Accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.): quando si configura il reato, quali pene prevede l’art. 615-ter c.p. e cosa fare
L’accesso abusivo a sistema informatico o telematico, disciplinato dall’art. 615-ter cod. pen., è un reato che viene frequentemente contestato in situazioni nelle quali viene in rilievo la legittimazione giuridica all’accesso a sistemi protetti da misure di sicurezza.
La qualificazione penale della condotta non dipende dalla sola possibilità tecnica di accedere al sistema, ma dalla verifica della volontà, anche tacita, di chi ha il diritto di escludere terzi e dai limiti dell’eventuale autorizzazione.
Quando si configura il reato di accesso abusivo
Ai sensi del primo comma dell’art. 615-ter c.p., commette il reato chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di escluderlo.
L’elemento dell’abusività richiede una valutazione concreta del rapporto tra l’agente e il sistema informatico, nonché dei limiti giuridici dell’eventuale titolo che legittimava l’accesso.
Conoscenza delle credenziali e legittimazione all’accesso
La disponibilità delle credenziali di accesso non costituisce, di per sé, elemento idoneo a escludere la rilevanza penale della condotta.
La verifica si incentra, in particolare, su:
- titolarità del sistema informatico o dell’account;
- contenuto e limiti dell’autorizzazione all’accesso;
- eventuale revoca, anche non espressa, del consenso;
- finalità e modalità concrete dell’accesso contestato.
Ipotesi ricorrenti di contestazione ex art. 615-ter c.p.
Nelle contestazioni relative all’art. 615-ter c.p. vengono in rilievo situazioni nelle quali l’accesso avviene in assenza di un titolo giuridico attuale e valido.
A titolo esemplificativo, la contestazione può riguardare:
- accessi a caselle di posta elettronica aziendali successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- utilizzo di credenziali conosciute in ambito familiare o di coppia, in assenza di consenso attuale;
- accessi a sistemi informatici societari da parte di ex dipendenti o ex amministratori;
- consultazione di archivi digitali sulla base di prassi pregresse non più attuali.
Pene previste dall’art. 615-ter c.p.
Per la fattispecie base, l’art. 615-ter c.p. prevede la reclusione fino a tre anni.
La pena è invece della reclusione da due a dieci anni nelle ipotesi aggravate previste dalla norma, tra cui:
- abuso della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- abuso della qualità di operatore del sistema;
- uso di minaccia o violenza;
- danneggiamento, distruzione o sottrazione di dati o programmi;
- interruzione del funzionamento del sistema.
Procedibilità del reato
Nel solo caso previsto dal primo comma, il reato è punibile a querela della persona offesa. Nelle ipotesi aggravate si procede d’ufficio.
Perché è necessario rivolgersi a un avvocato penalista
La fattispecie di cui all’art. 615-ter c.p. richiede una valutazione tecnica sin dalla fase iniziale del procedimento, in quanto la qualificazione dell’accesso e la formazione della prova informatica incidono direttamente sull’inquadramento giuridico del fatto.
Per tale ragione, la gestione del caso non può essere affidata a iniziative personali o a dichiarazioni non assistite, ma richiede l’intervento di un difensore sin dal primo atto.
Richiedere una consulenza legale
Se hai ricevuto una denuncia, una convocazione o un atto relativo a un presunto accesso abusivo, puoi richiedere una consulenza con l’Avvocato Davide Tutino.























































































