Omesso deposito delle conclusioni del Procuratore generale nell’appello “cartolare”: nullità subordinata alla prova di concreto interesse dell’imputato (art. 23-bis d.l. 137/2020, art. 178 c.p.p.)
Il presente articolo esamina, in breve, la sentenza della Corte di cassazione, sezione sesta penale, 29 maggio 2025, n. 20125, concentrandosi sul tema della nullità derivante dall’omessa formulazione o trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale nell’appello a contraddittorio cartolare disciplinato dall’art. 23-bis d.l. 137/2020 (come richiamato dall’art. 94 d.lgs 150/2022).
L’omessa formulazione o trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale nell’udienza d’appello tenuta in rito cartolare non determina nullità della decisione se l’imputato non deduce e dimostra un concreto interesse all’osservanza della disposizione violata (artt. 23-bis d.l. 137/2020, 178 c.p.p.). (Corte di cassazione, sezione sesta penale, 29 maggio 2025, n. 20125)
La sentenza n. 20125/2025 statuisce che l’obbligo, gravante sul Procuratore generale ex art. 23-bis d.l. 137/2020, di depositare le conclusioni scritte decorsi i quindici giorni utili per la richiesta di discussione orale permane sul piano formale ma la relativa omissione non assume portata invalidante in assenza di allegazione, da parte dell’imputato, di uno specifico pregiudizio difensivo; il Collegio, richiamando il principio elaborato dalle Sezioni Unite Marinaj-2012, qualifica l’eccezione di nullità quale violazione relativa ex art. 178 c.p.p., sanabile ove non sia dedotto l’interesse concreto a una decisione diversa, e valorizza l’orientamento giurisprudenziale che configura la partecipazione del PG nel rito cartolare come eventuale, ponendosi in continuità con Cass. 14766/2022 e superando l’indirizzo più risalente (Cass. 26459/2021; 38177/2021) che reputava la conclusione atto indefettibile; la Corte ribadisce che la disciplina transitoria di cui all’art. 94 d.lgs 150/2022 mantiene in vigore, sino al 30 giugno 2024, la scansione procedimentale dell’art. 23-bis, ma afferma che la strumentalità delle forme impone di valutare l’effettiva incidenza dell’irregolarità, onde evitare annullamenti meramente formali; si evidenzia il doppio binario di tutela, potendosi configurare la nullità soltanto quando la difesa dimostri di non aver potuto interloquire utilmente rispetto alle conclusioni del pubblico ministero, secondo un onere motivazionale che la Cassazione ritiene insoddisfatto nel caso di specie; la pronuncia si colloca nel solco dell’efficienza processuale e dell’evoluzione verso modelli telematici, attestando la prevalenza della concretezza sull’automatismo sanzionatorio e offrendo un parametro di valutazione per futuri ricorsi avverso decisioni rese in regime di contraddittorio scritto.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
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