La Cassazione annulla la sentenza che esclude la misura sostitutiva sulla base del solo richiamo alle plurime condanne, senza una valutazione puntuale sulla funzione rieducativa e sul rischio di reiterazione.

Corte suprema di cassazione • Sezione penale • Commento a sentenza

La Cassazione annulla la sentenza che esclude la misura sostitutiva sulla base del solo richiamo alle plurime condanne, senza una valutazione puntuale sulla funzione rieducativa e sul rischio di reiterazione.

Confermata l’esclusione della legittima difesa e il giudizio su recidiva e attenuanti generiche, la Quinta Sezione annulla con rinvio il solo diniego della pena sostitutiva per difetto di prognosi concreta e individualizzata.
Cass., Sez. V pen., sent. n. 13760/2026, depositata il 15/04/2026; esito: annullamento limitato alla pena sostitutiva con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, rigetto nel resto.
Commento a cura dell’Avv. Davide Tutino — Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione.
Pena sostitutiva Art. 133 cod. pen. Legittima difesa Lesioni aggravate

Focus
La sentenza affronta due piani distinti. Da un lato, conferma l’esclusione della legittima difesa, ritenendo insussistenti l’attualità del pericolo, la necessità della reazione e la proporzione tra offesa e difesa. Dall’altro, annulla il diniego della pena sostitutiva perché fondato sul solo richiamo alle plurime condanne dell’imputato, senza una verifica puntuale e concreta, alla luce dell’art. 133 cod. pen., della funzione rieducativa della misura, della sua idoneità special-preventiva e del rischio di reiterazione. Il nucleo del decisum accolto non riguarda quindi l’affermazione di responsabilità, che resta ferma, ma il metodo motivazionale richiesto per negare la misura sostitutiva.

Il fatto

La Corte di appello di Milano, confermando la decisione del Tribunale di Milano, ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di lesioni aggravate ex artt. 582 e 585 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di un anno e dieci giorni di reclusione. Il testo riporta, tuttavia, una discrasia interna sulla data della decisione impugnata: l’epigrafe indica il 10 giugno 2025, mentre il fatto richiama una sentenza del 5 dicembre 2025.

Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi. I primi due investivano la mancata applicazione della legittima difesa, contestando sia la valutazione sull’attualità del pericolo sia il giudizio di sproporzione della reazione. Il terzo censurava il trattamento sanzionatorio, la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. Il quarto riguardava, invece, la mancata applicazione della pena sostitutiva, ritenuta dalla difesa illegittimamente esclusa mediante il solo richiamo alle plurime condanne e alla genericità dell’istanza.

Il Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo ha concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente al diniego della pena sostitutiva. La Corte ha accolto il ricorso solo entro questo perimetro, rigettandolo nel resto.


La decisione della Cassazione

Sul primo motivo, la Corte ribadisce la struttura tradizionale della legittima difesa ex art. 52, comma 1, cod. pen., che richiede il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, la necessità della reazione difensiva e la proporzione tra difesa e offesa. La motivazione insiste sul carattere incombente o attuale del pericolo e sul significato rigoroso della necessità, intesa come non sostituibilità della condotta difensiva con altra meno lesiva egualmente idonea alla tutela del bene.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Quinta Sezione esclude la scriminante perché l’imputato, già all’esterno del bar, si arma di un posacenere e colpisce ripetutamente la persona offesa quando l’amico era ormai uscito dal locale e i due avrebbero potuto allontanarsi. Il dato valorizzato è preciso: l’agente non si trovava nella stretta alternativa tra subire e reagire, potendo invece allontanarsi a piedi o in macchina. Da qui l’insussistenza tanto della necessità del soccorso quanto dell’attualità del pericolo.

La Corte rigetta anche il secondo motivo, chiarendo che la proporzione tra offesa e difesa va apprezzata con giudizio ex ante, ponendo a confronto i mezzi usati, quelli disponibili e i beni giuridici coinvolti. In questa prospettiva, la motivazione reputa corretta la valutazione di sproporzione compiuta dal giudice di merito: quattro colpi violenti alla testa inferti con un grosso posacenere non sono proporzionati rispetto all’offesa descritta in sentenza, consistente nel prendere per il collo e per le braccia un soggetto per farlo uscire dal bar e nel vibrare un pugno a mani nude e nel vuoto.

Quanto al terzo motivo, la Cassazione ritiene congrua sia la motivazione sulla recidiva sia quella sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte territoriale, secondo il Collegio, ha verificato in concreto il significato dei plurimi precedenti, traendone indici di perdurante inclinazione al delitto e di accentuata capacità a delinquere; ha inoltre reputato assenti elementi positivi idonei a giustificare le attenuanti generiche, escludendo che la mera sottoposizione a esame dibattimentale, accompagnata dalla rivendicazione della legittimità della condotta, potesse assumere valenza favorevole.

Diversa è la conclusione sul quarto motivo. La Corte afferma che il giudice della cognizione, nel valutare le pene sostitutive di pene detentive brevi, deve formulare una prognosi complessa, che tenga insieme finalità rieducativa, potenzialità di reinserimento attivo, proporzione della risposta sanzionatoria, contenimento del rischio di recidiva e adempimento delle prescrizioni. I precedenti penali possono entrare in tale giudizio, ma non dispensano da una motivazione specifica, puntuale e concreta. Poiché la Corte d’appello si è limitata a evocare le plurime condanne come indice di elevato pericolo di reiterazione, senza una valutazione completa ex art. 133 cod. pen. e senza una prognosi coerente sull’idoneità delle pene sostitutive applicabili a svolgere la funzione rieducativa e special-preventiva, la sentenza viene annullata limitatamente a questo punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.


Perché questa sentenza è importante

La pronuncia è utile, anzitutto, perché separa  il giudizio sulla responsabilità dal giudizio sulla risposta sanzionatoria sostitutiva. Il fatto che recidiva e diniego delle attenuanti generiche siano stati ritenuti correttamente motivati non autorizza, di per sé, il rigetto automatico della pena sostitutiva.

Sul piano operativo, la sentenza chiarisce che il richiamo ai precedenti penali non è un argomento autosufficiente. Occorre spiegare perché, in concreto, quei precedenti rendano inidonea la misura sostitutiva rispetto alla funzione rieducativa, al contenimento del rischio di reiterazione e alla capacità dell’imputato di osservare le prescrizioni. Il difetto censurato dalla Cassazione è dunque un difetto di struttura della prognosi motivazionale.

La decisione conserva, inoltre, un rilievo parallelo in tema di legittima difesa: quando il pericolo non è più attuale e l’agente dispone di un’alternativa concretamente praticabile, quale l’allontanamento, la reazione violenta perde il requisito della necessità; e quando i mezzi impiegati eccedono manifestamente l’offesa fronteggiata, difetta anche la proporzione. Il lettore trova, quindi, nello stesso arresto, sia un criterio rigoroso sul perimetro della scriminante sia una puntualizzazione altrettanto rigorosa sul dovere di motivazione in materia di pene sostitutive.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e di commento giurisprudenziale. La sentenza pubblicata non implica, salvo espressa diversa indicazione, che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

SENTENZA INTEGRALE: Cass., Sez. V pen., sent. n. 13760/2026, depositata il 15/04/2026.

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali

Cass., Sez. V pen., sent. n. 13760/2026, depositata il 15/04/2026.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO – PRESIDENTE

TIZIANO MASINI

LUCIANO CAVALLONE

MARIA ELENA MELE – RELATORE

FRANCESCO AGNINO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE D’APPELLO DI MILANO
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente al diniego della pena sostitutiva.

RITENUTO IN FATTO

  1. La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 5 dicembre 2025, confermando la decisione del Tribunale di Milano, ha ritenuto [OMISSIS] responsabile del reato di lesioni aggravate (art. 582, 585 cod. pen.) commesso in danno di [OMISSIS], condannandolo alla pena di un anno e dieci giorni di reclusione.
  2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura.
    2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge per erronea applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 52 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la configurabilità della legittima difesa unicamente in
    CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 13760/2026 Roma, lì, 15/04/2026
    Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a – Firmato Da: MARIA ELENA MELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f44b41d5a7537c4 Firmato Da: [OMISSIS] Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d

ragione del fattore temporale, per essere stata l’azione violenta posta in essere dall’imputato nel momento in cui [OMISSIS] era già fuori dal locale.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge per erronea applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 52 cod. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza del requisito della proporzione tra difesa e offesa. La Corte avrebbe omesso di considerare che l’utilizzo del posacenere da parte del ricorrente non costituiva una scelta ponderata, ma l’unica possibilità per difendersi in un momento di confusione. La proporzione della reazione, in sostanza, non poteva basarsi su un criterio meramente quantitativo, ma doveva tener presente la situazione concreta.
2.3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, della applicazione della recidiva e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva. La Corte territoriale avrebbe motivato il diniego unicamente in ragione delle plurime condanne riportate dall’imputato nonché per la genericità dell’istanza formulata.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
  2. Il primo motivo, con cui si contesta la valutazione di insussistenza della scriminante della legittima difesa, è infondato.
    2.1. Nella sua forma tradizionale, la legittima difesa prevista dall’art. 52, comma 1, cod. pen., rimasta immutata anche a seguito delle modifiche legislative che si sono succedute, richiede ai fini della sua integrazione tre presupposti: il pericolo attuale di un’offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui; la necessità di reagire a scopo difensivo; la proporzione tra la difesa e l’offesa (Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, [OMISSIS], Rv. 283185 – 01; Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, [OMISSIS] e altro, Rv. 273401; Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, [OMISSIS], Rv. 267473).
    Questa Corte di legittimità ha precisato che, ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione in parola:
    il pericolo deve essere incombente ovvero in atto; deve derivare da un’aggressione umana qualificabile in termini di ingiustizia e la reazione difensiva deve comunque mantenersi entro il limite generale della necessità, intesa come non sostituibilità della condotta difensiva con condotte lecite o meno lesive egualmente idonee ad assicurare la difesa del bene in pericolo (Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, [OMISSIS], Rv. 286931 – 02; Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, cit., in motivazione);
  • il requisito della necessità della difesa, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 52 cod. pen. dalla legge n. 59 del 2006, va inteso nel senso che la reazione deve essere l’unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008, [OMISSIS], Rv. 240447 – 01), sicché non ricorre allorché vi sia un’alternativa lecita o comunque meno dannosa, ugualmente idonea alla tutela del diritto (Sez. 4, n. 32282 del 04/07/2006, [OMISSIS], Rv. 235181 – 01);
  • non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione – sia pure erronea – di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, [OMISSIS], Rv. 273861 – 01);
  • l’accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa, reale o putativa, e dell’eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante, calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione, che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione» (Sez. 5, n. 34342 del 05/07/2024, [OMISSIS], cit.; Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, [OMISSIS], Rv. 273401 – 01; Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, [OMISSIS], Rv. 267473 – 01; Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, [OMISSIS], Rv. 255268 – 01).
    2.2. Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla ricostruzione della dinamica degli accadimenti, accertata nel corso dell’istruttoria dibattimentale e chiaramente illustrata dalla sentenza impugnata, è indubbio che l’imputato, il quale si trovava all’esterno del bar gestito dalle persone offese, si è armato del posacenere e ha ripetutamente colpito la persona offesa alla testa quando ormai l’amico, [OMISSIS], era già uscito dal locale e non era più trattenuto dai gestori, né costoro impedivano ai due uomini di allontanarsi. Tale reazione non può senz’altro qualificarsi come una condotta meramente difensiva, né tanto meno come “necessaria” in quanto non sostituibile da altra meno dannosa, ovvero come l’unica possibile al fine di tutelare la propria incolumità.

Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata ha escluso che ricorressero i presupposti della necessità del soccorso e dell’attualità del pericolo, dal momento che l’imputato non si trovava nella stretta alternativa tra subire e reagire, ma poteva tranquillamente allontanarsi a piedi o in macchina.
3. Analogamente infondato è il secondo motivo.
Come già in precedenza evidenziato, ai fini della configurabilità dell’esimente della legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa deve essere valutato con giudizio ex ante, ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a disposizione dell’aggredito, nonché i beni giuridici, personali o patrimoniali in conflitto, con la conseguenza che tale proporzione viene comunque meno nel caso di beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza dell’interesse leso, quale la vita e l’incolumità della persona, sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell’interesse patrimoniale difeso (Sez. 5, n. 32414 del 24/09/2020, [OMISSIS], Rv. 279777 – 01; Sez. 1, n. 45407 del 10/11/2004, [OMISSIS], Rv. 230392 – 01).
Conformandosi a tali principi, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto insussistente una proporzione della condotta asseritamente difensiva tenuta dall’imputato, il quale ha inferto quattro violenti colpi alla testa della vittima con un grosso posacenere, rispetto all’offesa, consistita nel prendere [OMISSIS] per il collo e le braccia per farlo uscire dal bar e nello sferrare un pugno a mani nude e nel vuoto.
4. Il terzo motivo è infondato.
La sentenza impugnata si è fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, [OMISSIS], Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OMISSIS], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, [OMISSIS], Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, [OMISSIS], Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.
La Corte territoriale, con motivazione corretta e adeguata, ha valutato i plurimi precedenti gravanti sull’imputato come indicativi di una perdurante
inclinazione al delitto e sintomatici della accentuata capacità a delinquere in ragione della indifferenza manifestata rispetto all’efficacia special-preventiva e riabilitativa della condanna penale.
Anche la valutazione a fondamento del diniego delle attenuanti generiche si sottrae alle censure del ricorrente. Invero, al riguardo, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [OMISSIS], Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OMISSIS], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, [OMISSIS], Rv. 259899).
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo comunque il giudice tenuto a valutare ogni singola deduzione difensiva. Egli, inoltre, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OMISSIS], Rv. 279549 – 02).
Nella specie, la Corte territoriale ha individuato quali elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i plurimi precedenti penali da cui l’imputato è gravato, nonché la mancanza di elementi di segno positivo, ritenendo di non poter valutare come tale l’essersi l’imputato sottoposto ad esame nel corso del dibattimento, non solo perché tale scelta rientra tra i diritti della difesa, ma anche perché in tale sede il ricorrente non ha formulato le proprie scuse né dato segno di aver preso coscienza della gravità della condotta, ma anzi ne ha rivendicato la legittimità, nonostante le risultanze istruttorie.
5. Il quarto motivo, con cui si contesta la mancata applicazione della pena sostitutiva, è fondato.
La Corte di appello ha ritenuto che non ricorrano nella specie i presupposti per l’applicazione di pene sostitutive, in quanto i plurimi precedenti da cui risulta gravato l’imputato dimostrerebbero l’esistenza di un elevato pericolo di reiterazione di condotte criminose non fronteggiabile con misure sostitutive.
5.1. Questa Corte di legittimità ha affermato che in tema di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, al giudice della cognizione spetta una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità di
reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idonea all’individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, [OMISSIS], Rv. 288705 – 01).
Nel formulare la prognosi di efficacia – o meno – della pena sostitutiva e delle prescrizioni correlate in funzione special-preventiva il giudice deve valutare, evidentemente, anche i precedenti penali da cui è gravato l’imputato. Anche laddove si ritenga che tali precedenti possano fondare da soli il rigetto della richiesta di pena sostitutiva (in senso contrario, tuttavia, Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, [OMISSIS], Rv. 286006 – 02), si è precisato che è necessario che dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, [OMISSIS], Rv. 288210 – 01).
5.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha omesso tale valutazione; essa ha fatto riferimento alle plurime condanne che l’imputato ha riportato, ritenendole dimostrative dell’esistenza di un elevato pericolo di reiterazione di condotte criminose, senza però effettuare né una valutazione completa alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., né una prognosi coerente con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla eventuale idoneità delle pene sostitutive applicabili a svolgere la funzione rieducativa e specialpreventiva.
6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla valutazione circa l’applicabilità delle pene sostitutive, con rinvio alla Corte d’appello di Milano.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 14/01/2026
Il Consigliere estensore Maria Elena Mele
Il Presidente Rosa Pezzullo