Bancarotta fraudolenta documentale: per la Cassazione il prestanome non è responsabile senza prova della consapevolezza illecita
Abstract.
La decisione (Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 40239/2025, 15/12/2025) affronta il tema dell’imputazione soggettiva dell’amministratore solo formale nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di cassazione esclude che la responsabilità penale possa essere affermata in via automatica sulla base della mera titolarità della carica e della sola integrazione dell’elemento materiale. Viene ribadita la necessità di una dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza dello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori. La motivazione fondata su presunzioni automatiche è ritenuta incompatibile con il principio di personalità della responsabilità penale. In difetto di tale accertamento, la decisione di merito risulta viziata.
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell’amministratore solo formale non può essere affermata automaticamente sulla base della mera carica ricoperta e della sola integrazione dell’elemento materiale del reato, essendo invece necessaria la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza dello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori; una motivazione fondata su presunzioni automatiche derivanti dalla titolarità formale della carica si pone in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale (Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 40239/2025, 15/12/2025).
Sintesi della sentenza
Premessa dei fatti.
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di due imputati per bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo integrata la fattispecie in ragione dell’omessa tenuta delle scritture contabili della società cooperativa fallita. A uno degli imputati era attribuita la qualità di amministratore di fatto; all’altro quella di amministratore di diritto, descritto come soggetto meramente interposto.
Motivi di ricorso.
L’amministratore di fatto deduceva la carenza del dolo specifico, sostenendo la pregressa regolare tenuta della contabilità e la conservazione di parte della documentazione. L’amministratore formale lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione, evidenziando che la responsabilità era stata affermata sulla base della sola carica, del rapporto di parentela e della sottoscrizione di atti, senza un accertamento puntuale dell’elemento soggettivo.
Decisione.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’amministratore di fatto per genericità, rilevando la mancata correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata. Accoglie, invece, il ricorso dell’amministratore formale, affermando che, pur non potendosi riconoscere un’esenzione automatica di responsabilità per la sola natura formale della carica, non è consentito affermare la responsabilità dolosa in via automatica. È richiesta la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza del fine illecito perseguito. La motivazione della Corte territoriale è ritenuta carente perché non esplora tale profilo.
Dispositivo.
Annullamento con rinvio nei confronti dell’amministratore formale per nuovo giudizio; dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’amministratore di fatto, con le conseguenze di legge.
Note
La sentenza consente di precisare, in termini sistematici, il contenuto dell’imputazione soggettiva nella bancarotta fraudolenta documentale quando il soggetto rivesta una posizione meramente formale di amministratore. La Corte muove dalla necessaria distinzione tra l’integrazione dell’elemento materiale della fattispecie e la prova del dolo specifico richiesto dall’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., escludendo che la prima possa fungere da surrogato della seconda.
L’errore metodologico imputato al giudice di merito non attiene alla possibilità, in astratto, di ritenere responsabile l’amministratore formale, ma alla modalità di accertamento del dolo. La motivazione censurata sovrappone il dato oggettivo della posizione rivestita e della partecipazione formale all’attività societaria alla dimensione soggettiva dell’imputazione, senza esplicitare il passaggio logico che consenta di affermare la consapevolezza dello scopo illecito perseguito dall’amministratore di fatto.
La Corte ribadisce che la responsabilità del prestanome non può essere costruita su presunzioni automatiche, neppure quando concorrano elementi indiziari quali il rapporto di parentela, la funzione di copertura o la sottoscrizione di documenti contabili e bancari. Tali elementi assumono rilievo solo se inseriti in un percorso motivazionale che dimostri che l’amministratore formale fosse consapevole delle finalità illecite e che, nonostante tale consapevolezza, abbia omesso di esercitare i poteri-doveri connessi alla carica.
La pronuncia non introduce una presunzione di irresponsabilità del prestanome, ma riafferma la centralità del principio di personalità della responsabilità penale quale criterio di delimitazione dell’imputazione soggettiva. Il giudice di merito è tenuto a dar conto, con motivazione specifica e non stereotipata, della componente rappresentativa del dolo, evitando automatismi che trasformino la posizione formale in una responsabilità per posizione.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista, Catania, patrocinante in Cassazione.
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