Sospensione dalla professione e corruzione: la Cassazione annulla la misura interdittiva per difetto di vincolo funzionale con il reato

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

Sospensione dalla professione e corruzione: la Cassazione annulla la misura interdittiva per difetto di vincolo funzionale con il reato

La VI Sezione esclude la sospensione dall’esercizio della professione di commercialista quando l’attività inibita non ha costituito lo strumento o il presupposto necessario della condotta corruttiva contestata.
Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 13895/2026; depositata il 16/04/2026.
Misure interdittive
Corruzione
Vincolo funzionale
Professione di commercialista

Focus
La misura cautelare interdittiva non può essere applicata sulla base del solo vantaggio professionale perseguito mediante la condotta illecita. Secondo la Cassazione, la sospensione dall’esercizio della professione richiede un vincolo funzionale tra l’attività inibita e il reato contestato: la qualifica professionale deve avere reso possibile o almeno agevolato la condotta criminosa, non esserne soltanto il fine economico.

Il fatto

Il Tribunale di Milano aveva rigettato l’appello proposto dall’indagato contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, che gli aveva applicato plurime misure interdittive, tra cui il divieto temporaneo di esercitare l’attività professionale di commercialista, revisore dei conti e consulente del lavoro, nonché ulteriori interdizioni collegate ad attività imprenditoriali, uffici direttivi, pubblici uffici o servizi e contratti con la pubblica amministrazione.

La contestazione cautelare riguardava il delitto di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. Secondo l’imputazione, il ricorrente avrebbe posto in essere condotte di procacciamento di voti e finanziamento elettorale in favore del sindaco uscente del Comune di Cologno Monzese, ricevendo la promessa di un successivo orientamento di risorse, incarichi, consulenze, affidamenti o interventi favorevoli nell’ambito dell’ente locale.

La difesa ha censurato la motivazione cautelare sotto il profilo dell’art. 274 cod. proc. pen., contestando l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione e, soprattutto, l’assenza di un collegamento diretto tra i reati provvisoriamente contestati e l’esercizio della professione di commercialista.


La decisione della Cassazione

La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione e annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di commercialista. Il ricorso viene invece rigettato nel resto.

Il passaggio decisivo della motivazione riguarda la funzione delle misure cautelari personali interdittive. La Cassazione ribadisce che tali misure, per il loro contenuto omologo rispetto alla violazione contestata, sono destinate a prevenire la reiterazione della condotta illecita direttamente collegata con l’attività il cui esercizio viene interdetto.

Da questa premessa discende il requisito del vincolo funzionale: l’incarico, la funzione o l’attività professionale oggetto di sospensione devono avere reso possibile o quanto meno agevolato la commissione del reato. Non è sufficiente che l’attività professionale rappresenti il movente, la finalità economica o il vantaggio perseguito attraverso l’accordo illecito.

Nel caso esaminato, il Tribunale aveva valorizzato la prospettiva di ampliamento dell’attività professionale del ricorrente e la sua capacità di inserirsi nelle dinamiche economiche dell’ente locale. La Cassazione ritiene però che tale impostazione non dimostri che la professione di commercialista sia stata lo strumento diretto della corruzione o il presupposto necessario della condotta contestata.

La Corte distingue quindi il fine perseguito dal mezzo utilizzato. La corruzione, secondo quanto riportato nell’ordinanza impugnata, sarebbe stata realizzata non mediante l’attività lecita di commercialista, ma al fine di procurare occasioni di incarichi professionali. In assenza di un nesso operativo tra professione e reato, la sospensione dall’esercizio della professione esula dall’ambito applicativo delineato dagli artt. 274 e 290 cod. proc. pen.


Perché questa sentenza è importante

La decisione delimita l’impiego delle misure interdittive professionali nei procedimenti per corruzione. Il giudice cautelare non può sospendere l’esercizio di una professione soltanto perché l’indagato avrebbe perseguito un vantaggio economico o professionale attraverso la condotta illecita.

Sul piano difensivo, la pronuncia impone di verificare se l’attività inibita abbia avuto una funzione causale, agevolatrice o strumentale nella realizzazione del fatto. La contestazione del pericolo di reiterazione deve quindi misurarsi non solo sull’attualità del rischio, ma anche sulla coerenza funzionale tra misura applicata e condotta da prevenire.

Il principio operativo è netto: la misura interdittiva deve colpire l’attività che ha reso possibile o favorito il reato, non l’attività che costituisce soltanto il beneficio finale ricercato dall’indagato. In mancanza di questo rapporto, l’interdizione professionale perde la propria giustificazione preventiva.

Avv. Davide Tutino

A cura dell’Avv. Davide Tutino
Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione
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Sentenza integrale: Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 13895/2026; depositata il 16/04/2026.

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Massimo Ricciarelli — Presidente
Maria Grazia Benedetti
Riccardo Amoroso
Debora Tripiccione
Fabrizio D’Arcangelo — Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso l’ordinanza emessa in data 10/12/2025 dal Tribunale di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Fabrizio D’Arcangelo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha rigettato l’appello proposto da [OMISSIS] contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza emessa in data 16 ottobre 2025, che ha applicato nei suoi confronti le misure interdittive del divieto temporaneo di esercitare l’attività professionale di commercialista, di revisore dei conti e di consulente del lavoro, l’attività imprenditoriale, gli uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese, nonché di qualsiasi pubblico ufficio o servizio e del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il Tribunale ha ritenuto [OMISSIS] gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 319-321 cod. pen., commesso in Cologno Monzese dal mese di agosto 2020 sino al mese di luglio dell’anno 2022, contestato al capo B.

Secondo l’imputazione cautelare, [OMISSIS], sindaco uscente del Comune di Cologno Monzese, ricandidatosi alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, in cambio delle condotte di procacciamento di voti e di finanziamento elettorale poste in essere da [OMISSIS], avrebbe promesso, una volta riconfermato sindaco, di utilizzare i poteri connessi al proprio ruolo istituzionale per orientare risorse in favore del ricorrente; in particolare, [OMISSIS] avrebbe promesso di nominare quale assessore [OMISSIS], indicata da [OMISSIS], di conferire al ricorrente incarichi a contratto, consulenze e collaborazioni esterne, di intervenire per facilitare in suo favore affidamenti diretti e fiduciari di servizi legali o di turbare l’esito di concorsi pubblici indetti dal Comune di Cologno Monzese in favore di conoscenti del ricorrente.

2. Gli avvocati [OMISSIS] e [OMISSIS] hanno proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne hanno chiesto l’annullamento, proponendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo i difensori hanno dedotto l’inosservanza dell’art. 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.

I difensori hanno premesso che il Tribunale ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato, sulla base della ritenuta gravità dei fatti contestati e dell’ampiezza del presunto programma criminoso.

I giudici di merito, tuttavia, non avrebbero considerato che le condotte contestate risalgono alla fine del mese di luglio del 2022, e dunque a tre anni e mezzo prima dell’emissione dell’ordinanza cautelare, e si riferiscono ad un contesto politico-amministrativo del Comune di Cologno Monzese medio tempore radicalmente mutato.

Il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame, inoltre, avrebbero ritenuto sussistente il pericolo di recidiva sulla base di una argomentazione macroscopicamente illogica, in quanto non vi sarebbe alcun collegamento tra i reati contestati e l’attività professionale svolta dal ricorrente.

Secondo i giudici di merito, infatti, il pericolo di recidiva sarebbe concreto e attuale, in quanto [OMISSIS] avrebbe concluso con il sindaco [OMISSIS] accordi corruttivi al fine di espandere la propria attività professionale.

Perché sussista il pericolo di recidiva, tuttavia, l’attività professionale di commercialista del ricorrente, lungi dal costituire meramente il movente, o «il motore degli accordi corruttivi», secondo il Tribunale, della reiterazione dei reati della stessa specie, dovrebbe fornire l’occasione e lo strumento per giustificare l’applicazione della misura interdittiva.

Ad avviso dei difensori, se la politica è il mezzo cui [OMISSIS] ricorre per lucrare indebiti vantaggi professionali e patrimoniali, l’attualità del rischio di recidiva va misurata sulla permanenza di quel mezzo e dei relativi canali e non del fine di arricchimento perseguito.

Il Tribunale di Milano, inoltre, avrebbe ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva dei reati, pur non avendo individuato quali “specifiche occasioni attuali” di reiterare il reato siano ancora disponibili per il ricorrente.

I difensori hanno rilevato che l’applicazione della misura interdittiva del divieto di esercizio della professione è legittima solo se e in quanto l’attività professionale abbia costituito lo strumento diretto attraverso il quale il reato è stato commesso, non essendo sufficiente un collegamento meramente occasionale o indiretto, e hanno citato in proposito Sez. 6, n. 52546 del 27/11/2024.

Il ricorrente, peraltro, dal 2022 non svolge alcun ruolo nell’amministrazione del Comune di Cologno Monzese o in enti pubblici e le prossime elezioni comunali si terranno nel 2028.

2.2. Con il secondo motivo i difensori hanno eccepito l’inosservanza degli artt. 275 e 190 cod. proc. pen. e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, in quanto l’attività professionale di commercialista svolta dal ricorrente sarebbe inconferente e irrelata rispetto al reato contestato.

Le condotte contestate, infatti, non sono state ideate, né poste in essere in virtù delle competenze tipiche del commercialista, ma si inseriscono in dinamiche politico-amministrative del tutto estranee all’esercizio della professione del ricorrente.

Non vi sarebbe, dunque, il necessario collegamento funzionale tra l’attività di commercialista e i reati contestati.

Le presunte condotte criminose sarebbero state agevolate dall’attività politica e non da quella professionale del ricorrente, che ne costituirebbe solo il fine.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 marzo 2026, il Procuratore generale, Maria Elena Gamberini, ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto il divieto temporaneo di esercitare la professione, gli uffici direttivi di persone giuridiche o di imprese e il rigetto del ricorso nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato, nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo i difensori hanno censurato l’inosservanza dell’art. 274 cod. proc. pen., stante l’insussistenza dell’attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione del reato, e il vizio di motivazione sul punto.

3. Il motivo è fondato.

3.1. Il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva, in ragione della capacità del ricorrente di penetrare stabilmente nelle dinamiche economiche dell’ente locale, anche dopo e oltre il rapporto privilegiato instaurato mediante l’illecito patto corruttivo col sindaco [OMISSIS], e ha rilevato la tendenza dell’indagato ad agire con modalità analoghe, anche nelle relazioni con altri successivi esponenti apicali dell’ente locale.

I giudici dell’appello cautelare hanno evidenziato che il ricorrente, dopo la fine del mandato del sindaco [OMISSIS], ha proseguito l’attività di sostegno politico anche nei confronti del candidato sindaco [OMISSIS], della medesima area politica, alle elezioni successive del 2023, poi vinte dall’esponente della contrapposta area politica, al fine di infiltrarsi professionalmente nelle attività economiche dell’ente, attraverso una mediazione politica compiacente.

L’ordinanza impugnata ha evidenziato come la progettualità di [OMISSIS] superi, anche temporalmente, il patto corruttivo relativo al mandato di [OMISSIS] e, comunque, il ruolo politico mantenuto dall’ex sindaco con il quale il ricorrente aveva un rapporto privilegiato.

Secondo il Tribunale di Milano, inoltre, «l’attività di dottore commercialista svolta dall’odierno appellante non è dunque stato qualcosa di separato e del tutto diverso rispetto alla vicenda corruttiva, poiché, al contrario, proprio la prospettiva di guadagno e di ampliamento, anche nel tempo, di tale attività ha costituito il motivo principale, anzi, l’unico, dell’agire di [OMISSIS] e degli altri indagati coinvolti nell’agire corruttivo».

Il Tribunale di Milano ha, dunque, applicato la misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività professionale di commercialista, in quanto «l’attività professionale di [OMISSIS] … ha rappresentato la spinta a concludere l’accordo corruttivo, così traendo vantaggi nel proprio ambito professionale».

3.2. Questa valutazione non è, tuttavia, conforme al disposto degli artt. 274 e 290 cod. proc. pen.

Il Tribunale ha, infatti, confermato l’applicazione di una misura interdittiva irrelata rispetto al pericolo di recidiva ritenuto sussistente e che, dunque, esula dall’ambito applicativo delineato dal legislatore.

3.3. Le misure cautelari personali interdittive, per rispettare la funzione preventiva loro assegnata dal legislatore, non possono trovare applicazione al di fuori dei reati in cui le qualità soggettive sospese assumono un ruolo specifico nella realizzazione della condotta criminosa addebitata, Sez. 6, n. 1435 del 01/04/1996, [OMISSIS], Rv. 205659-01, in un caso in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale di conferma della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico servizio applicato in un caso in cui all’indagato era stato contestato il reato di oltraggio senza che la funzione svolta di incarico di pubblico servizio avesse determinato un contributo causale al verificarsi del fatto, tanto che non si era proceduto neanche alla contestazione dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 9 cod. pen.; Sez. 6, n. 1088 del 31/03/1992, [OMISSIS], Rv. 190775-01.

Le misure interdittive, per il loro contenuto “omologo” rispetto alla violazione contestata, sono, infatti, volte a precludere la possibile reiterazione della condotta illecita direttamente collegata con l’attività il cui svolgimento viene in radice interdetto.

La loro applicazione postula, dunque, un “vincolo funzionale” tra l’incarico ricoperto dal soggetto e lo specifico reato commesso, nel senso che il primo deve aver reso possibile o quanto meno aver agevolato la condotta criminosa.

3.4. Il Tribunale di Milano non ha fatto corretta applicazione di questi principi.

L’esigenza cautelare che il Tribunale di Milano ha inteso tutelare è il pericolo dell’alterazione dell’esercizio imparziale della pubblica funzione a mezzo della conclusione da parte del ricorrente di accordi illeciti con esponenti politici e pubblici funzionari operanti in ambito comunale.

L’attività professionale del ricorrente, tuttavia, non risulta essere mai stata strumento diretto dei delitti di corruzione contestati in sede cautelare.

La corruzione, secondo il Tribunale, è, infatti, stata realizzata dal ricorrente non mediante la propria attività lecita di commercialista, ma al fine di procacciarsi occasioni di incarichi professionali.

Anche se l’ampliamento della propria clientela costituisce la finalità delle condotte illecite poste in essere dal ricorrente, per quanto indicato nell’ordinanza impugnata, l’inibizione temporanea dall’esercizio dell’attività professionale è strutturalmente idonea a ridurre il pericolo di recidiva, in quanto le condotte illecite contestate non costituiscono atti tipici della professione di commercialista e questa attività non ha mai costituito il presupposto necessario della commissione da parte del ricorrente dei reati provvisoriamente contestati.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione della propria valenza assorbente, esime dal delibare l’ulteriore censura proposta.

4. Alla stregua dei rilievi che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di commercialista, rigettando nel resto il ricorso.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di commercialista.

Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2026.

Il Consigliere estensore
Fabrizio D’Arcangelo

Il Presidente
Massimo Ricciarelli