Circolazione stradale: la sosta momentanea del conducente coinvolto con interlocuzione, seguita dal successivo allontanamento dal luogo del sinistro, integra la condotta di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, C.d.S.

Circolazione stradale: la sosta momentanea del conducente coinvolto con interlocuzione, seguita dal successivo allontanamento dal luogo del sinistro, integra la condotta di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, C.d.S.

Abstract. La sentenza (Cass. pen., Sez. Quarta, Sent. n. 34795/2025, dep. 24/10/2025) afferma che la breve sosta del conducente coinvolto nel sinistro, anche se accompagnata da interlocuzione con gli altri soggetti, non esonera dagli obblighi posti dall’art. 189, commi 1, 6 e 7, C.d.S. quando la condotta prosegue con l’allontanamento dal luogo. La motivazione assolutoria che valorizza solo il dialogo iniziale è qualificata «manifestamente illogica» perché non considera l’unità della sequenza comportamentale. Le fattispecie di fuga dopo investimento e mancata prestazione dell’assistenza sono fattispecie di pericolo orientate a identificazione, ricostruzione della dinamica e soccorso; la condotta va valutata alla luce della tutela giuridica offerta dalla norma.

Massima

Risponde all’art. 189, commi 1, 6 e 7, C.d.S. il conducente che, dopo il sinistro, si ferma per pochi istanti, «anche scendendo dal mezzo e interloquendo con le persone coinvolte nel sinistro», e poi «si dà alla fuga in un momento immediatamente successivo»; la breve interlocuzione non assolve i doveri di fermarsi, consentire l’identificazione e prestare assistenza (Cass. pen., Sez. Quarta, Sent. n. 34795/2025, dep. 24/10/2025).

Premessa dei fatti

Il Tribunale di Macerata ha assolto l’imputato «perché il fatto non sussiste» in relazione ai delitti di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, C.d.S., valorizzando che egli si fosse fermato a parlare con gli occupanti dell’auto chiedendo loro se stessero bene. Dalla sentenza emerge che «subito dopo il sinistro l’imputato aveva chiamato la moglie, sopraggiunta a piedi poco dopo, e si era quindi allontanato lasciando la donna sul posto»; è accertato che alla guida della (..) vi era l’imputato e che la moglie aveva chiesto di far figurare che fosse lei alla guida del veicolo poiché il marito era «privo di patente italiana», circostanza «confermata dalla stessa (…)». Risulta inoltre che «il conducente della (..) coinvolta nel sinistro era stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale in ambulanza per accertamenti».

Motivi di ricorso

Il Procuratore della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona ha dedotto «illogicità e contraddittorietà della motivazione», rilevando che la valorizzazione del breve colloquio è inconferente rispetto all’allontanamento successivo e alla funzione degli obblighi imposti dall’art. 189 C.d.S.. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso «ammissibile in base al combinato disposto degli artt. 593, comma 2, 550, comma 1, e 608, comma 1, cod. proc. pen. in quanto proposto avverso sentenza inappellabile perché inerente a delitto per il quale è ammessa la citazione diretta», e ha ritenuto che «La motivazione è, infatti, manifestamente illogica». Ha richiamato la natura e la funzione delle fattispecie: «I delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, costituiscono fattispecie di pericolo; la prima è finalizzata a garantire l’identificazione […] e alla ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre la seconda […] è volta ad assicurare […] il necessario soccorso alle persone rimaste ferite». Ha quindi enunciato il principio applicativo: «colui che si fermi per pochi istanti anche scendendo dal mezzo e interloquendo con le persone coinvolte nel sinistro, dandosi, tuttavia alla fuga in un momento immediatamente successivo, pone in essere la condotta sanzionata dall’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada»; la condotta «avrebbe dovuto essere valutata alla luce della tutela giuridica offerta dalla norma contestata».

Dispositivo

«Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Macerata, in diversa persona fisica.»

Note

1. Soggetto obbligato. L’obbligo di fermarsi grava sul conducente coinvolto nel sinistro. L’art. 189 C.d.S. impone, in sequenza, di fermarsi, consentire l’identificazione e prestare assistenza. La sentenza chiarisce che l’interlocuzione di pochi istanti non soddisfa tali doveri quando la condotta prosegue con il successivo allontanamento dal luogo.

2. Interessi tutelati. Le fattispecie sono «di pericolo» e sono funzionali a identificazione dei soggetti responsabili, ricostruzione della dinamica e soccorso alle persone ferite. La verifica va condotta in una prospettiva unitaria della sequenza post-sinistro.

3. Criterio di giudizio. È «manifestamente illogica» la motivazione che isola il colloquio iniziale e omette l’effetto dell’allontanamento. La condotta deve essere «valutata alla luce della tutela giuridica offerta dalla norma» e non per segmenti.

4. Profili processuali. È confermata l’ammissibilità del ricorso del Procuratore generale avverso sentenza inappellabile nei casi delineati dagli artt. 593, comma 2, 550, comma 1, e 608, comma 1, cod. proc. pen., a presidio dell’applicazione corretta dell’art. 189 C.d.S..

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista.

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