Peculato o art. 646 c.p.? L’esclusione della qualifica pubblicistica per l’addetto allo sportello CUP – Cass., VI, 20127/2025
L’articolo analizza la sentenza n. 20127/2025 della Sesta Sezione penale (dep. 29/05/2025), che annulla con rinvio la condanna per peculato dell’operatore di sportello CUP, soffermandosi sul profilo dirimente della qualifica soggettiva ex art. 358 c.p. e sulla conseguente riconduzione della condotta nell’alveo del reato comune di cui all’art. 646 c.p. Vengono esaminati gli argomenti utilizzati dalla Corte per delimitare l’ambito del pubblico servizio dopo la riforma del 1990, con particolare riferimento alle mansioni prive di autonomia e discrezionalità, al valore meramente indiziario della gestione di denaro pubblico e ai riflessi sistematici in tema di configurazione del peculato.
L’operatore di sportello CUP addetto all’intero processo di prenotazione delle prestazioni sanitarie e alla riscossione dei ticket non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio ove le mansioni siano meramente esecutive, prive di autonomia e discrezionalità, non essendo sufficiente, a tal fine, né la gestione di denaro pubblico né l’obbligo di rilasciare ricevuta; in assenza di tali requisiti, l’eventuale appropriazione di somme integra il reato comune di cui all’art. 646 c.p. piuttosto che il peculato ex art. 314 c.p.
Le ragioni decisorie della Corte ruotano attorno all’interpretazione restrittiva dell’art. 358 c.p. introdotta dalla l. 86/1990, che esclude dal novero del pubblico servizio le mere mansioni di ordine e le prestazioni di opera materiale, sicché la condotta dell’addetto CUP, integralmente inserita in procedure predeterminate, priva di poteri di certificazione esterna e di autonomia valutativa, non soddisfa il requisito soggettivo richiesto per l’integrazione del peculato; la qualificazione soggettiva non può fondarsi sul solo maneggio di denaro pubblico, considerato sintomo privo di autonoma rilevanza, né sull’obbligo di documentazione interna che si esaurisce in funzione di rendicontazione; la Corte valorizza precedenti giurisprudenziali recenti che negano la qualifica pubblicistica a figure similari (addetti al carburante, sportellisti postali, personale società in house) e richiama l’esigenza di un accertamento in fatto sulle concrete modalità organizzative dell’ufficio, demandato al giudice del rinvio; la distinzione fra peculato e truffa viene ribadita sul diverso titolo di possesso del denaro, sicché la disponibilità originariamente legittima, anche se seguita da artifici destinati a mascherare l’appropriazione, resta inquadrata, in presenza della qualifica, nel peculato, mentre l’assenza di tale qualifica sposta la fattispecie nell’art. 646 c.p.; la decisione incide altresì sulle statuizioni patrimoniali, posto che la confisca diretta o per equivalente richiede la specifica individuazione del profitto e presuppone la corretta qualificazione giuridica della condotta, con potenziale travolgimento dell’assetto sanzionatorio accessorio.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
Per scaricare la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, n. 20127/2025 , dep. il 29/05/2025, fai click qui























































































