Furto di energia elettrica: la Cassazione (Sez. V, n. 19095/2025) ribadisce la procedibilità d’ufficio anche in caso di manomissione del contatore

Furto di energia elettrica: la Cassazione (Sez. V, n. 19095/2025) ribadisce la procedibilità d’ufficio anche in caso di manomissione del contatore

Abstract

Il contributo esamina la sentenza della Corte di cassazione, Sezione V penale, 22 maggio 2025, n. 19095, ponendo in luce l’affermazione secondo cui, nel furto di energia elettrica, l’aggravante della “cosa destinata a pubblico servizio” attiene al bene immateriale sottratto e non allo strumento di misurazione. L’elaborato analizza l’impatto nomofilattico della decisione, ne colloca il portato sistematico nel solco degli orientamenti precedenti ed evidenzia le ricadute sulla procedibilità d’ufficio dei fatti commessi mediante manomissione del contatore o allaccio diretto.

Massima Cassazione Sez. V, n. 19095/2025 – Procedibilità del reato di Furto di energia elettrica

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – FURTO – ENERGIA ELETTRICA – AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 625, COMMA 1, N. 7, C.P. – DESTINAZIONE DEL BENE A PUBBLICO SERVIZIO – RILEVANZA – PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO
Ai fini dell’integrazione dell’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., la qualifica di “cosa destinata a pubblico servizio” deve essere riferita al bene oggetto del furto – nella specie, l’energia elettrica – in quanto funzionalmente connesso all’erogazione del servizio pubblico, restando irrilevante il riferimento al misuratore dei consumi; ne consegue la procedibilità d’ufficio del reato di sottrazione di energia elettrica.

Note a Cassazione Sez. V, n. 19095/2025 – Procedibilità del reato di Furto di energia elettrica

Il decisum della Corte, inscrivendosi in una linea ermeneutica che già dalla pronuncia Mondino (Sez. V, n. 1094/2021) valorizza la natura dell’energia elettrica quale bene essenziale alla collettività, puntualizza che l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p. prescinde dalle modalità materiali della sottrazione e si radica invece nella destinazione funzionale del bene all’erogazione del servizio pubblico, neutralizzando ogni residua opinione incentrata sull’apparato di misura quale oggetto rilevante; il giudice di legittimità censura quindi l’equiparazione tra misuratore e bene sottratto, evidenziando che la manomissione del contatore integra un mero mezzo fraudolento privo di incidenza qualificante e ribadendo che il titolo di procedibilità è d’ufficio in presenza di energia distolta dal circuito distributivo; tale impostazione, oltre a consolidare la coerenza del sistema sanzionatorio in materia di furti a danno di servizi pubblici, fornisce ai giudici di merito un criterio operativo uniforme per ricondurre a procedibilità automatica le ipotesi di allaccio abusivo o manipolazione degli strumenti di rilevazione, rafforzando la tutela penale dell’interesse collettivo alla regolare fruizione dell’energia e prevenendo discrepanze interpretative che in passato avevano favorito pronunce di improcedibilità fondate su una lettura meramente formale del capo d’imputazione.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista.

Testo della Sentenza

Corte di Cassazione, Sezione 5  Penale, Sentenza del 22 maggio 2025  n. 19095

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta da:
Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. SESSA Renata – Consigliere
Dott. PILLA Egle – Consigliere
Dott. CIRILLO Pierangelo – Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI SALERNO
nel procedimento a carico di:
E.L., nato a N il (omissis);
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 10 aprile 2024, il Tribunale di Salerno aveva condannato Eu.Lu. per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi illegittimamente impossessato di energia elettrica pari a 15.568,60 kWh. Con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.
Con sentenza emessa l’il ottobre 2024, la Corte di appello di Salerno ha riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando il non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in ordine al reato a lui ascritto, per difetto di querela, previa esclusione dell’aggravante di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. Il Giudice di secondo grado ha escluso l’aggravante in questione (la cui sussistenza è necessaria al fine di rendere il reato procedibile d’ufficio), in quanto essa sarebbe stata riferita al misuratore del consumo di energia elettrica, che non costituirebbe un bene destinato a un pubblico servizio.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio fosse riferita al misuratore e non all’energia elettrica sottratta. Così ragionando, infatti, il giudice di secondo grado avrebbe finito per ritenere che oggetto del furto fosse stato il misuratore e non l’energia elettrica. Secondo il ricorrente l’aggravante sarebbe stata correttamente contestata, con riferimento all’energia elettrica, che pacificamente costituirebbe un bene destinato a pubblico servizio. Il reato, pertanto, dovrebbe essere considerato procedibile d’ufficio.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
4. L’avv. Gi.Fa., per l’imputato, ha presentato una memoria difensiva, con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve accolto.
1.1. L’unico motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale, infatti, prima ancora che in diritto, ha errato nella ricostruzione dell’imputazione, ritenendo l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. riferita al “contatore” e non all’energia elettrica.
Nell’imputazione, non è specificato quale sia la “cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità”, ma la chiara descrizione del reato non lascia dubbi al riguardo.
Il reato contestato è quello di furto e ha ad oggetto l’energia elettrica. Rispetto a tale reato, il pubblico ministero ha contestato l’aggravante di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio, che sussiste qualora la cosa sottratta sia caratterizzata da un nesso funzionale all’erogazione di un pubblico servizio.
A fronte di tale imputazione, risulta davvero difficile sostenere che il pubblico ministero abbia riferito l’aggravante in questione al “contatore” e non all’energia elettrica. Invero, se viene contestata un’aggravante che sussiste quando l’oggetto del reato è una cosa destinata a pubblico servizio, in mancanza di altre specificazioni, risulta logico riferire l’aggravante all’oggetto del reato e, dunque, all’energia elettrica.
Alcun particolare rilievo, in relazione al tema in questione, appare assumere il riferimento contenuto nell’imputazione al misuratore dei consumi. Nell’imputazione, invero, l’unico riferimento al misuratore dei consumi è fatto al solo fine di descrivere l’ingiusto profitto conseguito dell’imputato (e il correlativo danno procurato alla persona offesa), derivante dall’alterazione della registrazione dei consumi. Tale profilo non assume rilevanza, né nella specifica imputazione né in termini generali, rispetto alla configurabilità dell’aggravante, che è legata alla destinazione finale del bene sottratto a un pubblico servizio (o a una pubblica utilità), dal quale viene distolto (cfr. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422).
Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Napoli, per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025. Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2025.