GIP di Catania archivia procedimento per art. 612-ter (revenge porn): indagato difeso dall’Avvocato Davide Tutino
Si chiude con un decreto di archiviazione il procedimento penale avviato per presunta diffusione illecita di immagini a contenuto intimo. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania ha accolto la richiesta della Procura, riconoscendo l’insussistenza del reato previsto dall’art. 612-ter c.p.. L’indagato era assistito dall’Avvocato penalista Davide Tutino, del Foro di Catania.
Archiviazione “perché il fatto non sussiste”
Con provvedimento depositato il 17 settembre 2025, il GIP del Tribunale di Catania ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di (…), nel quale si ipotizzava la violazione dell’art. 612-ter c.p., ossia la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, fattispecie comunemente conosciuta come revenge porn.
L’indagato, difeso dall’Avvocato Davide Tutino, era stato sottoposto a perquisizione e sequestro di dispositivi elettronici. Successivamente l’analisi dei dispositivi è stata effettuata dalla Polizia Postale di Catania. A tali operazioni aveva personalmente presenziato il difensore, garantendo la regolarità delle attività e la tutela dei diritti del proprio assistito. Al termine delle indagini, il Pubblico Ministero ha ritenuto che mancassero gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per sostenere l’accusa in giudizio, formulando richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p. Richiesta che il Giudice ha pienamente accolto, disponendo la chiusura del procedimento perché il fatto non sussiste.
Le verifiche tecniche e la motivazione del provvedimento
Dall’esame forense del dispositivo sequestrato è emerso che i video in questione erano stati inviati spontaneamente dalla persona offesa nel corso della relazione sentimentale, e che non vi era alcuna evidenza di una successiva diffusione a terzi o pubblicazione online.
In assenza di dati tecnici che dimostrassero un trasferimento o una condivisione non autorizzata, la Procura ha concluso per l’impossibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna. Il Pubblico Ministero ha sottolineato che la norma di cui all’art. 612-ter c.p. punisce unicamente la divulgazione non consensuale di immagini intime, non già il loro possesso all’interno di un rapporto privato e consenziente.
Il GIP di Catania ha condiviso tale impostazione, richiamando integralmente le motivazioni della Procura e rilevando che “mancano elementi oggettivi del reato ipotizzato”. Da qui la decisione di archiviare il procedimento e di restituire gli atti all’Ufficio del Pubblico Ministero.
La linea difensiva dell’Avvocato Tutino
Fin dalle prime battute, la difesa – rappresentata dall’Avvocato Davide Tutino – aveva evidenziato come l’intera vicenda fosse priva di una concreta condotta di diffusione. I contenuti digitali erano stati scambiati tra le parti nel contesto di una relazione privata e consenziente, e nessun elemento provava un successivo invio o caricamento su piattaforme esterne.
L’Avvocato Tutino ha richiamato il principio di tipicità della fattispecie penale, ricordando che la punibilità ex art. 612-ter c.p. richiede la prova non solo della diffusione del materiale, ma anche della consapevole volontà di arrecare nocumento alla persona ritratta. Senza tali presupposti, la condotta rimane priva di rilevanza penale.
Scarica il decreto di archiviazione
Per scaricare il decreto di archiviazione del GIP del 17/09/2025, fai click qui.























































































