Truffa online, la Cassazione sul valore probatorio dell’incasso del profitto

Corte suprema di cassazione · Seconda Sezione penale · Commento giurisprudenziale
La Seconda Sezione penale esamina il rapporto tra percezione del profitto, ragionevole dubbio e ricostruzioni alternative prive di concreto riscontro processuale.
Pubblicato il 31 agosto 2026 alle 12:45 · di

La Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 15091/2026, depositata il 27 aprile 2026, ha esaminato il valore probatorio dell’incameramento del profitto in una contestazione per truffa realizzata attraverso una vendita online. La questione riguarda, in particolare, il rapporto tra la prova dell’accredito della somma su una carta intestata all’imputato e la possibilità di fondare il ragionevole dubbio sull’ipotetico intervento di altri soggetti. La Corte ha annullato con rinvio la sentenza assolutoria.

Corte di cassazione, Seconda Sezione penale
Sentenza n. 15091/2026
Udienza: 9 aprile 2026
Deposito: 27 aprile 2026
R.G.N. 4838/2026
Esito: annullamento con rinvio al Tribunale di Trani in diversa composizione

Il caso

Il procedimento riguardava la vendita, attraverso una piattaforma online, di una bicicletta che, secondo quanto riportato nella sentenza, non era stata consegnata alla persona offesa nonostante il pagamento.

La somma era confluita su una carta Postepay intestata all’imputato. Il Tribunale di Trani aveva tuttavia pronunciato assoluzione per non avere commesso il fatto, ritenendo che gli elementi acquisiti non consentissero di affermarne la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani proponeva ricorso per cassazione. Tra le censure veniva contestata la valutazione attribuita all’intestazione della carta sulla quale era stato eseguito il pagamento e si rilevava l’assenza di elementi capaci di sostenere una diversa ricostruzione della vicenda.

La questione giuridica

Il problema esaminato dalla Cassazione riguarda il criterio con cui deve essere applicata la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio quando risulti provata, a carico dell’imputato, una frazione che la Corte qualifica come essenziale della condotta contestata, costituita nel caso esaminato dalla percezione del profitto illecito, mentre non sia stata specificamente dimostrata la riconducibilità allo stesso soggetto degli artifici o raggiri.

Più precisamente, la motivazione si confronta con la possibilità che il dubbio sulla responsabilità venga ricavato dall’ipotetico intervento di terzi nella pubblicazione dell’annuncio o nello svolgimento delle trattative, senza che tale ricostruzione alternativa trovi riscontro negli elementi acquisiti al processo.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso del pubblico ministero e annulla la sentenza assolutoria con rinvio.

Il percorso motivazionale muove dalla distinzione tra dubbio ragionevole e mera possibilità congetturale. La Cassazione richiama la giurisprudenza secondo cui una ricostruzione alternativa può assumere rilievo ai fini dell’art. 533 c.p.p. quando disponga di un concreto fondamento logico e processuale. Non viene invece attribuita la medesima capacità dimostrativa a possibilità astratte, prive di riscontri nelle emergenze del procedimento.

Applicando tale criterio al caso esaminato, la Corte qualifica la percezione dell’ingiusto profitto come prova, e non come mero indizio, della riferibilità all’imputato di almeno una parte della condotta costitutiva dell’illecito. La motivazione esclude pertanto che tale elemento possa essere svalutato attribuendo rilievo determinante alla mancata individuazione dell’autore materiale degli artifici o dei raggiri.

Secondo la sentenza, l’eventuale partecipazione di soggetti diversi alla pubblicazione dell’annuncio o alla conduzione delle trattative era rimasta, nel caso concreto, una possibilità meramente ipotetica. Proprio l’assenza di elementi processuali idonei a sostenerla impediva, nella ricostruzione della Corte, di utilizzarla come fondamento del ragionevole dubbio.

La motivazione formula infine il principio secondo cui l’incameramento del profitto confluito su una carta intestata all’imputato costituisce, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel procedimento, un elemento di decisiva rilevanza ai fini dell’affermazione di responsabilità per la truffa aggravata, in quanto dimostrativo del ruolo essenziale svolto nella consumazione dell’illecito.

Il commento

La portata della pronuncia richiede di distinguere due piani che la stessa motivazione mantiene collegati: il valore della percezione del profitto e il contenuto che deve possedere una ricostruzione alternativa perché possa tradursi in un ragionevole dubbio.

La sentenza non afferma che la semplice intestazione formale di una carta determini, in ogni caso, la responsabilità penale per la truffa. Il principio conclusivo è formulato con riferimento all’incameramento del profitto confluito sulla carta intestata all’imputato e contiene una condizione espressa: l’assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel corso del procedimento.

Il passaggio è rilevante perché delimita anche la nozione di alternativa difensiva considerata dalla Corte. Non è sufficiente che una diversa dinamica sia astrattamente possibile. Per incidere sulla ricostruzione accusatoria, la possibilità alternativa deve trovare un appiglio negli elementi processuali o essere introdotta attraverso il concreto esercizio del diritto alla prova.

Particolare attenzione richiede il riferimento della motivazione a un «preciso onere della difesa» di acquisire elementi concreti capaci di confutare la tesi accusatoria una volta provato un elemento essenziale del fatto-reato. Il passaggio non può essere isolato dal resto della decisione. La stessa Corte richiama infatti la derivazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio dalla presunzione di innocenza e precisa che, quando una tesi alternativa sia stata effettivamente introdotta, devono essere individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi accusatoria e motivatamente esclusa la plausibilità della ricostruzione difensiva.

La motivazione non formula, quindi, una generale inversione dell’onere di provare il fatto contestato. Il ragionamento seguito dalla Seconda Sezione riguarda il diverso problema della consistenza processuale che deve possedere un’ipotesi alternativa quando sia già acquisita quella che il Collegio qualifica come prova di una frazione essenziale della condotta.

Ne deriva un’indicazione applicativa specifica per i procedimenti relativi alle truffe online. Quando il pagamento confluisce su uno strumento finanziario riferibile all’imputato, la verifica non può arrestarsi al dato formale dell’intestazione, ma deve riguardare il concreto incameramento del profitto, il ruolo che tale circostanza assume nella sequenza del fatto e l’eventuale presenza, negli atti, di elementi capaci di sostenere una diversa spiegazione dell’accredito.

Va infine considerato l’esito processuale della decisione. La Cassazione non pronuncia una sentenza di condanna: annulla l’assoluzione e rinvia al Tribunale di Trani, in diversa composizione, per un nuovo giudizio. Sarà pertanto il giudice del rinvio a procedere a una nuova valutazione del materiale processuale nel rispetto del principio enunciato dalla Corte.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione

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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

Corte di cassazione, Seconda Sezione penale
Sentenza n. 15091/2026
Udienza: 9 aprile 2026
Deposito: 27 aprile 2026
R.G.N. 4838/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA PELLEGRINO – Presidente –
MARCO MARIA ALMA
IGNAZIO PARDO – Relatore –
EMANUELE CERSOSIMO
FRANCESCA SBRANA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI

nel procedimento a carico di:

[OMISSIS]

avverso la sentenza del 14/11/2025 del TRIBUNALE di TRANI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al Tribunale di Trani per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale monocratico di Trani, con sentenza del 14 novembre 2025, assolveva [OMISSIS] dal reato di truffa allo stesso ascritto per non avere commesso il fatto. Riteneva il tribunale non potersi affermare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio dell’imputato che aveva ricevuto sulla propria carta poste-pay il bonifico della vendita su piattaforma on line di una bicicletta mai però consegnata alla persona offesa.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Trani lamentando, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:

– contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. ed erronea applicazione della legge penale e dell’art. 192 cod. proc. pen. in particolare, quanto alla pronuncia assolutoria posto che costituiva prova diretta della responsabilità dell’imputato, l’intestazione della carta Postepay sulla quale era stato effettuato il bonifico dall’acquirente, condotta rispetto alla quale non era neppure stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti poiché mai [OMISSIS] aveva denunciato il furto della carta stessa;

– contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed inosservanza dell’art. 533 cod. proc. pen. posto che il ragionevole dubbio non può mai avere carattere meramente speculativo o congetturale, dovendosi escludere la possibilità di valutazione atomistica degli indizi di cui deve valorizzarsi invece la valenza dimostrativa; nel caso di specie, il giudice di primo grado, aveva omesso di rappresentare come non fosse stato fornito alcun elemento da parte dell’imputato capace di fornire una ricostruzione alternativa dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Il tema dedotto con il ricorso coinvolge aspetti riguardanti l’accertamento di responsabilità dell’imputato e la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio declinata dall’art. 533 cod. proc. pen., con specifica relazione ai casi in cui sussista prova di una frazione della complessiva condotta contestata e, in specie, del realizzarsi dell’evento naturalistico esclusivamente riferibile al prevenuto. Va cioè valutato quale debba essere il parametro di riferimento che il giudice di merito deve utilizzare nei casi in cui a carico dell’imputato sia acquisita la prova certa dell’impossessamento del profitto illecito in tutti i reati aventi ad oggetto le aggressioni patrimoniali e manchi, però, anche una dimostrazione specifica della consumazione dell’azione produttiva dell’evento ingiusto a carico del medesimo soggetto.

Orbene, ritiene questo Collegio che il tema del ragionevole dubbio debba essere declinato in una prospettiva particolare ove sia con certezza dimostrato che autore di una frazione essenziale della complessiva condotta incriminata, in specie costituita dall’impossessamento del profitto illecito, è proprio l’imputato. In detti casi, infatti, acquisita prova dell’incameramento del profitto illecito, il principio del contraddittorio delle parti nella formazione della prova richiede necessariamente che attraverso il concreto esercizio dello stesso nel processo sia la difesa a prospettare quella ricostruzione alternativa che abbia valenza critica ed inficiante la tesi dell’accusa; altrimenti, la mera possibilità ipotetica del verificarsi di fattori condizionanti alternativi, concomitanti o sopravvenuti ad opera anche di terzi soggetti, ove rimanga mera prospettazione priva di qualsiasi riscontro non può ritenersi idonea a confutare la tesi di accusa e ciò, proprio, perché del tutto priva di qualsiasi conforto acquisito nel processo, unica sede legittimata alla ricostruzione del fatto oggetto di accusa.

1.1. Al proposito va ricordato che, per effetto dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 si è proceduto alla riformulazione del comma 1 dell’articolo 533 del codice procedura penale richiedendo che la colpevolezza dell’imputato sia accertata al di là di ogni ragionevole dubbio. In tal modo il legislatore ha importato nel sistema processuale italiano la regola sorta e sviluppatasi nel sistema nordamericano con il nome di B.a.r.d. (Beyond any reasonable doubt); inoltre si è codificato quanto già stabilito dall’articolo 66 comma 3 dello Statuto della Corte penale internazionale recepito in Italia con la legge di ratifica del 12 luglio 1999 n.232, in ordine, appunto, alla necessità dell’accertamento della colpevolezza oltre il ragionevole dubbio.

1.2. Le Sezioni Unite risultano avere attribuito valenza processuale al canone del ragionevole dubbio già in tempi antecedenti la modifica normativa del 2006; difatti, con la sentenza “Franzese” del 2002, si era già statuito che in tema di reato colposo omissivo improprio, l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assolutorio del giudizio (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139-01). Successivamente, lo stesso massimo organo nomofilattico ha statuito che il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, per la sua immediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull’applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d’accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l’assoluzione (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01, in motivazione).

1.3. Sul tema del ragionevole dubbio, poi, le sezioni semplici della Corte di cassazione, con una evoluzione giurisprudenziale costante, hanno teso ad escludere che la semplice astratta prospettazione di fattori meramente ipotetici possa confortare la presenza di un dubbio ragionevole richiedendo, invece, che la dimostrazione concreta del fattore, alternativo concomitante o sopravvenuto, sia sempre conferita nel giudizio attraverso l’esercizio del diritto alla prova in contraddittorio, ovvero mediante l’utilizzazione di argomenti probatori desunti dallo stesso materiale acquisito nel corso delle indagini preliminari e riversato nel giudizio abbreviato.

Un primo richiamo in tale senso può rinvenirsi nella sentenza “Franzoni” della prima sezione secondo cui il giudice deve ritenere intervenuto l’accertamento di responsabilità dell’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”, che ne legittima ai sensi dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. la condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura”, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763-01). In senso analogo, in tempi più recenti, si è stabilito come in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647-04).

L’argomento risulta ribadito anche dai più recenti interventi di legittimità secondo cui la regola di giudizio dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”, consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura”, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272-01).

2. In senso sostanzialmente conforme è l’interpretazione dottrinale della regola citata. Invero, premesso che la stessa risulta mutuata dall’ordinamento statunitense e risulta priva di una definizione concreta trattandosi dell’avvertimento che viene trasmesso ai componenti la giuria popolare nel sistema americano, si è rilevato come il dubbio impeditivo della pronuncia di colpevolezza può essere solo quello ragionevole, ovvero quello plausibile, derivante dalla complessiva valutazione in concreto degli elementi a favore ed a carico dell’imputato, senza che per tale possa invece intendersi il dubbio, congetturale, inevitabilmente insito in un sistema che, ricostruendo ex post un evento storicamente accaduto, lascia, perciò solo, spazio alla astratta possibilità, anche del tutto non verosimile di una diversa soluzione. Si è aggiunto che la necessità che ogni elemento sia provato oltre ogni ragionevole dubbio, ai fini della condanna non significa necessità della prova che ogni fatto sia certamente accaduto dal punto di vista materiale, ma che ogni fatto appaia certo dal punto di vista logico: l’esistenza di ogni elemento deve essere dichiarata sulla base di accertamenti logicamente congrui e, quindi, coperti dal crisma della certezza razionale.

3. L’applicazione dei suddetti princìpi al caso in esame comporta concludere per la fondatezza del ricorso proposto dal pubblico ministero. Ed invero, accertato che l’imputato ha posto in essere una frazione della condotta essenziale del reato, costituita nel caso di specie dalla percezione illecita del profitto ricavato dalla consumazione della truffa, non poteva, poi, il giudice affermare l’insussistenza della fattispecie per non essere stato verificato l’artificio od inganno riconducibile all’imputato stesso. Sottolineato che nel caso della truffa la percezione dell’ingiusto profitto costituisce prova e non mero indizio della riferibilità all’agente della condotta costitutiva la fattispecie illecita, quantomeno in parte, non è consentito in ragione del canone di cui all’art. 533 cod. proc. pen. svalutare detto elemento al punto da attribuire valore essenziale ed esclusivo ai fini della prova della responsabilità del reato di cui all’art. 640 cod. pen., all’individuazione dell’autore degli artifici o raggiri, così che solo chi pone in essere gli stessi può essere chiamato a rispondere del delitto predetto. Invero, il percettore del profitto illecito pone in essere una frazione essenziale della condotta tipica e, come tale, la sua posizione va valutata senza che possa rilevare la mera ipotetica possibilità prospettata dal giudice del Tribunale di Trani di concorso di altri soggetti nella pubblicazione dell’annuncio o nello svolgimento delle trattative, trattandosi di circostanze rimaste meramente ipotetiche e prive di qualsiasi accertamento nel contraddittorio processuale.

Come già esposto in precedenza, il dubbio ragionevole, che vale ad inficiare decisivamente la ricostruzione accusatoria è soltanto quello che si fondi su prospettazioni alternative che abbiano riscontro negli elementi acquisiti nel contraddittorio processuale mediante il concreto esercizio del diritto alla prova e non, invece, quello scaturente da possibilità meramente ipotetiche e del tutto congetturali prive di qualsiasi riscontro.

Se quindi è raccolta ed acquisita in giudizio la prova, e non un semplice indizio, del verificarsi dell’evento illecito e cioè di un elemento essenziale del fatto-reato a carico dell’imputato, diviene preciso onere della difesa, ovvero, della stessa iniziativa giudiziale autonoma attraverso i poteri di ufficio concretamente sempre esercitabili, acquisire elementi concreti che valgano a confutare la tesi accusatoria, non potendo lasciarsi a mere possibilità ipotetiche valore di riscontro del dubbio ragionevole, tale non essendo quello non risultante dagli atti, dovendo in tal caso valere il brocardo secondo cui quod non est in actis non est in mundo. Tale conclusione non contrasta in alcun modo con quel recente intervento di legittimità secondo cui la regola di giudizio che richiede l’accertamento della sussistenza del reato “al di là di ogni ragionevole dubbio” implica che, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472-01) e ciò perché, in tale specifico caso, la regola dell’impossibilità di affermare la colpevolezza in presenza di un dubbio ragionevole veniva applicata proprio perché dedotta in giudizio una tesi alternativa ad opera della difesa degli imputati.

4. Né sussiste dubbio circa l’attribuibilità all’imputato della qualifica di agente tipico del delitto di truffa realizzata mediante vendita on line di bene non effettivamente posseduto e mai consegnato ove lo stesso sia il percettore dell’ingiusto profitto. Invero, con plurime pronunce, questa Corte di legittimità, pur a differenti fini, ha sempre affermato come la truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni “on line”, in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, Di Paolantonio, Rv. 271761-01); si è anche affermato che la truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quanto operazione assimilabile ad un bonifico bancario, in cui l’ordine di pagamento non è contestuale all’accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 25992 del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325-01). Ne consegue affermarsi che, secondo una costante interpretazione, il percettore del profitto illecito incassato a seguito di consumazione di truffa contrattuale attraverso piattaforme on line, è sempre identificato quale agente tipico della fattispecie illecita prevista e punita dall’art. 640, comma secondo, n. 2-ter cod. pen. e, conseguentemente, viene chiamato a rispondere in quanto tale della fattispecie delittuosa senza che possa invocarsi alcun dubbio ragionevole che, come esposto nei precedenti paragrafi, si fondi su mere prospettazioni ipotetiche e non fatti concreti emersi nel contraddittorio processuale.

Sul punto, quindi, può affermarsi il principio secondo cui l’incameramento del profitto confluito su una carta di credito intestata all’imputato costituisce, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel corso del procedimento, elemento di decisiva rilevanza ai fini dell’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata, sussistendo dimostrazione del ruolo essenziale svolto dal prevenuto nella consumazione dell’illecito.

5. Alla luce delle già menzionate considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza annullata con rinvio al Tribunale di Trani per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani in diversa composizione.

Roma, 9 aprile 2026

IL CONSIGLIERE EST.
Ignazio Pardo

IL PRESIDENTE
Andrea Pellegrino

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2026.

Numero di raccolta generale 15091/2026.