essere le conseguenze lesive.

Infine, sono reiterative ed estranee al sindacato di legittimità: tutte le questioni dirette a contestare il momento di frattura della zappa (il motivo al riguardo è anche costruito in modo dubitativo e incerto nella prospettazione, dunque anche per questo inammissibile); i risultati della consulenza del [OMISSIS] e delle consulenze difensive e ulteriori.

Le ragioni all’uopo proposte nel ricorso integrano ricostruzioni del tutto congetturali nel loro puntare a disarticolare l’ordito motivazionale del provvedimento impugnato, che, di contro, spicca per un’analisi dettagliata e puntuale su tutti i particolari di fatto ritenuti contraddittori dalla difesa, offrendo un tessuto probatorio ampio e adeguato a sostenere la condanna.

2.3. Da quanto sin qui sintetizzato, frutto della ricostruzione operata dal provvedimento di appello, deve ribadirsi – anche per offrire ulteriori argomenti di risposta al quarto motivo di ricorso e alle memorie difensive – che non vi è spazio per configurare in favore dell’imputato la scriminante della legittima difesa.

Come ha messo in luce la sentenza impugnata, una volta disarmata la vittima, non vi era più alcun pericolo reale o anche solo ipotetico di un’offesa qualsiasi da parte sua, né vi era stata provocazione, poiché giammai la persona offesa risulta provato che abbia colpito o voluto colpire il ricorrente con la zappa. Invece, deliberatamente, quest’ultimo, alla fine del parossismo del litigio, quando avrebbe potuto tutto placarsi, ha cominciato a colpire con violenza la vittima, provocandone la caduta e il decesso, sicuramente causato, come si è già evidenziato e stando agli accertamenti medici, dall’esito del colpo subito al cranio dall’impatto con il suolo.

Dunque, del tutto esatte e in linea con gli orientamenti di legittimità consolidati in relazione all’art. 52 cod. pen. sono le conclusioni della sentenza impugnata.

Costituiscono i presupposti essenziali della legittima difesa la sussistenza di un’aggressione ingiusta e di una reazione legittima e proporzionata: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa non frutto del proprio comportamento ingiusto e che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352; quanto alla valutazione della legittima difesa putativa si richiama Sez. 1, n. 4456 del 17/2/2000, Tripodi, Rv. 215808).

La scriminante di cui all’art. 52 cod. pen. deve essere esclusa, quindi, allorché chi reagisce abbia scientemente e volontariamente provocato la situazione di pericolo attuale (cfr. Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Alleruzzo, Rv. 206595 – 01).

In ogni caso, non si ritiene configurabile la scriminante della legittima difesa, neppure nella sua manifestazione putativa, qualora difetti l’attualità del pericolo che implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico di una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva (Sez. 1, n. 48291 del 21/6/2018, Gasparini, Rv. 274534; Sez. 1, n. 6591 del 27/1/2010, Celeste, Rv. 246566; vedi anche Sez. 5, n. 25810 del 17/5/2019, Onnis, Rv. 276129).

Per tale ragione, resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata.

È configurabile, quindi, l’esimente della legittima difesa solo qualora l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all’offesa mediante aggressione (Sez. 1, n. 51262 del 13/6/2017, Calì, Rv. 272080), secondo un giudizio ex ante valido sia in caso di legittima difesa effettiva che putativa e condotto in relazione alle circostanze di fatto, per come emergono al momento della reazione, e al contesto specifico, al fine di apprezzare l’esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell’esimente della legittima difesa (ex multis, Sez. 4, n. 33591 del 3/5/2016, Bravo, Rv. 267473; Sez. 4, n. 24084 del 28/2/2018, Perrone, Rv. 273401).

L’eccesso colposo, infine, sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare l’inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (cfr. ancora Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, cit.).

Applicando tali principi ermeneutici al caso sottoposto al Collegio, emerge con evidenza che non ci si trova dinanzi ad un’ipotesi di legittima difesa.

Nient’affatto contraddittoria è la sentenza di appello là dove ha negato sostanzialmente effetto scriminante – neppure ritenendo configurabile la diversa figura giuridica dell’eccesso colposo – al dato, plausibilmente accertato, che, durante la colluttazione con la vittima provocata dall’imputato per sottrarle la zappa che aveva in suo possesso, egli si sia ferito al naso (la Corte territoriale non ritiene rilevante la ferita lievissima sulla schiena, la cui eziologia non valuta accertata in alcun modo secondo le prove, pur se riferibile al contatto con parte della zappa).

Risulta provato, infatti, che la vittima si era limitata a tenere con sé la zappa, senza alcun intento aggressivo o minaccioso nei confronti del ricorrente, il quale, invece, aveva provato a sottrarle l’attrezzo proprio con l’intento di ostacolarne l’accesso al fondo e il suo utilizzo. La successiva dinamica dei fatti è stata ricondotta al montare collerico dell’imputato che, all’esito di tale litigio, non più solo verbale come all’inizio dell’alterco ma oramai sfociato, per sua responsabilità, in una lite fisica, ne determinava la condotta lesiva mediante la zappa.

Si tratta di una ricostruzione del tutto coerente con le prove e avvalorata dagli accertamenti dei consulenti medici (anche quello della difesa che, secondo la sentenza impugnata, non la nega, ma ne propone una diversa, priva di argomenti concreti, tuttavia). In particolare, il consulente del pubblico ministero ha evidenziato come le lesioni alle costole e la frattura del processo traverso della vertebra lombare dovevano essere necessariamente ricondotte a due colpi volontariamente assestati da un aggressore e compatibili con quelli inferti da una zappa, del tipo di quella in sequestro, escludendo una causalità collegata alla caduta in terra, come invece ha sostenuto la difesa nel corso del processo.

La riproposizione di tale tesi in Cassazione da parte del ricorrente, di fronte ad una motivazione della sentenza impugnata priva di iati logici e, anzi, completa e dettagliata, esula, quindi, dall’orizzonte del sindacato di legittimità, mirando semplicemente a coinvolgere il Collegio in rivalutazioni del merito non consentite.

2.4. Infine, anche le osservazioni critiche sull’attendibilità del testimone [OMISSIS] sono infondate: la Corte di appello ha senz’altro approfondito il tema, giungendo alla soluzione di sostenere adeguatamente la sua credibilità e attendibilità (cfr. pag. 26 e ss.), collegata al fatto anche che il testimone non aveva alcun interesse o conoscenza con i protagonisti della vicenda, tanto da essersi allontanato senza rendere alcuna dichiarazione sin quando non è stato poi rintracciato, e passava per caso sul posto nel frangente del reato.

3. Il quinto e il sesto motivo di ricorso, con i quali si eccepisce, sotto diversi ma collegati profili, l’illegittimità della riqualificazione operata dal giudice di appello della condotta di cui al capo 2 nel reato di violenza privata aggravata, originariamente così contestata ma riqualificata dal giudice di primo grado in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sono infondati. Allo stesso modo è infondato il nono motivo con cui si ritiene inesatta la qualificazione giuridica di tale condotta nel reato di cui violenza privata.

Si tratta di motivi che, per la loro inscindibile connessione logica, è opportuno trattare insieme.

Il ricorso ritiene, in estrema sintesi, che la riqualificazione sia inesatta e illegittima perché violativa del principio di correlazione tra accusa e sentenza nonché del divieto di reformatio in peius.

3.1. Ebbene, quanto alla prima eccezione, nessuna nullità si è verificata né della sentenza impugnata, né di quella di primo grado che, peraltro, solo in sede di legittimità, il ricorrente per la prima volta ritiene abbia riqualificato il fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni in violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza.

Sotto tale profilo, il fatto accertato nella sua materialità non è diverso da quello contestato, anche se la lettura del coefficiente psicologico può essere progressiva: l’imputato voleva costringere la vittima a non passare attraverso la sua proprietà nel convincimento che costei non ne avesse diritto e, dunque, esercitando arbitrariamente le proprie ragioni al di fuori del giudizio civile già svoltosi.

Il Collegio aderisce all’orientamento dominante secondo cui l’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 – 01).

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, dunque, non è configurabile la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, anche attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione (tra le molte, cfr. Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Pg., Rv. 261052 – 01, in una fattispecie in cui il fatto contestato come molestie, per aver impedito l’uscita delle persone offese attraverso un comune passo carraio, è stato legittimamente riqualificato in violenza privata in primo grado ed erroneamente derubricato nel reato di molestie in appello).

Nella medesima linea interpretativa le pronunce secondo le quali non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen., in caso di riqualificazione giuridica, qualora, pur senza renderne prima edotte le parti, il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di una diversa qualificazione giuridica sia stata nota o, comunque, prevedibile per l’imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono (Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, A., Rv. 281608 – 01; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 – 03, che ha ribadito come non si determini alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell’art. 111, comma 2, Cost. e dell’art. 6 CEDU, secondo l’interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia).

Sotto il diverso, connesso profilo della violazione del divieto di reformatio in peius, in caso di riqualificazione giuridica in senso peggiorativo da parte del giudice di appello e di impugnazione del solo imputato, il rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU è assicurato ancora una volta se la diversa definizione giuridica sia prevedibile; l’imputato sia posto in condizione di difendersi e, ovviamente, non sia operata una modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio (ex multis, Sez. 2, n. 6081 del 13/01/2026, Scognamiglio, Rv. 289406 – 01; Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, D., Rv. 287796 – 01; Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, E., Rv. 286026 – 01; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 – 01; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125 – 01; Sez. 4, n. 23186 del 13/04/2016, Suffer, Rv. 268995 – 01).

Gli orientamenti richiamati spesso sottendono o espressamente individuano, come passaggio logico rilevante nel senso dell’esclusione di compressioni del diritto di difesa, quello dell’esistenza di mezzi di impugnazione per contrastare la decisione in peius, con la possibilità di proporre ricorso per cassazione anzitutto. In tal modo, infatti, viene assicurato il contraddittorio, enfatizzando, peraltro, negativamente le ipotesi nelle quali neppure il ricorso prospetti alcun “vulnus” della facoltà di “difendersi provando” attraverso l’introduzione di elementi dimostrativi idonei a smentire la mutata, e avversata, qualificazione (cfr., ancora, la sentenza n. 11670 del 2025, nonché Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093).

In generale, dunque, si afferma che il rispetto del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti dei quali l’imputato è chiamato a rispondere è assicurato anche quando il giudice di merito provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 – 01; Sez. 2, n. 6786 del 24 ottobre 2014; Sez. 3, Sentenza n. 2341 del 7 novembre 2012).

Anche il giudice di legittimità, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, può dare al fatto, nel rispetto del principio del giusto processo di cui dell’art. 6 della Convenzione EDU, una diversa e più grave qualificazione giuridica, a condizione che la stessa sia prevedibile e che l’imputato sia stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica della vicenda (Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv. 287231 – 01, in una fattispecie in cui la Corte di cassazione, accertata la ricezione dalle parti della requisitoria con cui il Procuratore generale concludeva per l’ipotesi di lesioni gravissime, ha riqualificato le lesioni patite dalla vittima, determinanti la perdita di un organo, da gravi in gravissime).

3.2. La sentenza citata nel ricorso, secondo cui, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, viola il divieto di “reformatio in peius” la diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del gravame, qualora a ciò consegua la configurazione di un delitto procedibile di ufficio, escluso dal primo giudice, in luogo di uno procedibile a querela (Sez. 5, n. 42577 del 20/07/2016, Anetrini, Rv. 267782 – 01, in una fattispecie in cui il giudice di appello aveva ritenuto configurabile proprio il reato di violenza privata in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per il quale difettava la querela) coglie, tuttavia, una fibrillazione ermeneutica. Quella relativa alla possibilità di ritenere che rientrino nel divieto ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen. gli eventuali riflessi negativi della riqualificazione giuridica in peius diversi da quelli ricadenti nel trattamento sanzionatorio in senso stretto stabilito in concreto dal giudice.

La pronuncia evocata dalla difesa è rimasta isolata, superata da Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 – 01 (sia pure in diversa fattispecie di procedibilità a querela/d’ufficio) e da Sez. 2, n. 6081 del 13/01/2026, Scognamiglio, Rv. 289406.

E il Collegio non intende orientarsi secondo tale isolato precedente.

In disparte la questione, diversa da quella in esame, della possibilità di riconoscere l’esistenza di una circostanza aggravante, non ritenuta in primo grado, al fine di farne derivare la procedibilità del reato stesso, che è stata ritenuta – non senza comprensibili considerazioni ermeneutiche – costituire un’ipotesi di reformatio in peius non consentita in caso di mancata impugnazione del PM (cfr. Sez. 5, n. 10543 del 24/01/2001, Altomare, Rv. 218328), deve rammentarsi, nel senso qui condiviso, che il potere di dare la corretta qualificazione giuridica al fatto contestato e accertato costituisce espressione diretta del potere giurisdizionale, immanente al sistema processuale. Tale compito spetta al giudice di impugnazione (persino) se la questione, pur esaminata d’ufficio, sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della decisione impugnata che ha costituito oggetto del ricorso e che sia stato così devoluto alla sua cognizione (in questo senso Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015, Caruso, Rv. 266953; Sez. 2, n. 3211 del 20/12/2013, dep. 2014, Racic Cardazzi, Rv. 258538; Sez. 2, n. 37413 del 15/5/2013, Drassich, Rv. 256653).

Per questo, è esclusa la violazione del divieto di “reformatio in peius” nel caso in cui il giudice di secondo grado, anche in assenza dell’appello del pubblico ministero, abbia attribuito al fatto accertato una differente qualificazione giuridica cui consegua, pur senza incidere sulla specie o sulla quantità della pena inflitta dal primo giudice, una modifica del calcolo del termine di prescrizione del reato (così, ex multis, Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Niaye, Rv. 279772; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Maksutoski, Rv. 277859; Sez. 1, n. 474 del 17/12/2012, dep. 2013, Presti, Rv. 254207 – 01) o dell’applicabilità di altra speciale causa di estinzione del reato (Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, dep. 2021, Loffredo, Rv. 280560). Situazioni, queste, che non rientrano, neppure latu sensu, nel trattamento sanzionatorio, non riformabile in peius, cui fa riferimento l’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in caso di appello del solo imputato (nella disposizione si richiamano: la pena propriamente configurabile come tale; la misura di sicurezza; i benefici).

Non impatta sulla questione in esame, se non per le necessarie, comuni basi sistematiche, il tema del se, anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice di appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un trattamento più grave in sede esecutiva (nelle more della stesura della presente motivazione, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, come da notizia di decisione della Quinta Sezione penale del 08/02/2026, che cita, per la tesi dell’esclusione della violazione, le sentenze Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273923 – 01; Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, Peverello, Rv. 262286 – 01 e, di recente, Sez. 2, n. 2247 del 08/01/2026, Curci, non mass.).

In tal caso, infatti, vengono in rilievo eventualmente situazioni individuali connesse al trattamento penitenziario ai sensi dell’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, potenzialmente parificabili allo stesso trattamento sanzionatorio principale, in quanto “volto” concreto che la pena assume nella cruciale fase della sua applicazione esecutiva, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale contenuto nella fondamentale sentenza n. 32 del 2020.

3.3. Applicando, infine, i principi sin qui enucleati alla fattispecie in esame, deve rilevarsi come l’imputato sin dall’inizio del processo sia stato posto in condizione di interloquire e di difendersi in relazione alla qualificazione del fatto come violenza privata.

I contenuti dell’imputazione sono stati oggetto del concreto dibattito processuale nei due gradi del giudizio di merito, così come evidente dagli esiti che hanno caratterizzato le decisioni.

Ma tanto più non sussistono violazioni del diritto di difesa, nel caso di specie, se si tiene a mente che era già l’originaria contestazione a fare riferimento al reato di violenza privata, così eliminando in radice la possibilità di qualsiasi “effetto sorpresa” lesivo dei diritti dell’imputato. E ciò incide anche, in concreto, sulle osservazioni difensive riferite alla rilevanza della natura procedibile d’ufficio del reato di violenza privata.

3.4. Quanto all’esattezza della qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 610 cod. pen. (nono motivo di ricorso), essa è ampiamente argomentata nella sentenza impugnata, coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che ritiene ricorra il delitto di violenza privata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, allorché, come accaduto nel caso di specie, si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell’altrui libertà di determinazione, in termini di particolare gravità (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Pisano, Rv. 258985 – 01).

In ogni caso, se per la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584 – 01), nel caso del ricorrente una simile finalità era certamente da escludersi, visto che un provvedimento del giudice civile, ben conosciuto dalle parti, aveva stabilito il diritto della vittima a pretendere di esercitare il passaggio che l’imputato gli voleva negare.

4. Il settimo motivo di ricorso è, invece, fondato.

La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (ex multis, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 02; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115 – 01).

Tali caratteristiche oggettive e soggettive giustificano un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di più accentuata pericolosità dell’agente, per la futilità della spinta motivazionale che lo ha determinato a commettere il reato (Sez. 5, n. 44319 del 21/05/2019, M., Rv. 276962).

L’accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi deve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333 – 01).

Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno operato la verifica di tale aspetto circostanziale sulla base di una motivazione coerente, ma hanno fatto riferimento prima alle liti tra i protagonisti della vicenda e, quindi, al fatto che la vicenda occasionale sia stata un pretesto per l’imputato di dare sfogo ai propri impulsi violenti.

Ma ciò che più conta è che la sentenza impugnata appiattisce la verifica della futilità dei motivi sulla sproporzione tra la gravità del reato e il movente dell’azione, dimenticando la prospettiva soggettiva dell’aggravante e la valutazione dell’atteggiamento psicologico dell’agente, nonché i fattori complessi di contesto della vicenda. Ragionando in tal modo, e cioè consentendo uno spazio troppo angusto al tema della non futilità delle spinte al delitto, l’aggravante finirebbe per essere sempre contestabile quasi automaticamente in caso di delitti di sangue, vista l’immanente sproporzione tra qualsiasi tipologia di offesa ricevuta e il sacrificio della vita umana.

Con la consapevolezza che una simile conclusione non corrisponde al sistema di esatta interpretazione della legge, deve essere ribadito, invece, che il giudizio sui motivi abietti o futili, di cui all’art. 61, primo comma, cod. pen., non può essere riferito ad un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma va ancorato agli elementi concreti tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa (Sez. 5, n. 36892 del 21/04/2017, M., Rv. 270804 – 01; Sez. 1, n. 42846 del 18/11/2010, Muzaka, Rv. 249010 – 01; Sez. 1, n. 26013 del 14/06/2007, Vallelunga, Rv. 237336 – 01).

Nella fattispecie all’esame del Collegio, le caratteristiche concrete della vicenda spingono la valutazione complessiva nel senso dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen.

Giocano in tal senso, in particolare il clima di acrimonia reciproca che pervadeva i rapporti tra autore dei reati e vittima; il contesto degli accadimenti, vale a dire la sussistenza di una lite giudiziale sulla servitù di passaggio, poi stabilita, nel giudizio possessorio, in sfavore dell’imputato, indicando come “servente” la sua proprietà rispetto al fondo della moglie della vittima; inoltre, particolarmente, la lite finale.

Secondo un giudizio di comune esperienza, una servitù di passaggio può essere anche percepita, nell’immaginario sociale e, dunque, individuale, come un serio problema per la proprietà che “sopporta” la stessa servitù e ne risulta compressa o compromessa nella sua dimensione di godimento rispetto alla situazione di assenza della stessa servitù.

Anche in astratto, quindi, il movente profondo dell’azione lesiva naufragata, poi, nell’omicidio preterintenzionale risulta estraneo alla categoria delle spinte interiori al delitto tali da non apparire assolutamente ingiustificate, sproporzionate e mero pretesto per uno sfogo criminale.

Seguendo le linee ermeneutiche sin qui tracciate, il Collegio ritiene, dunque, che l’aggravante dei futili motivi debba essere esclusa nel caso di specie, per la non riconducibilità al paradigma ermeneutico di tale circostanza della situazione concreta prospettata, per come già sintetizzata.

La sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio limitatamente a tale circostanza aggravante, che deve essere esclusa.

5. L’ottavo motivo di ricorso egualmente è fondato.

La sussistenza dell’aggravante della minorata difesa (art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.) è stata valutata dai giudici di merito senza tenere conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095.

Tale pronuncia ha stabilito che, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle citate condizioni a favorire la commissione dello stesso.

La sentenza impugnata, invero, ha ritenuto sussistente l’aggravante soltanto in base alla constatazione, sostanzialmente automatica, dell’età della vittima e ricavandola dalla preponderanza fisica del ricorrente, elemento irrilevante rispetto alla verifica della minorata difesa; neppure si è preoccupata di motivare in ordine alle sue concrete condizioni fisiche, di salute e capacità di movimento, che la difesa, peraltro, nel ricorso, ritiene non diminuite in modo significativo dal fattore dell’età (visto che guidava autoveicoli senza problemi particolari e si dedicava ad attività agricole che implicavano un certo coinvolgimento fisico).

Ma le Sezioni Unite, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, hanno ammonito proprio, in plurime occasioni, sul fatto che l’interpretazione conforme a Costituzione delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la dimensione sanzionatoria non tollera automatismi fondati su presunzioni assolute, che vulnererebbero valori costituzionali; tuttavia «la previsione di una presunzione solo relativa – atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario – non eccede i limiti di compatibilità costituzionale (…)» (Corte cost., n. 48 del 2015, vedi anche, tra le altre, Corte cost., n. 110 del 2012; n. 265 del 2010; n. 354 del 2002; n. 370 del 1996).

Per questo, la sentenza Sez. U Cardellini ha esposto la necessità di verificare, ai fini del giudizio di sussistenza sull’aggravante della minorata difesa, in relazione a qualsiasi delle condizioni alternative indicate dalla disposizione normativa, che il giudice è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell’ordine: a) l’esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di “ostacolo alla pubblica o privata difesa”; b) la produzione in concreto dell’effetto di “ostacolo alla pubblica o privata difesa” che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l’agente ne abbia concretamente “profittato” (avendone, quindi, consapevolezza).

La Corte territoriale non ha svolto tale verifica, necessariamente da operarsi in concreto, sicché deve disporsi annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione all’aggravante della minorata difesa, affinché il giudice di appello si orienti secondo i criteri ermeneutici e valutativi richiamati.

6. Il decimo argomento difensivo è inammissibile perché formulato in fatto, secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.

La difesa invoca l’attenuante della provocazione ma non propone manifeste illogicità dell’argomentare della sentenza impugnata, che si è orientata secondo parametri ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

Piuttosto, riscrive i fatti e continua a postulare un’aggressione iniziale violenta da parte della vittima che, come si è più volte chiarito, non corrisponde a quanto emerso nell’istruttoria dibattimentale. Il tentativo, non celato, è quello di prospettare l’esistenza di un’ipotesi di legittima difesa o, appunto, al più di un comportamento provocatorio che attenui l’entità della condotta del ricorrente.

La sentenza impugnata ha negato l’attenuante, invece, per l’evidente sproporzione tra azione e reazione e perché la condotta della vittima non era affatto ingiusta, ma anzi proponente un proprio diritto giudizialmente riconosciuto in modo del tutto non violento, per quanto risulta dalle prove, ancorché fermo nel pretenderlo.

Ed è noto che, ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono: a) lo “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il “fatto ingiusto altrui”; b) il “fatto ingiusto altrui”, che deve essere connotato dal carattere dell’ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 21049 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 – 02).

In mancanza di un fatto ingiusto, l’attenuante non è configurabile.

L’argomento che mette in gioco la presunta situazione d’inosservanza della norma di cui all’art. 1065 cod. civ., secondo la quale «nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente», solo apparentemente propone una questione di diritto, vale a dire che la vittima abbia preteso di esercitare il passaggio senza attenersi al c.d. «criterio del minimo mezzo», poiché il presupposto in fatto che la difesa pretende assertivamente fondi tale violazione è la circostanza, ancora una volta, che sia stata la vittima ad aggredire il proprietario del fondo su cui gravava il diritto di servitù, disattendendo, quindi, tale criterio “del minimo mezzo”.

7. L’undicesimo motivo è infondato.

L’aggravante del nesso teleologico è stata esattamente ritenuta sussistente dal momento che la violenza privata, reato fine, si è effettivamente realizzata nel medesimo contesto spazio-temporale in cui la vittima ha subito la condotta violenta, poi qualificata nel reato aggravato ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., ed è stata messa in condizioni di non accedere al proprio fondo grazie proprio a tale condotta violenta, purtroppo culminata nella sua morte, avvenuta però solo alcune settimane dopo.

8. Infine, l’ultimo argomento di critica, che attinge il trattamento sanzionatorio e in particolare il giudizio di bilanciamento delle circostanze di segno opposto, operato in equivalenza, rimane assorbito dalla necessità di riformulare la valutazione circa la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa.

All’esito del nuovo esame di tale punto della sentenza, andrà come ovvio nuovamente trattato l’aspetto del trattamento sanzionatorio e della pena finale.

Dovrà tenersi conto che, a proposito del giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti, la Corte di cassazione ritiene che esso formi oggetto dell’esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 02; conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).

9. In conclusione, per quanto sin qui stabilito, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante dei futili motivi, circostanza che va esclusa; deve essere annullata, altresì, anche relativamente alla circostanza aggravante della minorata difesa ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Firenze. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante dei futili motivi, circostanza che esclude; annulla altresì la stessa sentenza relativamente alla circostanza aggravante della minorata difesa ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Firenze. Rigetta nel resto.

Così deciso il 21/01/2026.

Il Consigliere estensore
Matilde Brancaccio

Il Presidente
Maria Vessichelli