L’espulsione automatica del condannato per art. 73 d.P.R. 309/1990 è illegittima in assenza di accertamento della pericolosità reale
Abstract – Il presente elaborato esamina in breve, la sentenza della Corte di cassazione (Sez. IV, 16 maggio 2025, n. 20088), valorizzandone l’incidenza sul sistema delle misure di sicurezza personali applicate allo straniero condannato per delitti in materia di sostanze stupefacenti.
L’itinerario argomentativo della Corte muove dalla riaffermazione del principio di legalità e di personalizzazione delle misure di sicurezza, evidenziando che l’ordine di espulsione ex art. 86 T.U. stup. possiede natura non meramente automatica ma condizionata alla prova – specifica, attuale e individualizzata – della pericolosità concreta dello straniero; la Corte richiama la sentenza costituzionale n. 58/1995, che ha espunto il carattere di obbligatorietà incondizionata dell’espulsione, subordinandone la legittimità al vaglio giudiziale sul periculum libertatis, e pone in rilievo come l’accordo di patteggiamento non immunizzi la misura di sicurezza dal controllo di legittimità, essendo essa estranea al patto processuale ove non espressamente concordata; in tale prospettiva, la motivazione tautologica che si limiti a evocare un’“elevata capacità a delinquere” senza attingere i parametri di cui all’art. 133 c.p. – quali gravità del fatto, condotta antecedente, condizioni personali e sociali, condotta susseguente al reato – viene qualificata quale vizio denunciabile ai sensi dell’art. 606, lett. e), c.p.p., con conseguente applicazione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. che consente il ricorso per cassazione avverso le sole parti del provvedimento riguardanti le misure di sicurezza non oggetto di accordo; la decisione assume perciò valore nomofilattico nel ribadire che la discrezionalità del giudice in ordine all’espulsione post-pena deve tradursi in un accertamento motivazionale “rafforzato”, tanto più imprescindibile quando ricorrano indici di integrazione sociale dello straniero (incensuratezza, stabile attività lavorativa, radicamento familiare), la cui mancata considerazione in sentenza comporta l’annullamento con rinvio al giudice di merito per nuovo esame specifico, lasciando ferma l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità penale e segnando, nel contempo, un ulteriore passo verso la piena adesione dell’ordinamento interno ai canoni di proporzionalità e di individualizzazione propri della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale in materia di sanzioni accessorie limitative della libertà personale.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
Per scaricare la Sentenza in commento (Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza del 16 maggio 2025, n. 20088), fai click qui.

















































































