Confisca allargata: la sola entità delle somme non basta a fondare il periculum in mora, necessari indizi specifici di occultamento
L’articolo esamina la sentenza Cass. pen., Sez. II, 3 luglio 2025, n. 24568, che afferma l’insufficienza della mera consistenza economica del patrimonio ai fini del periculum in mora nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis c.p.
Massima – In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata ex art. 240-bis c.p., il periculum in mora deve poggiare su circostanze concrete e specifiche che rivelino un effettivo rischio di dispersione, modifica, alienazione od occultamento dei beni. La sola entità delle somme o la loro natura fungibile, isolate da ulteriori riscontri fattuali, non integrano il requisito (Fattispecie in cui il Tribunale di Trani aveva valorizzato unicamente la «notevole entità» e la fungibilità delle somme sequestrate; la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza per motivazione apparente, in assenza di indizi concreti di depauperamento patrimoniale) Cass. pen., Sez. II, 3 luglio 2025, n. 24568 dep. 3/7/25.
Premessa sull’istituto. La confisca allargata, introdotta nell’ordinamento con finalità di contrasto ai profitti derivanti da reati connotati da particolare allarme sociale, opera quale misura di sicurezza patrimoniale indipendente dal nesso pertinenziale tra bene e illecito. Il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. assume funzione anticipatoria dell’ablazione, ma resta subordinato alla verifica di fumus commissi delicti e periculum in mora . Quest’ultimo, in ragione della natura meramente cautelare della misura, esige la dimostrazione di un concreto pericolo di dispersione o agevole occultamento dei beni medesimi.
Note su sentenza. Il G.i.p. di Trani disponeva il sequestro di somme di denaro e gioielli ritenuti nella disponibilità degli indagati per usura, valorizzando la «notevole entità» degli importi. Il Tribunale, in sede di riesame, confermava la misura, reputando sufficiente la fungibilità delle somme a fondare il pericolo di dispersione. La Corte di cassazione, investita del ricorso, ha rilevato che la motivazione era meramente assertiva: nessun elemento concreto – quali operazioni di trasferimento, dissimulazione societaria, atti di alienazione imminente – era stato indicato a supporto della predicata urgenza. Precisato che la funzione del sequestro è preservare l’efficacia della futura confisca, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui l’entità patrimoniale costituisce dato neutro se non correlato a fatti sintomatici di depauperamento. Ne è seguito l’annullamento con rinvio per nuova valutazione, imponendo al giudice di merito di verificare, con argomentazione individualizzata rispetto a ciascun indagato, l’esistenza di condotte in atto o imminenti idonee ad eludere l’ablazione.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista.
Per scaricare la sentenza in commento (Cass. pen., Sez. II, 3 luglio 2025, n. 24568 dep. 3/7/25), fai click qui.

















































































