Cassazione annulla il decreto di sequestro del P.M.: per la Corte, il decreto è carente con riferimento agli essenziali profili cronologici, vale a dire al periodo di tempo interessato dall’investigazione e ai tempi occorrenti per effettuarla, con conseguente incidenza sulla durata della sottrazione alla disponibilità esclusiva del titolare di informazioni e dati personali non rilevanti ai fini delle indagini.
Abstract
La sentenza (Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 40221/2025, dep. 15/12/2025) decide sul ricorso avverso l’ordinanza che ha rigettato l’istanza di riesame del decreto del Pubblico ministero. Il decreto ha disposto il sequestro probatorio della copia forense del contenuto del telefono cellulare in uso all’indagato. Il procedimento concerne l’ipotesi di reato di cui all’art. 326, terzo comma, cod. pen., “secondo l’ipotesi d’accusa” richiamata nella parte in fatto. La Corte accoglie il motivo di violazione del principio di proporzionalità nel sequestro di dati informatici. In concreto, reputa “esauriente” la delimitazione dell’oggetto se il decreto, letto nella sua interezza, fa “esplicito ed esclusivo riferimento” alle “chat” e alle “mail” quale possibile fonte di prova. Rileva, però, una lacuna motivazionale sugli essenziali profili cronologici, relativi al periodo dell’investigazione e ai tempi occorrenti per effettuarla, con incidenza sulla durata della sottrazione di dati personali non rilevanti.
Precisa che tale lacuna non può essere integrata dal Tribunale del riesame.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro, dispone la restituzione, e dichiara sopravvenutamente irrilevante il motivo sul “fumus”.
Massima
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la delimitazione dell’oggetto della misura può ritenersi esauriente se, pur disponendosi il sequestro della copia forense del telefono cellulare in uso all’indagato, la motivazione individua in modo circoscritto le comunicazioni rilevanti quali possibile fonte di prova; il decreto è, tuttavia, illegittimo per difetto di motivazione su un presupposto della proporzionalità quando risulti del tutto carente con riferimento agli essenziali profili cronologici dell’ablazione, vale a dire al periodo di tempo interessato dall’investigazione e ai tempi occorrenti per effettuarla, con conseguente incidenza sulla durata della sottrazione alla disponibilità esclusiva del titolare di informazioni e dati personali non rilevanti ai fini delle indagini.
Riferimento: Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 40221/2025, dep. 15/12/2025.
Sintesi della sentenza
Premessa dei fatti.
“(…) è indagato per il reato di cui all’art. 326, terzo comma, cod. pen.”.
“Secondo l’ipotesi d’accusa”, egli “avrebbe ottenuto in anticipo” informazioni “sui contenuti dell’esame che avrebbe dovuto sostenere”, nell’ambito di un concorso pubblico, “del quale poi sarebbe risultato vincitore”.
Il Pubblico ministero ha disposto “il sequestro probatorio della copia forense del contenuto del telefono cellulare a lui in uso”.
Motivi di ricorso.
Il ricorrente deduce, in primo luogo, violazione degli artt. 257 e 587 cod. proc. pen. per omessa estensione degli effetti della sentenza resa sul ricorso di un coindagato, e contesta l’affermazione secondo cui la legittimità dell’ablazione sarebbe “cristallizzata” per mancata impugnazione da parte sua dell’ordinanza di rigetto dell’opposizione.
Deduce, in secondo luogo, violazione del principio di proporzionalità del sequestro, denunciando carenze del decreto in ordine ai presupposti e alle indicazioni operative della selezione.
Deduce, infine, mancanza di un’effettiva motivazione sul “fumus commissi delicti”, prospettando le obiezioni riportate in ricorso.
Decisione.
La Corte dichiara non fondato il primo motivo.
Rileva che “l’annullamento di quel provvedimento è stato giustificato … esclusivamente in ragione della abolizione, intervenuta nelle more, del delitto di abuso d’ufficio”, “senza esaminare nello specifico i presupposti della legittimità o meno della misura”.
Aggiunge che “il codice di rito non pone alcun ostacolo, in linea di principio”, alla possibilità che una cosa già sottoposta a sequestro probatorio possa essere attinta da altro sequestro della stessa specie, “ricorrendovi i presupposti di legge”, anche in relazione a diversa fattispecie incriminatrice.
Accoglie il secondo motivo.
Enuncia i requisiti motivazionali del decreto del Pubblico ministero in tema di sequestro di dati informatici ai fini della valutazione della proporzionalità “sia nella fase genetica che in quella esecutiva”.
Nel caso concreto, afferma che la delimitazione del decreto “può ritenersi esauriente con riferimento all’oggetto della misura” se letto nella sua interezza, perché in motivazione vi è “esplicito ed esclusivo riferimento … alle chat ed alle mail”.
Rileva, però, che il provvedimento è “del tutto carente” con riferimento agli “essenziali profili cronologici”, relativi al periodo interessato dall’investigazione e ai tempi occorrenti per effettuarla, con riflessi sulla durata della sottrazione di dati personali non rilevanti.
Precisa che la lacuna non può essere integrata dal Tribunale del riesame.
Conclude per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, con restituzione, e dichiara sopravvenutamente irrilevante il terzo motivo sul “fumus”.
Dispositivo.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro, e dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al Procuratore generale in sede ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen..
Note
La motivazione distingue, all’interno del controllo di proporzionalità nel sequestro di dati informatici, il piano dell’oggetto della ricerca e il piano temporale dell’ablazione.
Sul primo, la Corte afferma che la delimitazione può ritenersi esauriente se il decreto, letto nella sua interezza, individua la fonte di prova nelle “chat” e nelle “mail”, pur a fronte di un dispositivo che dispone il sequestro della copia forense del telefono.
Sul secondo, qualifica come essenziali i profili cronologici relativi al periodo interessato dall’investigazione e ai tempi occorrenti per effettuarla, collegando l’omissione alla durata della sottrazione alla disponibilità esclusiva del titolare di dati personali non rilevanti.
La decisione tratta tale omissione come lacuna motivazionale su un presupposto di legittimità dell’ablazione, e ne ricava l’annullamento senza rinvio anche del decreto genetico, con restituzione.
In questo percorso argomentativo, la Corte esclude che la lacuna possa essere integrata dal Tribunale del riesame, e dichiara irrilevante, per sopravvenienza, la trattazione del motivo relativo al “fumus”.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista, Catania – Patrocinante in Cassazione.
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