La consumazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia richiede l’effettivo conseguimento del bene preteso; in mancanza si configura il tentativo ex artt. 56-393 cod. pen.

La consumazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia richiede l’effettivo conseguimento del bene preteso; in mancanza si configura il tentativo ex artt. 56-393 cod. pen.

Abstract. La sentenza (Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 34783/2025, dep. 24/10/2025) afferma che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando è posto in essere con violenza o minaccia, è strutturato come reato di evento e si perfeziona solo se l’agente ottiene il bene della vita oggetto della pretesa. Se la condotta coattiva non determina il pagamento o comunque il conseguimento del risultato perseguito, la fattispecie resta allo stadio del tentativo ai sensi degli artt. 56-393 cod. pen.

Massima.
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia, configurato nella forma tentata ai sensi degli artt. 56-393 cod. pen., si consuma soltanto quando l’agente «consegue il bene della vita che costituisce l’oggetto del preteso diritto»; trattandosi di reato di evento, «si consuma allorché l’agente ottiene il bene preteso con violenza o minaccia, sicché è configurabile il tentativo quando alla condotta non segua la realizzazione dello scopo perseguito» (Cass. pen., Sez. VI, Sent. n. 34783/2025, dep. 24/10/2025).

Premessa dei fatti

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 15 gennaio 2025, in parziale riforma della decisione del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pordenone del 7 marzo 2023, aveva riqualificato il fatto contestato all’imputata ai sensi degli artt. 56-393 cod. pen., rideterminando la pena – dopo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione della diminuente per il rito abbreviato – in mesi quattro di reclusione e confermando la sospensione condizionale. Era stato accertato che l’imputata, «per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un’aggressione», aveva minacciato ingiustamente la persona offesa di inviare a terzi e, in particolare, «alla moglie della persona offesa» una foto oscena che la stessa persona offesa le aveva in precedenza inviato.

La Corte territoriale aveva dato atto che la pretesa risarcitoria dell’imputata traeva origine da un «approccio sessuale tentato dalla persona offesa» e che l’importo richiesto non era «sproporzionato» ma anzi «modesto». Ciononostante, aveva ritenuto che lo strumento utilizzato per ottenere tale importo fosse non consentito, poiché basato sulla minaccia di divulgare a soggetti terzi, e segnatamente alla moglie dell’offeso, una foto «intima». Sulla base di tali elementi aveva escluso la più grave ipotesi estorsiva e aveva ricondotto la condotta all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni in forma tentata.

Motivi di ricorso

La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, «erronea applicazione della legge penale (artt. 56-393 cod. pen.) nonché cumulativi vizi di motivazione», osservando che la Corte di appello aveva qualificato in motivazione il fatto come fattispecie tentata, mentre nel dispositivo era stato richiamato solo l’art. 393 cod. pen. Inoltre, la pena era stata fissata in «mesi 9 di reclusione», cioè in misura superiore a quella risultante dall’applicazione della diminuente del tentativo, e da ciò la difesa aveva desunto che la Corte territoriale avesse, in concreto, trattato la fattispecie come consumata.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato «erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona e cumulativi vizi di motivazione, anche per omissione», sostenendo che la Corte di appello non aveva esaminato la parte dell’impugnazione nella quale era stato evidenziato che la minaccia di invio delle foto sarebbe stata riferibile «all’invio all’avvocato e ai Carabinieri, per proporre denuncia», e non già quale mezzo di pressione rivolto alla persona offesa per ottenere il risarcimento.

Decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto «fondato, in punto di applicazione del trattamento sanzionatorio, il primo motivo di ricorso», mentre ha rigettato il ricorso «nel resto». Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha valorizzato la motivazione della Corte di appello, la quale aveva già distinto tra la parte del messaggio eventualmente ambigua e la parte invece non ambigua, «nella parte in cui prospettava l’invio della foto non “all’avvocato e ai Carabinieri”, per proporre denuncia, ma proprio alla moglie della persona offesa, alludendo alla possibilità di “fare delle chiamate con foto”». Il giudice di merito aveva dunque esaminato i rilievi difensivi e, «con ineccepibili argomenti logici, fondati sui dati di fatto evincibili dal messaggio inviato alla persona offesa», li aveva ritenuti infondati, pervenendo alla conclusione che l’imputata «aveva minacciato l’invio della foto sconveniente […] quale indebito mezzo di pressione per conseguire quanto di sua spettanza».

La Corte ha altresì evidenziato che la Corte di appello aveva escluso la configurabilità della più grave fattispecie di tentata estorsione, sul rilievo che l’imputata «aveva di mira il conseguimento di un profitto “giusto”, perseguito, tuttavia, attraverso uno strumento non consentito». Su questa base la condotta era stata «correttamente […] riqualificata nella fattispecie di cui agli artt. 56-393 cod. pen.». Il principio di diritto è stato formulato in modo espresso: l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni «si consuma allorché l’agente ottiene il bene preteso con violenza o minaccia, sicché è configurabile il tentativo quando alla condotta non segua la realizzazione dello scopo perseguito».

Quanto al profilo del dispositivo, la Corte ha escluso che il richiamo al solo art. 393 cod. pen. integri una nullità. Ha affermato, infatti, che «il mero riferimento al titolo di reato, come qualificato, non integra l’eccepita nullità perché la precisazione contenuta nel dispositivo va raccordata al contenuto della contestazione, nella quale è espressamente indicata la fattispecie di delitto tentato, e alla motivazione in diritto svolta a giustificazione della riqualificazione». La forma tentata risultava dunque già definita nel corpo della decisione e nel capo di imputazione.

Diversa la valutazione in punto di pena. La Corte ha rilevato che «la Corte di merito ha individuato in mesi nove di reclusione» la pena base, «pena eccedente rispetto alla diminuzione minima per il delitto tentato rispetto alla pena edittale del reato di cui all’art. 393 cod. pen., punito con la reclusione fino a un anno». Ha aggiunto che «la determinazione della pena base e della diminuente per il tentativo involge apprezzamenti di merito che non possono essere svolti dal giudice di legittimità», sicché è necessario l’annullamento con rinvio.

Dispositivo

«Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. Rigetta il ricorso nel resto.»

Note

1. La sentenza ribadisce che l’art. 393 cod. pen., quando è esercitato con violenza o minaccia, resta un reato di evento: il momento consumativo coincide con l’acquisizione del bene preteso. In mancanza di tale acquisizione la fattispecie resta allo stadio del tentativo, anche se la condotta minacciosa è completa.

2. La Corte valorizza l’elemento teleologico della condotta: la minaccia è stata utilizzata «quale indebito mezzo di pressione per conseguire quanto di sua spettanza». L’illiceità, pertanto, non deriva dall’inesistenza della pretesa risarcitoria, ma dalla scelta di un mezzo privatistico e coattivo per ottenerla.

3. La decisione chiarisce il rapporto tra motivazione e dispositivo: quando la forma tentata risulta dall’imputazione e dalla motivazione, il dispositivo che menziona solo l’art. 393 cod. pen. non determina nullità, poiché deve essere letto unitamente alle parti argomentative della sentenza.

4. Il rinvio è circoscritto al solo trattamento sanzionatorio. Resta ferma la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia nella forma tentata e resta ferma la ricostruzione del messaggio quale minaccia rivolta alla moglie della persona offesa.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista, Patrocinante in Cassazione.

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