Confisca in patteggiamento: serve motivazione autonoma sulla provenienza illecita del denaro

Confisca in patteggiamento: serve motivazione autonoma sulla provenienza illecita del denaro – Cass., sez. IV, 16 maggio 2025, n. 20089

Il contributo esamina la decisione della Corte di cassazione che, annullando la confisca disposta in sede di patteggiamento per violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, riafferma l’obbligo di una motivazione specifica sul nesso eziologico fra il denaro sequestrato e l’attività di cessione di sostanze stupefacenti. Dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento e i limiti del controllo di legittimità ex art. 606 c.p.p., si approfondisce la funzione nomofilattica della pronuncia con riguardo all’applicazione degli artt. 444 e 448 c.p.p. in combinato disposto con gli artt. 240-bis c.p. ed 85-bis d.P.R. 309/1990.

Massima
In tema di sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., la confisca del denaro rinvenuto presso l’imputato per violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 esige autonoma e puntuale motivazione circa la provenienza illecita della somma e il suo nesso causale con l’attività di cessione di stupefacente, non potendo bastare la mera assenza di redditi leciti (Cass., sez. IV, 16 maggio 2025, n. 20089).

la Corte prende le mosse dall’arresto delle Sezioni Unite Savin del 2020 per ribadire che la statuizione sulla confisca inserita in una sentenza ex art. 444 c.p.p., se non oggetto di accordo tra le parti, è censurabile in cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), c.p.p.; richiamando la natura reale della misura e l’incisività patrimoniale della stessa, il Collegio chiarisce che neppure l’adesione dell’imputato all’accordo processuale può degradare l’obbligo giurisdizionale di verificare il requisito sostanziale della provenienza illecita, da comprovare con elementi concreti che attestino la effettiva riferibilità del denaro a pregressa attività di cessione e non alla mera detenzione; l’argomentazione per cui l’imputato risulti privo di reddito è ritenuta insufficiente in quanto presuntiva e sganciata dal fatto contestato, sicché la decisione impugnata viola l’art. 240-bis c.p., applicabile per il rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. 309/1990, e travalica i limiti di applicabilità degli artt. 240 c.p. e 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990, normativamente riservati all’ipotesi di effettiva cessione; la Cassazione evidenzia inoltre che il giudice del patteggiamento, pur a fronte dell’assetto pattizio del procedimento, non può assolvere una funzione meramente notarile, dovendo garantire la coerenza logico-giuridica del provvedimento rispetto al quadro probatorio e agli effetti ablatori, in ossequio ai principi di legalità, proporzione e motivazione di cui agli artt. 1 Protocollo 1 CEDU, 111 Cost. e 125 c.p.p.; ne consegue l’annullamento con rinvio, con indicazione di colmare la lacuna motivazionale evidenziata e di verificare se la modesta somma di 778 euro integri realmente il profitto diretto del reato contestato o se, in difetto di prova qualificata del nesso, debba essere restituita all’avente diritto, ribadendo così la centralità del requisito del collegamento eziologico fra bene e illecito quale presupposto indefettibile di ogni misura reale.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista.

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