Cass. V, n. 18869/2025: obbligatorio motivare sul 131-bis se richiesto nelle conclusioni
di Davide Tutino
Il presente articolo offre una lettura sistematica della pronuncia della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, Sez. V penale, 20 maggio 2025, n. 18869, evidenziandone i presupposti processuali, la rilevanza dogmatica e le ricadute pratiche in tema di obbligo di motivazione del giudice d’appello quando la difesa invochi, anche soltanto nelle conclusioni depositate a mezzo PEC, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. Dopo aver delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento (artt. 125, 129 cod. proc. pen.; art. 131-bis cod. pen.; riforma Cartabia), si ricostruisce il criterio di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e militare ai sensi degli artt. 13 e 16 cod. proc. pen., applicato nella specie alla connessione tra il delitto di falso ideologico per induzione e la violata consegna aggravata.
La pronuncia della Suprema Corte si concentra sulla natura dell’obbligo motivazionale derivante dagli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. in relazione alla causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la funzione di garanzia che essa riveste nel sistema delle impugnazioni; si precisa che la particolare tenuità del fatto, pur configurandosi come valutazione di merito, assume rilievo qualora il giudice d’appello ometta qualunque pronuncia, precludendo in tal modo il controllo di legittimità sulla corretta applicazione della norma; si richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 13681/2016; Sez. 6, n. 7573/2023; Sez. 3, n. 43604/2021), la quale riconduce l’art. 131-bis nell’ambito dell’art. 129 cod. proc. pen., imponendone l’esame officioso in ogni stato e grado del procedimento; si evidenzia come la Corte, nella decisione in esame, abbia altresì ribadito la retroattività in mitius delle modifiche introdotte dalla legge n. 199/2022, nonché la competenza del giudice ordinario in presenza di reati connessi, allorché il reato comune risulti più grave di quello militare ai sensi dell’art. 16, comma 3, cod. proc. pen.; si sottolinea l’importanza pratica della pronuncia, che impone ai giudici di merito di esplicitare sempre, anche in forma sintetica, le ragioni del diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis, al fine di evitare la cassazione del provvedimento; si segnala, infine, come la sentenza consolidi un orientamento secondo cui la motivazione implicita è ammissibile solo se dalla struttura argomentativa emergano con evidenza elementi incompatibili con la particolare tenuità del fatto, circostanza che nella specie non ricorreva, essendosi la Corte territoriale limitata a confermare la condanna senza alcun riferimento alla richiesta difensiva.
Per scaricare la sentenza in commento (Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 08/05/2025) 20/05/2025, n. 18869) fai click qui. (Necessario abbonamento a banca dati giuridica One LEGALE)

















































































