Sofferenza emotiva dell’animale integra l’art. 727 c.p., ma è applicabile la clausola di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.

Sofferenza emotiva dell’animale integra l’art. 727 c.p., ma è applicabile la clausola di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.

L’articolo analizza la sentenza del Tribunale di Pescara (5 maggio 2025, n. 213), che ha riconosciuto la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. per avere l’imputato sottoposto un cane e un coniglio a patimenti psichici – quali stress, ansia e privazioni emotive – ma ha ritenuto non punibile la condotta in ragione della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., valorizzando le modalità esecutive e la breve durata dell’azione.

Massima – L’accertamento della grave sofferenza dell’animale, desunta anche da stati di stress, ansia o privazioni emotive, non preclude l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., quando le modalità e la durata contenuta della condotta ne riducano l’offesa complessiva.
Tribunale di Pescara, Sent. 5 maggio 2025, n. 213

La sentenza valorizza il concetto di sofferenza animale nella sua accezione psichica, estesa a condizioni di stress, ansia e privazioni emotive, confermando che tali patimenti integrano l’elemento oggettivo della fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 727 c.p. Tuttavia, essi non assumono, di per sé, carattere ostativo alla dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Il giudice, infatti, è tenuto a valutare l’offesa complessiva alla luce dei parametri di cui all’art. 133 c.p., con specifico riferimento alle modalità esecutive della condotta e alla sua durata. Nel caso di specie, tali elementi risultano circoscritti al tempo strettamente necessario allo stazionamento quotidiano del soggetto nell’ambito dell’attività di accattonaggio.
L’offensività materiale, pur sussistente, viene pertanto qualificata come minima. La pronuncia richiama altresì i precedenti della Suprema Corte che includono, tra i patimenti rilevanti, anche quelli di natura psicologica o emozionale. Ribadisce la natura meramente contravvenzionale della fattispecie di cui all’art. 727 c.p., sanzionabile sia a titolo di dolo che di colpa, e sottolinea come la differenza rispetto al delitto di maltrattamenti (art. 544-ter c.p.) consenta un più agevole ricorso alla clausola di non punibilità per tenuità del fatto.
Il bene giuridico tutelato resta il sentimento di pietà verso gli animali, ma la lesione, nel caso concreto, si presenta come episodica e priva di connotazioni di crudeltà. La decisione evidenzia, infine, l’assenza di cause ostative tassative e la non abitualità della condotta, con riferimento a un solo precedente in capo all’imputato. Viene così riaffermata la funzione deflattiva dell’istituto di cui all’art. 131-bis c.p. e la sua compatibilità con fattispecie in cui la sofferenza dell’animale, pur grave in astratto, sia temporalmente limitata e non imponga una risposta punitiva in concreto.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista – Catania

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