La corresponsione del risarcimento alla persona offesa, assorbita nella remissione di querela, non incide sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche riferite al reato residuo, che pertanto rimangono escluse

La Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 3 luglio 2025, n. 24567, chiarisce che il risarcimento del danno, confluito nell’accordo di remissione di querela e già idoneo a estinguere uno dei capi di imputazione (furto aggravato), non può essere ulteriormente valorizzato per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto al diverso reato residuo di cui all’art. 492‑ter c.p.

Massima
Il risarcimento del danno che, quale componente dell’accordo transattivo con la persona offesa, sia stato versato in sede di remissione di querela esaurisce in tale atto la propria efficacia processuale e non può essere nuovamente invocato per la concessione delle attenuanti generiche con riferimento a un diverso reato ancora in giudizio (fattispecie in cui la Corte d’appello, estinto per remissione di querela il furto aggravato, ha negato le attenuanti generiche in relazione al delitto di cui all’art. 492‑ter c.p.; ricorso dichiarato inammissibile poiché fondato unicamente sulla dedotta rilevanza del risarcimento). Cass. pen., Sez. II, sent. 3 luglio 2025, n. 24567

1. Inquadramento normativo. Le circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis c.p.) consentono di graduare la pena in presenza di elementi favorevoli riferibili alla personalità dell’imputato o alle modalità del fatto, valutati secondo i parametri dell’art. 133 c.p. Il risarcimento del danno può integrare uno di tali elementi quando sia autonomamente apprezzabile nel processo. La remissione di querela (artt. 152‑156 c.p.), invece, estingue esclusivamente il reato cui si riferisce.

2. Fatti di causa. Il Tribunale di Mantova (16 ottobre 2019) condannava l’imputato per furto aggravato, per il reato previsto dall’art. 492‑ter c.p. e per porto abusivo di arma (art. 4 l. 110/1975), negando le attenuanti generiche. La Corte d’appello di Brescia (29 novembre 2024) dichiarava estinto il furto per remissione di querela; dichiarava prescritto il reato di cui all’art. 4 l. 110/1975; riduceva la pena per l’art. 492‑ter c.p., ma non concedeva le attenuanti generiche. In cassazione la difesa invocava il risarcimento versato alla vittima quale fondamento per ottenere le attenuanti sul capo residuo.

3. Decisione della Suprema Corte. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. L’aver indennizzato la persona offesa, circostanza già valorizzata per la remissione di querela, non produce effetti sul diverso reato di cui all’art. 492‑ter c.p. e non giustifica l’applicazione dell’art. 62‑bis c.p. La Corte sottolinea, inoltre, un elemento ostativo autonomo: l’inclinazione a delinquere evidenziata dall’imputato, ritenuta sufficiente a confermare il diniego delle attenuanti.

4. Commento. La pronuncia ribadisce: a) la separazione degli effetti tra i diversi capi d’imputazione in presenza di pluralità di reati; b) la necessità che gli elementi favorevoli ai fini dell’art. 62‑bis c.p. si riferiscano al reato ancora sub iudice. Il risarcimento, “consumato” nella remissione, non può fungere da leva premiale su un capo diverso. La Corte conferma, poi, il principio secondo cui basta un solo indice sfavorevole – qui l’inclinazione a delinquere – per sorreggere il diniego, in linea con l’orientamento consolidato. In tal modo si preserva la coerenza del sistema sanzionatorio, evitando duplicazioni di beneficio.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

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