Bancarotta semplice: obbligo di motivare l’aggravamento del dissesto complessivo

Bancarotta semplice: motivazione specifica sull’aggravamento del dissesto

La nota esamina la sentenza della Quinta Sezione penale n. 21823/2025 della Corte di cassazione, che ribadisce l’obbligo del giudice di motivare analiticamente l’aggravamento del dissesto per integrare il reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, L.F., precisando che la mera elencazione di poste passive incrementate è insufficiente senza la dimostrazione del peggioramento globale dell’equilibrio economico-finanziario.

Massima (a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista)
In tema di bancarotta semplice, ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 217, comma 1, n. 4, L.F., il giudice deve fornire una motivazione specifica che dimostri il progressivo squilibrio economico-finanziario complessivo dell’impresa; non è sufficiente richiamare l’aumento di singole voci del passivo di bilancio.
Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 21823 del 09/06/2025

La Suprema Corte richiama l’orientamento per cui l’aggravamento del dissesto, elemento costitutivo della bancarotta semplice, va accertato attraverso una verifica globale della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale, imponendo al giudice di merito di esplicitare i criteri seguiti nell’individuazione del peggioramento complessivo. L’evenienza che talune passività risultino aumentate o rimaste immutate non basta: occorre illustrare la progressiva perdita di equilibrio del complesso aziendale, con analisi comparativa dei bilanci e dei flussi gestionali. La Corte ricorda inoltre che la motivazione di appello, se confermativa, si integra con quella di primo grado, formando un unico tessuto argomentativo, purché da tale fusione emerga in modo chiaro la dimostrazione del deterioramento.

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