Sequestro di persona a Catania: riformata in appello la condanna a due anni

Sequestro di persona a Catania, condanna riformata in appello
Caso trattato dallo Studio · Art. 605 c.p.
Dalla condanna a due anni alla declaratoria di estinzione del reato

La Corte d’Appello di Catania ha riformato la sentenza di primo grado e dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Contestazione
Sequestro di persona
Art. 605 c.p.
Primo grado
Due anni di reclusione
Tribunale di Catania
Giudizio di appello
Sentenza riformata
Reato estinto per prescrizione

Con sentenza n. 3263/2026, pronunciata e depositata il 10 luglio 2026, la Seconda Sezione penale della Corte d’Appello di Catania ha riformato la decisione con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato l’imputato a due anni di reclusione per il reato di sequestro di persona previsto dall’art. 605 c.p. La difesa in appello è stata curata dall’Avv. Davide Tutino.

La contestazione e la sentenza di primo grado

Secondo l’imputazione, l’uomo avrebbe accompagnato con forza un’anziana donna all’interno dell’abitazione nella quale conviveva e avrebbe chiuso la porta d’ingresso mediante un lucchetto, impedendole di uscire sino all’intervento dei Vigili del fuoco.

Il Tribunale di Catania, con sentenza del 27 giugno 2022, aveva ritenuto configurato il delitto contestato e applicato la pena di due anni di reclusione, oltre alle spese processuali.

Le questioni sottoposte alla Corte d’Appello

L’impugnazione chiedeva, in via principale, l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.; in subordine, domandava la riduzione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il motivo principale contestava la tenuta del quadro probatorio valorizzato in primo grado. In particolare, l’atto di appello richiamava i seguenti profili.

01 · Dichiarazioni testimoniali
Le dichiarazioni non univoche rese dal testimone indicato come presente nei pressi dell’abitazione.
02 · Distanza dal luogo
L’affermazione del medesimo testimone di non essere stato in condizione, per la distanza, di osservare l’eventuale spinta descritta nell’imputazione.
03 · Dichiarazioni della persona offesa
Le dichiarazioni riportate in un’annotazione di polizia giudiziaria, secondo le quali la donna avrebbe escluso di essere stata sequestrata e sarebbe stata a conoscenza dell’apposizione del lucchetto.
04 · Autore ed elemento soggettivo
Le questioni concernenti l’identificazione dell’autore della condotta e la prova dell’elemento soggettivo del reato.

Si tratta delle deduzioni formulate dalla difesa nell’atto di impugnazione. La sentenza d’appello non ne ha esaminato la fondatezza, avendo ritenuto assorbente una questione preliminare.

La decisione della Corte d’Appello di Catania

Esito del giudizio

La Corte ha rilevato che il termine di prescrizione risultava integralmente decorso il 25 maggio 2025. In riforma della sentenza di primo grado, ha quindi dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

La motivazione ha altresì precisato che non risultavano acquisiti elementi idonei a consentire un proscioglimento immediato nel merito, non emergendo in forma evidente che il fatto non sussistesse, non costituisse reato o non fosse stato commesso dall’imputato.

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Precisazione sulla portata della pronuncia
La decisione ha riformato la condanna e definito il procedimento mediante declaratoria di estinzione del reato. Non contiene, tuttavia, un’assoluzione nel merito né un accertamento di fondatezza delle censure probatorie proposte dalla difesa, rimaste assorbite dalla prescrizione.

La difesa nei procedimenti per sequestro di persona

La vicenda consente di osservare come, in un procedimento per sequestro di persona ex art. 605 c.p., l’esame difensivo possa richiedere la verifica distinta della condotta materialmente attribuita all’imputato, della durata e delle modalità dell’asserita privazione della libertà, dell’attendibilità delle fonti dichiarative, dell’identificazione dell’autore, dell’eventuale consenso giuridicamente rilevante e della prova del dolo.

A tali profili può aggiungersi la ricostruzione dei termini di prescrizione, degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione. La rilevanza di ciascun elemento dipende dagli atti del singolo procedimento e non consente generalizzazioni automatiche.

Studio Legale Avv. Davide Tutino

Avvocato per sequestro di persona a Catania

Lo Studio Legale dell’Avv. Davide Tutino, con sede a Catania, tratta procedimenti relativi ai reati contro la libertà personale, compreso il sequestro di persona, nelle fasi delle indagini preliminari, del giudizio di primo grado e delle impugnazioni.

Ogni valutazione richiede l’esame del capo d’imputazione, degli atti di indagine, delle prove dichiarative e dei provvedimenti già emessi. L’esito di questo procedimento riguarda il caso documentato e non può essere esteso a vicende differenti.

Caso pubblicato in forma anonimizzata. Riferimento: Corte d’Appello di Catania, Sezione II penale, sentenza n. 3263/2026 del 10 luglio 2026.