Numero di raccolta generale: 15135/2026
Sentenza n. sez.: 580/2026
Decisione: 31 marzo 2026
Deposito: 27 aprile 2026
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ToggleIl caso
La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna dell’imputato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, contestate nella qualità di amministratore di una società dichiarata fallita nel dicembre 2017.
Uno dei profili sottoposti alla Cassazione riguardava un immobile appartenente alla società fallita, occupato dapprima dall’imputato e successivamente dalla sua ex moglie. La curatela ne aveva ottenuto il rilascio in sede civile, ma non il risarcimento del danno né un’indennità, non essendo stata fornita la relativa prova.
Da tale circostanza la difesa faceva derivare l’insussistenza della bancarotta distrattiva: secondo il ricorso, l’assenza di un danno e il ritorno dell’immobile nella disponibilità della società avrebbero impedito di configurare il reato.
Il ricorso poneva anche una questione relativa alla bancarotta fraudolenta documentale. La difesa contestava, in particolare, la prova del dolo specifico richiesto per la fattispecie ritenuta dai giudici di merito.
La questione giuridica
Il primo problema consisteva nello stabilire se la bancarotta fraudolenta patrimoniale richieda la produzione di un danno effettivo alla società o ai creditori, oppure se sia sufficiente una condotta concretamente idonea a porre in pericolo la garanzia patrimoniale.
La distinzione è rilevante. Definire una fattispecie come reato di pericolo concreto significa che non occorre attendere la produzione di un danno, ma non basta neppure una pericolosità meramente astratta. Il giudice deve verificare la concreta capacità della condotta contestata di mettere in pericolo il bene protetto dalla norma.
Un secondo problema riguardava la bancarotta fraudolenta documentale specifica e, in particolare, la necessità di accertare che l’amministratore abbia agito con l’intento di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto oppure di recare pregiudizio ai creditori.
La decisione
La Cassazione respinge anzitutto la premessa secondo cui la bancarotta fraudolenta patrimoniale sarebbe configurabile soltanto quando si sia verificato un danno. La sentenza qualifica espressamente la bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare come reato di pericolo concreto.
L’assenza di danno, quindi, non determina da sola l’insussistenza del reato. Occorre però l’accertamento di un elemento ulteriore: la condotta dell’amministratore deve risultare concretamente idonea a esporre a pericolo l’entità del patrimonio sociale in rapporto alla massa dei creditori.
La Corte richiama, a questo fine, la ricerca degli “indici di fraudolenza”. La valutazione deve considerare, tra gli altri elementi indicati dalla sentenza, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e l’eventuale estraneità del fatto rispetto a criteri di ragionevolezza imprenditoriale. Questi elementi devono consentire sia la valutazione della concreta messa in pericolo dell’integrità patrimoniale dell’impresa, sia l’accertamento della consapevolezza e volontà della condotta concretamente pericolosa.
Nel caso esaminato, la Corte di appello non aveva spiegato in quali termini l’occupazione dell’immobile sociale avesse concretamente posto in pericolo il diritto dei creditori di soddisfarsi sul patrimonio della fallita. Su questo punto il motivo è stato pertanto ritenuto fondato.
La Cassazione accoglie anche il motivo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale specifica. La fattispecie richiede che l’amministratore abbia agito con l’intento di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto oppure di arrecare pregiudizio ai creditori. La motivazione della Corte di appello viene definita dalla stessa Cassazione “evanescente”, perché lo scopo di pregiudicare le ragioni creditorie era stato ritenuto comprovato attraverso il solo richiamo alla condotta dissipativa contestata.
Il primo motivo, relativo alla permanenza dell’imputato nella funzione di amministratore dopo le dimissioni formali del 2012, è invece dichiarato inammissibile. La Corte ritiene adeguatamente motivata la conclusione dei giudici di merito circa la prosecuzione dell’attività gestoria e precisa che le verifiche del curatore riportate nella relazione e riferite in dibattimento possono assumere rilievo probatorio se non smentite da emergenze di segno contrario.
Il motivo relativo alla circostanza attenuante prevista dall’art. 219, comma terzo, legge fallimentare resta assorbito. La sentenza viene quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio.
Il commento
Il passaggio centrale della decisione impone di distinguere due piani che non possono essere sovrapposti: danno effettivo e pericolo concreto. La Cassazione non afferma che l’assenza di danno renda lecita la condotta. Afferma, al contrario, che il danno non costituisce un requisito necessario della bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare.
Ciò non consente, tuttavia, di ritenere sufficiente qualsiasi atto astrattamente riconducibile a una distrazione. La motivazione deve individuare le ragioni per le quali quella specifica condotta, valutata nelle concrete condizioni patrimoniali e finanziarie dell’impresa, fosse idonea a mettere in pericolo il patrimonio posto a garanzia dei creditori.
Nel caso esaminato questo passaggio mancava. La Corte di appello aveva ricevuto uno specifico motivo di gravame sull’occupazione dell’immobile, ma la sentenza impugnata non spiegava in che modo tale occupazione avesse inciso, in termini di concreta pericolosità, sulla possibilità dei creditori di soddisfarsi sul patrimonio sociale. È su questa insufficienza della motivazione, e non sulla semplice mancanza di un danno civilisticamente accertato, che interviene l’annullamento.
Anche il passaggio sulla bancarotta documentale delimita l’accertamento richiesto al giudice. Quando viene contestata la forma specifica della bancarotta fraudolenta documentale, non è sufficiente indicare la condotta materiale e farne discendere automaticamente lo scopo perseguito. La motivazione deve confrontarsi con l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie: l’intento di conseguire un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori.
La portata della pronuncia deve rimanere circoscritta. La Cassazione non esclude la sussistenza della bancarotta patrimoniale né della bancarotta documentale nel caso concreto. Non accerta neppure che l’occupazione dell’immobile fosse priva di concreta pericolosità. Rileva che la sentenza di appello non aveva fornito una motivazione adeguata sui requisiti indicati e dispone, per tale ragione, un nuovo giudizio.
Sul piano applicativo, la decisione richiama quindi la necessità di una motivazione individualizzata. Per la bancarotta patrimoniale deve essere ricostruita la concreta esposizione a pericolo del patrimonio rispetto ai creditori. Per la bancarotta documentale specifica deve essere autonomamente verificato l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie. La mera affermazione conclusiva non sostituisce l’accertamento di questi elementi.

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Sentenza integrale in forma omissata
Numero di raccolta generale: 15135/2026
Sentenza n. sez.: 580/2026
Decisione: 31 marzo 2026
Deposito: 27 aprile 2026
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALEComposta da
Rossella Catena – Presidente –
Federico Maria Meriggi
Elisabetta Maria Morosini – Relatore –
Pierangelo Cirillo
Rosaria Giordano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. [OMISSIS], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OMISSIS] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, a lui ascritti nella veste di amministratore della “[OMISSIS]” srl, società dichiarata fallita in data 18 dicembre 2017.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Il primo denuncia vizio di motivazione sul permanere, in capo all’imputato, della carica di amministratore dopo il 2012.
La difesa ha prodotto il documento con cui l’imputato presentò le proprie dimissioni in data 2 agosto 2012.
Il Tribunale le ha ritenute fittizie. La Corte di appello ha recepito la valutazione del primo giudice senza confrontarsi con il motivo di appello che evidenziava l’assenza, tra gli atti acquisiti all’interno del fascicolo processuale, di documentazione comprovante che l’imputato avesse continuato a rivestire il ruolo di amministratore anche in epoca successiva alle sue dimissioni.
I giudici di merito fanno riferimento alla relazione del curatore che, però, si limita a riferire di presunte attività gestorie poste in essere dall’imputato senza documentare quanto affermato.
Le dimissioni producono effetto dal momento in cui sono comunicate agli organi sociali e l’inerzia dei soci nel nominare il nuovo amministratore non può andare a discapito di quello precedente.
Peraltro la sentenza impugnata sembrerebbe ancorare la responsabilità dell’imputato non alla carica di amministratore di diritto, ma alla veste di amministratore di fatto, in assenza però di prova sul compimento di atti gestori.
2.2. Il secondo motivo contesta la configurabilità di una bancarotta fraudolenta patrimoniale in assenza di danno patrimoniale cagionato alla fallita.
La curatela, agendo in sede civile, ha ottenuto il rilascio dell’immobile di proprietà della società fallita, occupato prima dall’imputato e poi dalla sua ex moglie. L’occupazione era legittima perché concessa a titolo di “comodato a termine”.
I giudici civili, nel disporre il rilascio, hanno negato alla curatela sia il risarcimento del danno sia una indennità, in assenza di prova del danno patito e di elementi comprovanti il diritto del fallimento a ottenere un ristoro per l’occupazione.
In mancanza di danno, la bancarotta distrattiva non è configurabile giacché l’immobile è tornato nella disponibilità della società.
2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione delle condotte nel delitto di bancarotta semplice.
Si sostiene che, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, difetterebbe la prova dell’elemento soggettivo rappresentato dal dolo specifico e che, quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, non sarebbe dimostrata la consapevolezza, in capo a [OMISSIS], di recare un pregiudizio ai creditori, tantopiù che nessun danno si è verificato.
La sentenza impugnata non indaga adeguatamente tali elementi.
2.4. Il quarto motivo si duole della erronea esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall.
I giudici di merito, secondo la difesa, non hanno svolto alcun accertamento in merito al danno patrimoniale cagionato dai reati; danno che peraltro è già stato escluso in sede civile.
3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Il primo motivo è inammissibile.
La censura costituisce mera riproposizione di doglianze già prospettate ai giudici di merito e da questi vagliate e confutate con corretta e adeguata motivazione.
Sia il Tribunale sia la Corte di appello spiegano, senza cadute logiche, che l’imputato ha solo formalmente presentato le proprie dimissioni in data 2 agosto 2012, continuando in realtà a svolgere il ruolo di amministratore sino al fallimento.
Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ai fini di prova nel processo penale, il curatore non deve allegare i documenti su cui si fondano le circostanze accertate (nella specie la protrazione di attività gestoria dopo il 2012): le sue verifiche consacrate nella relazione e riferite in dibattimento sono sufficienti a fini probatori, se non smentite da emergenze di segno contrario.
3. Il secondo motivo, inerente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, è fondato.
Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto.
Ne consegue, da un lato, che è erronea l’impostazione del ricorso quando richiede la necessità di un danno.
Dall’altro lato, però, è necessario che la condotta posta in essere dall’amministratore risulti idonea, in concreto, a esporre a pericolo l’entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori (cfr. per tutte Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 – 01).
In particolare la giurisprudenza di legittimità richiede che l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico valorizzi la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01).
Nella specie la Corte di appello, investita della questione da uno specifico motivo di gravame, non ha spiegato in che termini l’occupazione, da parte dell’imputato, dell’immobile di proprietà della società abbia posto concretamente in pericolo il diritto dei creditori di soddisfarsi sul patrimonio della fallita.
4. È fondato anche il terzo motivo, che si appunta sulla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Si è ritenuta sussistente l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, c.d. specifica.
Tale fattispecie richiede, sotto il profilo soggettivo, che l’amministratore abbia agito con l’intento di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Sul tema, la Corte di appello fornisce una risposta evanescente, limitandosi ad affermare che lo scopo, perseguito dall’imputato, di pregiudicare le ragioni creditorie “risulta comprovato dalla condotta dissipativa a lui ascritta”.
5. Il quarto motivo è assorbito.
6. Consegue l’annullamento con rinvio alla Corte di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 31/03/2026
Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini
Il Presidente
Rossella Catena

















































































