Mandato europeo e art. 8 CEDU: necessario accertamento sul mantenimento della vita familiare prima della consegna
Abstract
La pronuncia Cass. pen., Sez. VI, 29 maggio 2025, n. 20135, affronta il delicato equilibrio tra obblighi di cooperazione giudiziaria in materia di mandato di arresto europeo (MAE) e tutela dei diritti fondamentali del nucleo familiare, con particolare riguardo alla madre unica affidataria di un minore infra-triennale. La Corte di cassazione richiama il quadro normativo interno ed eurounitario (l. 69/2005; decisione quadro 2002/584/GAI; artt. 7 e 24 CDFUE; art. 8 CEDU) e impone un onere istruttorio rafforzato sulla concreta salvaguardia della vita familiare prima della consegna. Il lavoro illustra la massima ufficiale e fornisce un commento sistematico, evidenziando la funzione nomofilattica della sentenza nella materia del bilanciamento tra mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e protezione dell’infanzia.
Massima
L’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve sospendere la consegna della persona richiesta, madre unica affidataria di prole convivente infra-triennale, quando le informazioni trasmesse dallo Stato emittente non escludano, con dati oggettivi, attendibili e aggiornati, il concreto rischio di violazione del diritto al rispetto della vita familiare del binomio madre-figlia; tale valutazione va compiuta alla luce degli artt. 7 e 24 CDFUE, dell’art. 8 CEDU e dei parametri indicati dalla CGUE, sentenza 21 dicembre 2023, causa C-261/22; in difetto, la decisione favorevole alla consegna deve essere annullata con rinvio per integrazione istruttoria (Cass. pen., Sez. VI, 29 maggio 2025, n. 20135).
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
La Corte ribadisce che l’autorità giudiziaria italiana, pur tenuta al principio di mutuo riconoscimento che permea la decisione quadro 2002/584/GAI, conserva il potere-dovere di arrestare l’esecuzione del MAE qualora emerga l’eventualità di una lesione del nucleo familiare non adeguatamente scongiurata dallo Stato emittente; la madre detenuta in territorio estero e la figlia infra-triennale, prive di altra figura genitoriale, costituiscono un binomio inscindibile il cui interesse prevalente impone un vaglio sostanziale e non meramente formale delle condizioni detentive e delle misure di contatto previste, in conformità all’art. 8 CEDU e agli artt. 7 e 24 CDFUE. La sentenza estende al procedimento di consegna l’approccio già previsto, in ambito interno, dall’art. 275, co. 4, c.p.p., proiettandolo sul piano sovranazionale: la sospensione o il rifiuto temporaneo non discendono dall’automatismo di una causa ostativa ormai abrogata, ma dall’insufficienza degli elementi informativi circa l’effettiva protezione della relazione madre-figlia. In via nomofilattica la Suprema Corte prescrive un’istruttoria integrativa ex art. 15, §2, decisione quadro, imponendo alla Corte territoriale di acquisire dati specifici, verificabili e aggiornati sui servizi sociali croati, sulle modalità di incontro diretto e regolare, sulle eventuali forme di assistenza alternative e sui protocolli penitenziari dedicati alle madri con figli in tenera età; solo l’esito positivo di tali accertamenti consentirà di concludere in senso favorevole alla consegna. L’arresto provvisorio della cooperazione giudiziaria non mina il sistema, ma ne riafferma la compatibilità con il nucleo essenziale dei diritti fondamentali, ponendo un argine alle carenze strutturali che potrebbero tradursi in una compromissione irreversibile dell’interesse superiore del minore e della coesione familiare.
Per scaricare la sentenza in commento (Cass. pen., Sez. VI, 29 maggio 2025, n. 20135), fai click qui.























































































